Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36692 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 del Presidente del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa procura Generale, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (c.d. «T.U. spese giustizia», di seguito anche: «T.U.»), è stata rigettata l’opposizione proposta avverso declaratoria d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza alla richiesta di produzione ex art. 79, comma 3, del citato decreto. Trattasi di istanza di ammissione al beneficio depositata il 13 luglio 2022 nell’interesse di NOME COGNOME e recante dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale relativa all’anno d’imposta 2020.
1.1. Nel dettaglio, per quanto emerge dal provvedimento impugnato e dal ricorso, il 24 aprile 2024 il giudice ha richiesto la produzione di documentazione e autocertificazione aggiornate (evidentemente al tempo RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza) entro il termine di sessanta giorni. Facendo seguito alla richiesta, con «nota di deposito documenti» del 22 giugno 2024 la difesa ha rappresentato che i redditi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio, a suo dire, erano quelli relativi alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020, non essendo ancora spirato il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021. Preso atto RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza alla richiesta e in ragione di essa, con provvedimento depositato il 10 luglio 2024 è stata dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art. 79, comma 3, T.U.
1.2. Il decreto d’inammissibilità è stato impugnato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 T.U. con opposizione deducente l’«errore percettivo originario» nel quale sarebbe incorso il giudice richiedente l’integrazione oggetto di inottemperanza. L’anno di riferimento per la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale sarebbe dovuto essere il 2020, in quanto solo con riferimento a esso il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi era spirato all’atto del deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio.
1.3. L’opposizione è stata rigettata per la ragione, ritenuta decisiva, per cui sottesa al decreto d’inammissibilità era la mancata ottemperanza alla richiesta ex art. 79, comma 3, T.U., norma che prevede esplicitamente l’inammissibilità quale sanzione per la detta inottemperanza, nella specie non negata dall’impugnate e accertata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione come persistente fino alla decisione del gravame.
Avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione è stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME fondato su un motivo deducente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 79, comma 3, T.U., di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. In primo luogo, a carico RAGIONE_SOCIALE‘instante non sarebbe sorto alcun obbligo di ottemperare alla richiesta rivoltagli ai sensi del citato art. 79, comma 3, T.U., la cui inottemperanza ha fondato il decreto d’inammissibilità, stante l’indeterminatezza GLYPH RAGIONE_SOCIALEa GLYPH stessa GLYPH richiesta GLYPH perché GLYPH avente GLYPH a GLYPH oggetto l’autocertificazione aggiornata e la documentazione allegata.
2.2. In secondo luogo, il primo giudice avrebbe dichiarato l’inammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79, comma 3, T.U. senza operare riferimento alcuno alla nota di deposito del 22 giugno 2024 nell’interesse di NOME COGNOME, invece considerata in sede di opposizione.
2.3. A quanto innanzi si aggiungerebbe la violazione di legge per essere stata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza confermata in sede di opposizione nonostante non si fosse trattato, in tesi difensiva, di documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella stessa istanza. Ciò in quanto, aggiunge il ricorrente, il vaglio di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato dev’essere condotto in relazione all’annualità di riferimento da determinarsi in base alla data di deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza stessa, nella specie all’annualità 2020, ferma restando l’eventuale revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio ex art. 112 T.U.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.
Deve innanzitutto ribadirsi che, ex art. 99, comma 4, TU., avverso l’ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazione, non la sua mera incongruità o vizi di essa (ex plurimis: Sez. 4, n. 14454 del 29/02/2025, COGNOME; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269672 – 01, in ipotesi di ricorso per saltum). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo
a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si veda la citata Sez. 4, n. 14454 del 29/02/2025, COGNOME; si veda altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 – 01).
Ne consegue l’inammissibilità dei primi due profili di censura del motivo unico di ricorso, sintetizzati nei paragrafi 2.1 e 2.2. RAGIONE_SOCIALEa precedente ricostruzione del fatto processuale.
Le doglianze solo formalmente deducono violazioni di legge e sono dirette non verso l’ordinanza impugnata in questa sede, quella emessa ex art. 99 T.U., bensì contro il decreto d’inammissibilità oggetto di opposizione rigettata. Nei detti termini le censure si concretizzano in motivi nuovi dedotti per la prima volta in sede di legittimità e prospettanti questioni cui sono sottesi accertamenti di fatto. Esse si fondano difatti sull’assunta indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta ex art. 79, comma 3, T.U., con conseguente sua inottemperabilità, e sulla mancata considerazione da parte del primo giudice, a dire del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa «nota di deposito» del 22 giugno 2024. Trattasi peraltro di nota con la quale la difesa, senza effettuare deposito documentale, ha sollecitato la decisione sull’istanza di ammissione al beneficio rappresentando come rilevanti ai detti fini i redditi per l’anno d’imposta 2020 (per quanto emerge dall’ordinanza impugnata oltre che dal ricorso e dalla stessa «nota di deposito» a esso allegata per ragioni di autosufficienza).
Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 2.3.), il ricorrente deduce la violazione di legge per essere stata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza confermata in sede di opposizione nonostante non si fosse trattato di documentazione e autocertificazione necessarie all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, in quanto inerenti a un periodo d’imposta che il giudice non avrebbe dovuto considerare in ragione RAGIONE_SOCIALEa data di deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza stessa. Il vaglio di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, aggiunge il ricorrente, dev’essere condotto in relazione all’annualità di riferimento da determinarsi in base alla data di deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza stessa, nella specie all’annualità 2020, ferma restando l’eventuale revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio ex art. 112 T.U.
