Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7297 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7297 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a Patti il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del Tribunale di Patti Udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice Ci Parasporo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 gennaio 2018,11 Gip del Tribunale di Patti aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello S presentata da NOME COGNOME, in data 8 settembre 2016, nell’ambito d procedimento penale per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 a carico, argomentando che dalla comunicazione della Questura di Messina in data 19.12.2017 risultava che il richiedente era stato condannato p violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il Tribunale di Patti, in se opposizione ex art. 99 T.U. Spese di Giustizia, ha rigettato il ri proposto nell’interesse di NOME.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce la violazione del combinato disposto degl artt. 91 e 76, comma 4 bis, d.P.R. n. 115/2002 vigenti ratione temporis e il vizio di motivazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in quanto Tribunale di Patti non ha valutato gli elementi addotti dal ricorrente c idonei a fare ritenere superata la presunzione di cui all’art. 4 bis d 76 d.P.R. n. 115 del 2002.
Il P.G. ha concluso, per iscritto, come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Il Gip del Tribunale di Patti, rigettando la richiesta di ammissione patrocinio avanzata da NOME COGNOME, ha motivato richiamando il disposto di cui all’art. 91, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 che esclu dall’ammissione al beneficio l’indagato o imputato che abbiano riportat condanna per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
In proposito va ricordato che questa Corte aveva interpretato l’art. cit. nel senso che l’ammissione al patrocinio doveva ritenersi preclusa soli procedimenti relativi a tale categoria di reati (Sez. 4, n. 220 12/04/2012, Rv, 252969 secondo cui «È illegittima la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativ ancorché il richiedente abbia riportato precedenti condanne per evasion dell’imposta sul valore aggiunto, considerato che, in virtù dell’art. 91 d n. 115 del 2002, l’esclusione del patrocinio a carico dello Stato confronti di soggetti indagati, imputati o condannati per reati commessi violazione delle norme concernenti la repressione dell’evasione in materi di imposte sui redditi e su valore aggiunto – riguarda i soli reati ogget procedimento per cui sia proposta richiesta di ammissione al gratui patrocinio»). Da ciò discende l’erroneità del riferimento all’art. 91 spese di giustizia contenuto nell’originario decreto di rig dell’ammissione al patrocinio.
3. L’opposizione proposta da NOME è stata rigettata per motivi d tutto diversi da quelli che il primo giudice aveva posto a fondamento d provvedimento impugnato. Secondo i principi espressi da questa Corte di legittimità ; il ricorso promosso ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 natura di mezzo di impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al princip devolutivo. Si è affermato che, pur costituendo l’opposizione ex art. 99 rimedio straordinario e atipico, non può dubitarsi che lo stesso deb essere catalogato nell’alveo degli strumenti impugnatori con cui si fa val una censura avverso un atto decisorio. Ne consegue che sono applicabili principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, Rv. 287495; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254; Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134). La ratio di tale approdo giurisprudenziale risiede nella constatazione c per quanto nelle controversie aventi ad oggetto l’ammissione al patrocinio no t v l , t é manchi un profilo patrimoniale, GLYPH innegabilq i riflessi che l’istituto produce sull’esercizio effettivo del diritto di difesa nel processo penale. Appare, du conforme ai principi dell’ordinamento ritenere che, stante il carattere access della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, dove è possibile, i principi e le regole dell’ordinamento penale (Sez. 4, n. 36915 06/11/2025, non massimata). Si è, dunque, affermato il principio per cui illegittimo il rigetto dell’opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a dello f tato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poi l’opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai princip dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto reformatio in peius.
Ora, il rigetto da parte del Tribunale è motivato sul presupposto c l’art. 76, comma 4 bis, d.P.R. citato, prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti per i soggetti già condannati reati commessi in violazione delle norme in materia di evasione di imposte.
E’ però il caso di ricordare che la “presunzione” cui fa riferimento Tribunale è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 24 del 7 m 2019, dunque, successivamente alla presentazione dell’istanza d ammissione a spese dello Stato depositata dal COGNOME in data 1 settembre 2016 e dello stesso provvedimento di rigetto, datato 10 gennaio 2018 Inoltre, nell’istanza originaria era stato dichiarato che la persona o aveva riportato condanna per reati di mafia ma erano stati allegati elemen in merito alla condizione di non abbienza dell’istante, totalmente oblite dal giudice dell’opposizione.
Alla luce delle considerazioni espresse, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Patti per nuovo giudizio condurre sulla base dei predetti principi.
P.Q.M
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al