Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31197 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso l’ordinanza in data 02/04/2024 del Tribunale di Milano; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 02/04/2024, il Presidente del Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione avverso il decreto con il quale, il precedente 12/01/2024, il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 76, commi 1, 2 e 3 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002, inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all’art. 125 cod. proc. pen. i relazione all’art. 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova in punto di ritenuta insussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato.
Sostiene, in particolare, che la decisione del Presidente del Tribunale di Milano, a termini della quale le dichiarazioni rese dai familiari conviventi non potevano essere considerate ai fini di specifico interesse perché relative all’anno 2021 e non, come prescritto, all’anno 2022, contrasterebbe con le indicate previsioni del testo normativo di riferimento e sarebbe, inoltre, caratterizzata da motivazione contraddittoria e inficiata da travisamento delle prove, posto che, a corredo dell’opposizione, il COGNOME aveva presentato un’autocertificazione in cui dichiarava di non aver prodotto redditi nell’anno 2022, ad eccezione di quelli, quantificati in euro 1.500,00, derivanti da attività lavorative saltuarie; la madre, NOME COGNOME, aveva presentato un’autocertificazione in cui erano indicati i beni mobili e immobili dalla stessa posseduti e si dava atto che non si era provveduto al mantenimento del figlio, offrendo allo stesso solo un posto letto presso l’abitazione familiare e il padre, NOME COGNOME, aveva presentato, a sua volta, altra autocertificazione in cui, analogamente, si dava atto che non si era provveduto al mantenimento del figlio, offrendogli solo un posto letto presso l’abitazione familiare, circostanza alla stregua della quale sarebbe, in tesi, smentita l’affermata incompletezza della documentazione allegata all’istanza di ammissione, causativa del rigetto dell’opposizione, disposto, peraltro, in esito ad un’applicazione del dato normativo non costituzionalmente orientata, dovendo essere assicurato il diritto di difesa anche ai non abbienti, in conformità al disposto degli artt. 24 Cost., 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall’Italia con legge n. 881 del 1977. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nell legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Fondato risulta l’unico motivo di tale ricorso, con cui si lamentano violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 76, commi 1, 2 e 3 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002, inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all’art. 125 cod. proc. pen. in rapporto all’art. 111, comma 6 Cost. e vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova in punto di ritenuta insussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, sostenendo che l’ordinanza oggetto d’impugnativa risulterebbe illegittima, perché contrastante con le indicate previsioni del testo normativo di riferimento e sarebbe, inoltre, contraddittoriamente motivata, stante la natura dei documenti integrativi, in tesi, mancanti e l’avvenuta valorizzazione, ai fini della determinazione del reddito, di fattori ulteriori, insuscettibili di valutazione.
Osserva al riguardo il Collegio che l’evocato art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede testualmente, ai commi 1 e 2, che:
«Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti n medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante».
Il seguente art. 79 d.P.R. citato, rubricato “Contenuto dell’istanza”, prevede, invece, che:
«L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entr trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione».
Appare, pertanto, evidente che, alla stregua del trascritto dato normativo, non sono richieste, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di cui trattas autocertificazioni relative ai redditi prodotti, sottoscritte dai componenti della famiglia dell’istante, con esso conviventi, esigendosi esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione del predetto, redatta a norma dell’art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la ricorrenza delle prescritte condizioni reddituali, con puntuale indicazione del reddito complessivo valutabile.
Nella nozione di reddito complessivo valutabile ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientrano, di certo, anche le situazioni reddituali o economiche facenti capo ai familiari che convivono con l’istante, avendo la Suprema Corte chiarito, da tempo, che «L’autocertificazione, che la legge in materia di ammissione al gratuito patrocinio richiede all’interessato di produrre, può riguardare anche le situazioni reddituali o economiche di terzi (nella fattispecie: familiari conviventi), come esplicitamente previsto dall’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 217 del 1990» (così: Sez. 4, n. 34180 del 05/11/2002, dep. 13/08/2003, COGNOME e altri, Rv. 225611-01).
Ciò, tuttavia, non comporta che il giudice investito dell’istanza o quello competente a decidere sull’opposizione avverso il provvedimento che tale istanza abbia rigettato possa richiedere ai predetti familiari o a taluno di essi un’autonoma autocertificazione concernente la propria situazione economica o reddituale, non conferendogli un tale potere il menzionato dato normativo.
Consegue a quanto detto che l’ordinanza impugnata, nel fondare sulla mancata allegazione di un’autocertificazione della madre dell’istante relativa ai redditi prodotti nel 2022 il disposto rigetto dell’opposizione avverso il provvedimento del primo giudice dichiarativo dell’inammissibilità della richiesta di parte e nel valorizzare, a tal fine, anche quanto dichiarato, nella propria autocertificazione, dal padre in ordine al posto letto offerta al predetto, ha fatto erronea applicazione dell’evocata disposizione di cui all’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002, che include, tra i requisiti di ammissibilità, la sola dichiarazione sostitutiv di certificazione proveniente dal soggetto che ha formulato l’istanza, redatta a norma dell’art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445 del 2000 e attestante la ricorrenza delle prescritte condizioni reddituali, in ragione della puntuale indicazione del reddito complessivamente valutabile.
La violazione di legge evidenziata in esito allo scrutinio del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame per la questione dedotta al Presidente del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Milano.
Così deciso il 04/07/2024