Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32016 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLA il 06/07/1987
avverso l ‘ ordinanza del 08/10/2024 del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali l ‘ Avvocatura generale dello Stato, nell ‘ interesse del Ministero della Giustizia, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 ottobre 2024, il Presidente del Tribunale di Vallo Della Lucania, ha respinto l ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME contro il provvedimento di revoca dell ‘ ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 7 maggio 2024 dal Tribunale di Vallo della Lucania.
Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso è necessario riferire che NOME COGNOME è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato dal Tribunale di Vallo della Lucania con decreto del 20 luglio 2023 e, contestualmente all ‘ ammissione, il Giudice ha incaricato la Guardia di Finanza di svolgere accertamenti sui redditi percepiti dall ‘ istante e dal suo nucleo familiare. La revoca è stata disposta d ‘ ufficio perché, con una nota del 19 aprile 2024, la Guardia di Finanza, ha comunicato che, nell ‘ anno di imposta 2022, il nucleo familiare del quale COGNOME fa parte aveva percepito redditi superiori al limite previsto dalla legge per poter fruire del beneficio. Contro il provvedimento di revoca, l ‘ interessato ha proposto opposizione, ai sensi dell ‘ art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di fronte al Presidente del Tribunale, rilevando che l ‘ istanza di ammissione al beneficio (datata 17 aprile 2023) è stata depositata il 18 aprile 2023 sicché il reddito dichiarato ai fini dell ‘ ammissione non era quello percepito nel 2022, bensì quello percepito nel 2021.
Il ricorso in opposizione è stato respinto essendo state ritenute sussistenti plurime ragioni giustificative della revoca. Pur avendo dato atto che i redditi oggetto di autocertificazione erano quelli percepiti nel 2021, il Presidente ha rilevato che il nucleo familiare del quale NOME COGNOME fa parte risulta aver percepito nell ‘ anno 2022 redditi superiori a quelli dichiarati e, comunque, superiori ai limiti previsti dalla legge per l ‘ ammissione al beneficio sicché, subito dopo l ‘ ammissione, avvenuta con decreto del 20 luglio 2023, il beneficio avrebbe dovuto essere revocato.
Per mezzo del proprio difensore, NOME ha proposto ricorso contro l ‘ ordinanza del Presidente del Tribunale lamentando l ‘ inosservanza o l ‘ erronea applicazione dell ‘ art. 136, comma 3, d.P.R. 115/2002. Il riferimento all ‘ art. 136, comma 3, d.P.R. 115/2002 è stato oggetto di rettifica in data 4 novembre 2024: il difensore ha segnalato di essere incorso in un errore materiale avendo «invocato l ‘ art. 136 T.U. spese di giustizia in luogo dell ‘ omologo art. 114 T.U. cit.»
Nell ‘ atto di ricorso il difensore osserva che l ‘ ordinanza impugnata ha confermato il provvedimento di revoca per motivazioni diverse da quelle che ne avevano determinato l ‘ applicazione, ma sostiene che nel giudizio di opposizione questo è possibile. Afferma, infatti (pag. 4 dell ‘ atto di ricorso), che «deve ritenersi pacifica l ‘ inapplicabilità del principio devolutivo in senso stretto alla peculiare procedura paracivilistica» prevista dall ‘ art. 99 d.P.R. 115/2002. Si duole, invece, che il provvedimento impugnato, pur avendo riconosciuto la sussistenza originaria delle condizioni per l ‘ ammissione al beneficio (dovendo tali condizioni essere valutate con riferimento ai redditi percepiti nel 2021 e non essendovi prova alcuna che quei redditi fossero diversi da quelli dichiarati), abbia confermato il provvedimento di revoca adottato dal Tribunale.
Sostiene infatti che, ai sensi dell ‘ art. 136 d.P.R. 115/2002 ( rectius : art. 114 d.P.R. 115/2002), il Giudice dell ‘ opposizione avrebbe dovuto fare salvi gli effetti dell ‘ ammissione sino al momento dell ‘ accertamento delle modificazioni reddituali. Ciò avrebbe comportato conseguenze diverse e più favorevoli per il ricorrente perché la revoca non avrebbe avuto effetto retroattivo. In tesi difensiva, la revoca sarebbe dovuta avvenire a decorrere dal 24 aprile 2024, vale a dire dalla data nella quale l ‘ esito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale.
Con memoria scritta del 14 giugno 2025 il PG presso la Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso. Secondo il PG, le ragioni della revoca risultano fondate, oltre che sulla omessa comunicazione delle variazioni di reddito, anche «sulla presa d ‘ atto, non contestata neanche nei motivi di ricorso, che il tenore reddituale del nucleo familiare nell ‘ anno 2022, sopravvenuto rispetto alla autocertificazione allegata all ‘ istanza, ma addirittura antecedente rispetto al provvedimento di ammissione», documentava la mancanza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. 115/2002 sicché, il 20 luglio 2023, quando l ‘ ammissione è avvenuta, era già sopravvenuta l ‘ insussistenza delle condizioni necessarie al mantenimento del beneficio.
