Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8084 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 18/09/1992
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 31 ottobre 2024 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da NOME avverso il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
A motivo della decisione il Tribunale rilevava che il ricorrente non aveva fornito i dati richiesti dal primo giudice ad integrazione della autocertificazione presentata a mente dell’art. 79 DPR n.115/2002. Considerava il Tribunale che l’autocertificazione era del tutto generica e che pertanto non avrebbe consentito alcuna verifica da parte della autorità a ciò preposte.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato, a mezzo del difensore. Con unico motivo deduce violazione degli artt 76 e 79 DPR 115 2002. Con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, il ricorrente aveva presentato, a norma dell’art 79 DPR 115/2002, una autocertificazione nella quale, in conformità al disposto della norma citata, dichiarava di aver prodotto un reddito pari ad euro 2000, derivante da lavori saltuari, e di non aver prodotto alcun reddito nel proprio paese di origine. Il primo giudice aveva ordinato la integrazione della predetta dichiarazione con documentazione di varia natura, quale certificazione PRA, attestante la intestazione o meno di vetture; certificazioni INPS attestante la mancata percezione di assegni o indennità: bollette; indicazione specifica dei lavori eseguiti nell’anno di riferimento. Il rigetto della istanza era motivato dalla mancata produzione della documentazione richiesta e il Tribunale, adito in sede di opposizione, aveva avallato detta motivazione, che invece era palesemente contraria al dettato normativo, in base al quale è richiesta la mera autocertificazione dell’ammontare del reddito, verificabile solo dal competente ufficio finanziario ed avente a tutti gli effet valenza probatoria.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione proposta in ragione della genericità dell’autocertificazione prodotta dal ricorrente e della mancata integrazione della stessa.
L’art. 79, comma primo, lett. c) del DPR 115/2002 stabilisce che l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio contiene una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o) de decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante la
sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specif determinazione del reddito valutabile a tali fini.
Sempre secondo il complesso normativo regolante la ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice investito dell’istanza di ammissione, ai sensi dell’ secondo comma, DPR 115/2002, può trasmettere l’istanza e l’autocertificazione alla amministrazione finanziaria se vi sono fondati motivi di ritenere che l’interessato versi nella situazione reddituale legalmente prevista per la fruizione del benef tenuto conto di elementi indicativi quali le risultanze del casellario, il tenore le condizioni personali e familiari, le attività economiche eventualmente svolte. può dunque ritenersi, alla luce del chiaro dettato normativo, che la genericità dichiarazione di autocertificazione possa implicare un automatico giudizio inattendibilità della autocertificazione o impedire accertamenti da parte d competente amministrazione finanziaria: detti accertamento possono essere disposti dal giudice ove ricorrano i presupposti indicati dal citato art. 96, secondo com DPR n.115/2002.
Va aggiunto che l’ art. 79 DPR n.115/2002 non impone alcun onere di allegare documentazione aggiuntiva e diversa dalla autocertificazione. La possibilità, p l’autorità giudiziaria procedente, di richiedere documentazione integrativa è prev solo nel caso di cui al comma 3 dell’art. 96 DPR n.115/2002, riguardante la specif ipotesi per cui si proceda per i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, cod. proc.
Si impone conclusivamente l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Roma, 5 febbraio 2025