Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4640 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4640 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/09/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 25/7/2025, il Giudice del Tribunale di Genova, Sez. civile, nell’accogliere l’opposizione di COGNOME NOME, in riforma del decreto n. 17/2022 RG mod. 27, emesso dal Tribunale di Genova, III Sez. penale, ha ammesso il predetto al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (14/6/2022). Ha compensato integralmente le spese del procedimento con la parte resistente costituita, RAGIONE_SOCIALE.
Con successiva richiesta del 26/8/2025, presentata innanzi alla medesima Sezione civile del Tribunale di Genova, la difesa di NOME, in persona dell’AVV_NOTAIO, ha chiesto la liquidazione degli onorari per l’attività prestata in sede di opposizione.
Il Giudice civile adito, con provvedimento del 9/9/2025, rigettava la richiesta, rilevando come nel procedimento svoltosi in sede di opposizione il richiedente non fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riguardando l’ammissione il distinto procedimento penale di esecuzione, nel quale era stata avanzata l’originaria richiesta ex art. 76 d.P.R. 115/2002.
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, articolando un motivo unico di doglianza.
L’esponente lamenta la violazione dell’art. 75 d.P.R. 115/2002. Il giudice monocratico, osserva, avrebbe errato nella interpretazione della norma di riferimento e non avrebbe fatto buon governo dei principi di legittimità espressi in materia.
L’attività svolta in sede di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza è ricompresa nell’ammissione al patrocino, in quanto direttamente connessa alla proposizione dell’istanza e all’interesse del patrocinando; pertanto, essa rientra nelle procedure accidentali e derivate di cui alla norma richiamata.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre premettere, al fine di chiarire i termini della vicenda che occupa, che il Giudice dell’esecuzione penale, a cui era stata inoltrata la richiesta di
ammissione al patrocinio dei non abbienti – nel procedimento n. 290/2022 SIGE, n. 177/2022 RAGIONE_SOCIALE – aveva dichiarato inammissibile l’istanza.
All’esito del giudizio di opposizione, promosso innanzi al giudice civile, il richiedente, NOME COGNOME, assistito dall’AVV_NOTAIO, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato a far data dalla domanda, presentata il 14/6/2022.
AVV_NOTAIO, in seguito al provvedimento di ammissione, ottenuto per il suo assistito all’esito del predetto giudizio, aveva depositato presso lo stesso giudice civile la richiesta di liquidazione degli onorari per l’attività prestata nel procedimento di opposizione.
La richiesta fu rigettata con la seguente motivazione:”ffievato che nel presente procedimento il ricorrente non risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (come confermato anche dall’avvenuto pagamento del C. U. e della relativa marca amministrativa); ritenuto che del tutto non pertinente risulta l’avvenuta ammissione al beneficio relativamente al procedimento penale di esecuzione 117/2022, in quanto trattasi di procedimento distinto ed autonomo dal presente”.
L’art. 75 d.P.R. 115/2002 prevede:”L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
La giurisprudenza di legittimità, penale e civile, ha più volte evidenziato come il procedimento attivato in opposizione al provvedimento di rigetto (o d’inammissibilità ) della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba intendersi ricompreso nelle procedure derivate, connesse a quella principale [cfr. Sez. U, n. 25931 del 24/4/2008, COGNOME, in cui il Supremo collegio ha precisato che è del tutto corretta l’inclusione del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tra quelli connessi al procedimento principale, in quanto direttamente collegato alla proposizione dell’istanza e all’interesse del patrocinando, diversamente dal procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato; Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273108:”In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell’ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l’altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell’ammissione a tutte le
procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l’opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)”.
Ebbene, nessuno dubita, come rimarcato nel ricorso, che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardi non solo la procedura nella quale è stata disposta, ma anche i procedimenti da esso derivati, tra i quali rientra certamente quello per il quale è stato promosso il ricorso in opposizione. Sotto questo profilo, deve convenirsi con il ricorrente come il contenuto del provvedimento emesso dal giudice civile sembri avallare una opposta interpretazione, da ritenersi erronea sulla base di quanto finora illustrato.
Tuttavia, la doglianza difensiva non può essere accolta.
La questione sulla quale occorre soffermarsi riguarda la competenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione, espressamente disciplinata dall’art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge 24 febbraio 2005, n. 25, in cui è previsto che: l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del testo unico (comma 1); la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto (comma 2); il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione per la quale essa è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto (comma 3).
Quanto alla individuazione dell’autorità procedente, si è condivisibilmente precisato che la competenza a liquidare detti compensi appartenga al giudice della fase o del grado con riferimento ai quali è stata formulata la richiesta, anche se il processo è transitato in altra fase o grado. Ciò in quanto il criterio di liquidazione previsto dall’art. 82 (“natura dell’impegno professionale”) è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l’attività è stata svolta (cfr., in un caso sovrapponibile a quello in esame Sez. 4 n. 39164/2022 n.m.; Sez. 4, n. 41526 del 27/5/2005, Vella, Rv. 232488; sez. 1, n. 3944 del 16/1/2004, COGNOME, RV. 226963)
Da quanto si è detto discende che la domanda di liquidazione deve essere proposta davanti al giudice che procede o che ha proceduto nell’ambito del giudizio principale.
Al riguardo, in un caso assimilabile a quello in esame, si è osservato: “Tali principi si fondano sul rilievo, di indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell’ordito normativo disegnato nel Testo Unico spese di giustizia, tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato e quello della fase o del grado principale di merito, che poi è quello competente a deliberare sulla stessa ammissione al beneficio. Corollario implicito di tale principio è quello della concentrazione RAGIONE_SOCIALE attribuzioni, ad evidente fine acceleratorio, tra giudice che definisce il procedimento e quello che liquida i relativi compensi” (così in motivazione Sez. 4, n. 39164/2022 n.m.).
In senso contrario non vale richiamare il contenuto dell’art. 83 comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 («Il decreto di pagamento é emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»): trattasi, infatti, di norma che attiene unicamente al tempo della liquidazione, senza incidere sulla individuazione del giudice chiamato a provvedere (sez. 1, n. 35220 del 11/6/2018, COGNOME, Rv. 273855; n. 37361 del 6/6/2014, COGNOME, Rv. 261128, in fattispecie relativa al procedimento de libertate).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso in data 22 gennaio 2026
La Presidente
La Consigliera est.