Il 18 luglio 2025, l ‘ Avvocatura generale dello Stato ha depositato conclusioni scritte nell ‘ interesse del Ministero della Giustizia. Dopo aver sottolineato che il ricorso è stato notificato anche all ‘ Agenzia delle Entrate, ma «l ‘ unico soggetto legittimato sul piano passivo nel presente procedimento è il Ministero della Giustizia (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 2517)», l ‘ avvocato dello Stato osserva che la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta la revoca del beneficio perché «determina una lesione del rapporto di lealtà verso le istituzioni» e tale lesione rende «non meritevole» del beneficio colui che è stato ammesso a goderne sicché «travolge retroattivamente l ‘ ammissione al patrocinio spese dello Stato». Alla luce di queste considerazioni, il Ministero della Giustizia ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso «con vittoria delle spese di lite».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si è già detto -ma è opportuno ribadirlo in premessa -che il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell ‘ art. 99 d.P.R. 115/2002, ha individuato ragioni
di revoca dell ‘ ammissione al patrocinio a spese dello Stato diverse e ulteriori rispetto a quelle sulla base delle quali la revoca era stata disposta e sulle quali si incentrava l ‘ atto di opposizione. Il ricorrente, però, non si duole di questo, perché ritiene «pacifica» l ‘ inapplicabilità al giudizio di opposizione «del principio devolutivo in senso stretto».
Poiché la questione non è rilevabile d ‘ ufficio, ai fini della decisione del presente ricorso non si deve valutare se, nel caso in esame, il principio devolutivo debba trovare applicazione ed entro quali limiti ciò possa avvenire.
Nondimeno, è opportuno ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l ‘ opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 costituisce un rimedio straordinario e atipico, che può essere azionato sia per il decreto che respinge o dichiara inammissibile l ‘ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia con riferimento al decreto di revoca dell ‘ ammissione (Sez. U., n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667) e a questo rimedio sono applicabili i principi dell ‘ ordinamento processuale penale sia in tema di effetto devolutivo, sia quanto al divieto di reformatio in peius . Come è stato sottolineato, le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto alla difesa gratuita hanno carattere accessorio rispetto al processo penale e dunque, per quanto è possibile, sono soggette ai principi e alle regole dell ‘ ordinamento penale (cfr. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, COGNOME, Rv. 250134; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 273254; Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, Rv. 287495).
Non è dissonante con questi principi la sentenza Sez. 4 n. 22854 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286412, secondo la quale il giudizio ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di rigetto dell ‘ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato «non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell ‘ opposizione delle questioni relative all ‘ accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio» (così, testualmente, pag. 5 della motivazione). Questa sentenza afferma, infatti, che il giudice chiamato a decidere, in sede di opposizione, su un provvedimento di rigetto della istanza di ammissione al beneficio fondato sulla ipotizzata esistenza di redditi illeciti non dichiarati è tenuto ad applicare la regola del giudizio prevista dall ‘ art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, secondo la quale l ‘ istanza va respinta «se vi sono fondati motivi per ritenere che l ‘ interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte». Afferma, quindi, che il principio devolutivo, operante anche per il giudizio previsto dall ‘ art. 99 d.P.R. 115/2002, non preclude al giudice dell ‘ opposizione, entro i limiti del devoluto, di
esercitare i medesimi poteri officiosi spettanti al giudice che ha adottato il provvedimento opposto sicché, anche in sede di opposizione, è doveroso procedere a una valutazione composita degli indici indicati dal citato art. 96, comma 2, ivi compresi quelli indiziari, che devono essere valutati «con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell ‘ interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito» (così, testualmente, Sez. 4 n. 22854 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286412, pag. 5 della motivazione, ove è citata Sez. 4, n. 25044 del 11/04/2007, COGNOME, Rv. 237008). La sentenza n. 22854/24, del resto, afferma in termini espliciti (pag. 5) che i principi in essa affermati non si pongono in contrasto col consolidato orientamento che ritiene applicabili alla opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 i principi dell ‘ ordinamento processuale penale sia in tema di effetto devolutivo, sia quanto al divieto di reformatio in peius , costituendone piuttosto una integrazione e «concorrendo a completare l ‘ affermazione del principio devolutivo in ambiti differenti da quelli fatti oggetto delle precedenti pronunce».
Fatta questa doverosa premessa -e individuati così i confini della questione da esaminare -si deve ricordare che l ‘ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della cui revoca si discute è stata depositata il 18 aprile 2023 e, pertanto, doveva fare riferimento ai redditi percepiti nell ‘ anno 2021 e dichiarati nell ‘ anno 2022. Ed invero, l ‘ ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell ‘ ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell ‘ art. 76 d.P.R. 115/2002, è quella per la quale, al momento del deposito dell ‘ istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l ‘ istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286177; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, COGNOME, Rv. 287073; Sez. 4, n. 16716 del 27/02/2024, Aloui, non massimata).