4.1. Orbene, dalla ricostruzione del fatto processale emerge che il ricorrente non ha ottemperato a una richiesta (del 23 aprile 2024) di documentazione e autocertificazione (aggiornate alla data RAGIONE_SOCIALE‘istanza) non relative all’anno d’imposta di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza del 13 luglio 2022. Trattasi di mancanza di documentazione e autocertificazione che, dunque, di per
sé, non avrebbe potuto influire sulla valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘istanza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità al beneficio, in quanto avente a oggetto documentazione e relativa autocertificazione inerenti a un periodo d’imposta non rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in relazione alla data RAGIONE_SOCIALE‘istanza. Le dette documentazione e autocertificazione sono però state ritenute dal giudice necessarie per accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza di ammissione al beneficio, quindi oggetto di richiesta ex art. 79, comma 3, T.U.
4.2. Il profilo di censura in esame sottopone dunque alla Suprema Corte la questione dei rapporti tra il potere di richiedere la produzione di documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza di ammissione al beneficio, di cui all’art. 79, comma 3, T.U., l’inottemperanza alla detta richiesta e l’impugnazione del provvedimento dichiarativo RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza per mancata ottemperanza.
La disamina RAGIONE_SOCIALEa censura necessita di chiarire se il soggetto richiesto, senza incorrere nella sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità, possa non ottemperare adducendo l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa veridicità di quanto indicato nell’istanza ovvero la sua non pertinenza rispetto all’annualità reddituale rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio in relazione alla data RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Dalla risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘evidenziata questione giuridica dipenderà quella inerente ai rapporti tra inottemperanza e impugnabilità del conseguente provvedimento dichiarativo RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 79, comma 3, T. U.
4.3. Occorre muovere dall’inquadramento RAGIONE_SOCIALEa norma di rifermento nella sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, al fine di trarne le dovute conseguenze quanto a ratio RAGIONE_SOCIALEa specifica previsione normativa di rilievo.
4.3.1. L’art. 79 T.U., dopo avere elencato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ammissione al patrocinio, prevede, al comma 3, che gli interessati, se il giudice procedente o il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
4.3.2. Per conciliare le ragioni sottese alla richiesta di chiarimenti, funzionale all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa veridicità di quanto indicato, con le finalità RAGIONE_SOCIALE‘istituto, strettamente connesso al diritto di difesa, l’art. 94, comma 1, T.U., ispirato al principio di esigibilità, prevede che, ove vi sia impossibilità a presentare la documentazione richiesta ex art. 79, comma 3, T.U. è consentito provvedere
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sempre a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
In considerazione tanto RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di chiarimenti quanto RAGIONE_SOCIALEe esigenze sottese alla ragionevole durata quale principio cardine del sistema processuale, entrambe di rilievo costituzionale, la Suprema Corte ha chiarito che il termine fissato dal giudice per ottemperare alla richiesta ha il fine di evitare un pericolo di stallo del procedimento (Sez. 4, n. 12438 del 12/01/2022, Lux, Rv. 282934 – 01), pur non essendo perentorio; con la conseguenza che l’ottemperanza può intervenire anche successivamente e perfino in sede di opposizione, diversamente da quanto avvenuto nella specie (da Sez. 4, n. 20663 del 27/05/2022, Sannino, Rv. 283215 – 01).
La sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità a cui va incontro l’istanza ex art. 79, comma 3, T.U. per l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza alla richiesta di documentazione è infatti ricollegata alla mancata ottemperanza e non al semplice mancato rispetto del termine per ottemperare.
4.4. Quanto innanzi, in uno con l’indicata finalità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di documenti, evidenzia come la ratio RAGIONE_SOCIALE‘istituto e RAGIONE_SOCIALE‘annessa previsione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza sia quella di consentire al giudice (ovvero al RAGIONE_SOCIALE competente a provvedere in via anticipata) di procedere alla regolare verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di ammissione al beneficio mediante l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa veridicità di quanto indicato nell’istanza, al cui impedimento è riconnessa l’inammissibilità prevista dall’art. 79, comma 3, T.U.
Ne Consegue l’impossibilità per la parte di giustificare l’inottemperanza sindacando la valutazione in termini di necessità, ritenuta dal giudice, dei documenti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa veridicità di quanto indicato nell’istanza. Ciò anche nel caso in cui si tratti di richiesta avente a oggetto documentazione aggiornata alla data RAGIONE_SOCIALE‘istanza e non rilevante, ex se, ai fini del diritto di essere ammesso al beneficio e quindi, per tali ultimi fini, non richiedibile dal giudice, se non appunto laddove ritenuta necessaria all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa veridicità di quanto indicato.
Come detto, difatti, la richiesta di chiarimenti è volta a verificare la veridicità di quanto indicato nell’istanza ex art. 79 T.U., afferendo dunque alle condizioni di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa istanza e non al diritto di essere ammesso al beneficio, potendo quindi al più essere sindacato (una volta ottemperato) l’eventuale provvedimento di non ammissione al beneficio stesso.
4.5. Orbene, chiarito quanto innanzi, il profilo di censura in esame è infondato.
Il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di documentazione e autocertificazione aggiornate alla data RAGIONE_SOCIALE‘istanza che, pur non potendo rilevare
ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei presupposti reddituali per l’ammissione al beneficio, sono state ritenute dal giudice necessarie ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, adducendo l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe stesse ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei presupposti reddituali per l’ammissione al beneficio nonché, sostanzialmente, la loro irrilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità di quanto indicato nell’istanza.
In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso 1’11 settembre 2025
Il Presidente