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Patrocinio a spese dello Stato: l’autocertificazione

La Corte di Cassazione ha annullato il rigetto di un’istanza di patrocinio a spese dello Stato, chiarendo che la legge richiede solo l’autocertificazione del richiedente. Questa deve indicare il reddito complessivo del nucleo familiare, senza la necessità di allegare autocertificazioni separate da parte di ogni singolo familiare convivente.

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Pubblicato il 10 dicembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Patrocinio a Spese dello Stato: Basta la Sola Autocertificazione del Richiedente

L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, garantito anche a chi non dispone delle risorse economiche per sostenere le spese legali. In questo contesto, il patrocinio a spese dello Stato rappresenta un istituto di civiltà giuridica. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto cruciale sulla documentazione necessaria per presentare la domanda, semplificando l’iter e rafforzando le tutele per i cittadini. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.

I Fatti del Caso

Un cittadino si era visto rigettare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal Tribunale di Milano. La decisione era stata motivata dalla presunta incompletezza della documentazione: il Tribunale riteneva mancassero le autocertificazioni relative ai redditi dei familiari conviventi per l’anno di riferimento corretto.

Il richiedente, invece, sosteneva di aver presentato la propria autocertificazione, dichiarando un reddito minimo derivante da lavori saltuari e specificando la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori. In particolare, le dichiarazioni dei familiari attestavano che al figlio veniva offerto unicamente un posto letto, senza un mantenimento economico diretto.

Ritenendo illegittima la decisione del Tribunale, che imponeva un onere documentale non previsto dalla legge, il difensore del cittadino ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione delle norme che regolano l’accesso al beneficio.

La Decisione della Corte sul Patrocinio a Spese dello Stato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31197/2024, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Tribunale di Milano e rinviando gli atti per un nuovo esame.

Il punto centrale della decisione è una chiara interpretazione dell’art. 79 del d.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia). La Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di patrocinio a spese dello Stato, la legge richiede esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) da parte del soggetto che richiede il beneficio.

Questo significa che non è necessario allegare separate e autonome autocertificazioni da parte di ciascun familiare convivente. È il richiedente che, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare la sussistenza delle condizioni di reddito, includendo nella sua dichiarazione la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.

Le motivazioni della sentenza

La Corte ha basato il proprio ragionamento su un’attenta analisi della normativa. L’articolo 79 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia elenca i requisiti che l’istanza deve contenere a pena di inammissibilità. Tra questi, vi è “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato […] attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione”.

Secondo la Cassazione, la norma è inequivocabile: l’onere della dichiarazione ricade unicamente sull’istante. Sebbene il reddito da considerare sia quello complessivo della famiglia convivente (come previsto dall’art. 76 dello stesso Testo Unico), la modalità per attestarlo è la singola autocertificazione del richiedente. Il giudice non ha il potere di imporre un onere aggiuntivo, non previsto dalla legge, come la produzione di autocertificazioni da parte di terzi, quali i familiari.

Il Tribunale di Milano, quindi, ha commesso un errore di diritto nel dichiarare inammissibile la richiesta per la mancata allegazione di documenti non richiesti dalla normativa. Valorizzare le dichiarazioni dei genitori solo per desumere un’incompletezza documentale è stata ritenuta un’applicazione errata della legge.

Conclusioni

Questa sentenza riveste una notevole importanza pratica. Essa ribadisce un principio di semplificazione e garantismo, volto a non ostacolare con inutili formalismi l’accesso al diritto di difesa per i non abbienti.

In sintesi, per presentare una domanda valida di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è sufficiente che il richiedente presenti la propria autocertificazione, redatta in modo completo e veritiero. In essa, dovrà indicare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, sommando i propri redditi a quelli dei familiari conviventi. La richiesta di produrre ulteriori dichiarazioni da parte di questi ultimi è illegittima e non può costituire motivo di rigetto dell’istanza.

Per chiedere il patrocinio a spese dello Stato, devo allegare le autocertificazioni di tutti i miei familiari conviventi?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente la sola autocertificazione del richiedente, la quale deve però indicare il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dall’art. 79 del d.P.R. 115/2002.

Cosa deve contenere l’autocertificazione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
L’autocertificazione, redatta ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, deve attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge. Se si convive con familiari, deve specificare il reddito complessivo risultante dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia, incluso il richiedente.

Il giudice può dichiarare inammissibile una richiesta di gratuito patrocinio perché mancano le dichiarazioni reddituali dei familiari?
No, non se il richiedente ha presentato la propria autocertificazione completa dei dati necessari. La Corte ha stabilito che la legge non conferisce al giudice il potere di richiedere autonome autocertificazioni ai familiari conviventi del richiedente ai fini dell’ammissibilità dell’istanza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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