Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2049 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESPARZA COGNOME NOME nato il 30/03/1965
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al giudice competente, per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 9 ottobre 2024 La Corte di appello di Milano, ha respinto il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME imputato nel procedimento penale n. 33393/19 R.G.N.R. n. 3826/21 R.G.A., contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso in opposizione (che era stato proposto al Presidente della Corte di appello ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) è stato respinto dalla quinta Sezione penale della Corte di appello di Milano in composizione collegiale per motivi procedurali. La Corte ha sostenuto che, ai sensi del citato art. 99, il diritto a proporre opposizione contro il decreto che rigetta o dichiara inammissibile una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta al solo «interessato» – e perciò alla persona che ha presentato l’istanza o a un suo procuratore speciale – e non anche al difensore cui non sia stata conferita procura speciale.
Contro questa ordinanza il difensore di COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per mezzo di altro difensore iscritto all’albo dei cassazionisti che ha nominato quale sostituto processuale.
Il ricorrente deduce violazione di legge quanto al ritenuto difetto di legittimazione del difensore a proporre l’opposizione. A tal fine osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, all’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/02 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 99 e 571, comma 3, cod. proc. pen. sicché il difensore ha un potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello attribuito a chi ha proposto l’istanza. A sostegno di tali conclusioni, il ricorrente cita la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 30181 del 24/05/2004.
Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti «al giudice competente, per l’ulteriore corso».
Il ricorso è fondato.
L’art. 99 d.P.R. n. 115/02 statuisce che l’interessato può proporre ricorso avverso il provvedimento che respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97 dello stesso decreto, davanti al presidente del tribunale o al presidente della
corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario, che è parte nel rel processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La disciplina di riferimento è offerta dagli artt. 14 e 15 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, che hanno tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato in precedenza disciplinate dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 – e quelli oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia. Si tratta di procedimenti improntati alla sommarietà, alla difesa anche personale della parte e, per quanto riguarda i giudizi di opposizione sulle spese di giustizia, caratterizzati anche dall’assenza di formalità e dalla possibilità di compiere atti di istruzione sulla base di regole non codificate, secondo le modalità valutate più opportune dal giudice nel rispetto delle regole proprie del procedimento camerale (Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 276086).
Nel vigore della disciplina previgente (che, come detto, faceva riferimento all’art. 28 legge n. 794/1942), le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consentono di qualificare tale procedimento come «collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228118). Ne hanno desunto che, per le fasi non disciplinate, è necessario coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste per il procedimento principale; vale a dire con la disciplina del processo penale di cui agli art. 548 e ss. cod. proc. pen. Il supremo Collegio ha ritenuto, pertanto, che all’opposizione prevista dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 dovessero applicarsi i principi desumibili dagli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni e, anche nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al difensore fosse riconosciuto un diritto di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello attribuito all’interessato.
Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ha ritenuto che i principi affermati dalla sentenza n. 30181/2004 dovessero restare operanti anche nel mutato quadro normativo di riferimento (costituito oggi dagli artt. 14 e 15 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150). Si è ribadito che il richiamo al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato, non esclude la necessità di tenere conto che il procedimento previsto dall’art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002, è accessorio rispetto al rapporto processuale penale principale ed è volto a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Si è
concluso pertanto che, anche dopo la modifica delle norme che disciplinano il processo per gli onorari di avvocato, il difensore è autonomamente legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto di un’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sia stata proposta in un procedimento penale (in tal senso: Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283018; Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, COGNOME, Rv. 277420; Sez.4, n.15197 del 1/02/2017, Diop, non massimata).
Alla luce delle considerazioni svolte, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Ai sensi dell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Corte di appello di Milano, competente a decidere sul ricorso in opposizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone che gli atti siano trasmessi al Presidente della Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 9 gennaio 2025
Il Consiglier stensore GLYPH
Il Presidente