Nel caso di specie, l ‘ istanza conteneva una autocertificazione nella quale NOME COGNOME attestava di far parte di un nucleo familiare (composto da lui, dalla madre NOME COGNOME, dal padre NOME COGNOME e dai fratelli NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME jr., NOME COGNOME, NOME COGNOME jr.) nel quale l ‘ unico percettore di reddito era NOME COGNOME beneficiaria di un reddito di cittadinanza di circa 800 euro al mese.
Sulla base di questa autocertificazione, con provvedimento del 20 luglio 2023, COGNOME è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Contestualmente all ‘ ammissione, il Giudice ha disposto accertamenti per mezzo della Guardia di Finanza ai sensi dell ‘ art. 96, comma 2, d.P.R. 115/2002 dai quali è emerso che, nell ‘ anno 2022, il nucleo familiare era composto anche da altre persone oltre a quelle indicate nell ‘ autocertificazione e il reddito complessivamente percepito dai suoi componenti era stato pari ad € 27.189,19 , essendo stati percepiti dallo stesso NOME COGNOME, da NOME COGNOME, da NOME COGNOME (ed anche da NOME COGNOME e NOME COGNOME non indicati nella istanza quali componenti del nucleo familiare) redditi ulteriori rispetto al reddito di cittadinanza effettivamente percepito dalla COGNOME. Preso atto di ciò, il Tribunale di Vallo della Lucania ha ritenuto che fossero mancanti ab origine le condizioni per l ‘ ammissione al beneficio e ne ha disposto la revoca.
Nel proporre opposizione contro questo provvedimento, il difensore ha sottolineato che dagli accertamenti della G.d.F. non emergeva affatto la mancanza originaria delle condizioni di ammissione, perché l ‘ istanza era datata 17 aprile 2023 e, a quella data, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2022 non era ancora scaduto, sicché l ‘ autocertificazione si riferiva ai redditi percepiti nel 2021 e nulla consente di ipotizzarne la falsità.
Decidendo sull ‘ opposizione, il Presidente del Tribunale ha rilevato che la verifica della sussistenza delle condizioni per l ‘ ammissione doveva essere compiuta con riferimento ai redditi percepiti nel 2021 e gli accertamenti eseguiti dalla G.d.F. si riferivano ai redditi percepiti nel 2022. Ha osservato, tuttavia, che, ai sensi dell ‘ art. 79, comma 1, lett. d ) d.P.R. 115/2002 l ‘ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere «l ‘ impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell ‘ anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell ‘ istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione»; e che, una volta concesso, il patrocinio può essere revocato, ai sensi dell ‘ art. 112, comma 1, del citato d.P.R., per diversi motivi.
Ha sottolineato in particolare -e per quanto qui rileva -che la revoca deve essere disposta:
«se, nei termini previsti dall ‘ articolo 79, comma 1, lettera d ), l ‘ interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito» (art. 112, comma 1, lett. a );
se «a seguito della comunicazione prevista dall ‘ articolo 79, comma 1, lettera d ), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l ‘ ammissione» (art. 112, comma 1, lett. b );
«d ‘ ufficio o su richiesta dell ‘ ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92» (art. 112, comma 1, lett. d ).
Muovendo da queste premesse, l ‘ ordinanza impugnata ha sostenuto:
che i redditi percepiti nel 2022 dal nucleo familiare erano superiori ai limiti previsti dalla legge per l ‘ ammissione al beneficio, sicché la variazione avrebbe dovuto essere comunicata ai fini della revoca;
-che, ai sensi dell ‘ art. 79, comma 1, lett. d ) d.P.R. 115/2002, la comunicazione delle variazioni può avvenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell ‘ istanza, ma questa previsione non può «essere interpretata nel senso che sia consentito non comunicare le variazioni di reddito medio tempore intercorse, in quanto relative all ‘ anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione allegata all ‘ istanza, ma antecedente a quello di riferimento al momento della scadenza di tale termine »;
che, nel caso di specie, le variazioni del reddito del nucleo familiare, essendo intervenute nel 2022, erano addirittura antecedenti al provvedimento di ammissione, sicché avrebbero dovuto essere comunicate immediatamente;
che, alla luce di tali variazioni, le condizioni per l ‘ ammissione al beneficio possono essere ritenute non sussistenti ab orgine , pur dovendosi escludere la falsità della dichiarazione allegata all ‘ autocertificazione.
Proprio sulla ritenuta mancanza originaria delle condizioni di ammissione si appuntano le doglianze difensive. Secondo il ricorrente, infatti, la revoca non sarebbe potuta avvenire con efficacia retroattiva.
Nell ‘ atto di ricorso, come originariamente formulato, la difesa invocava l ‘ applicazione dell ‘ art. 136 d.P.R. 115/2002. Tuttavia, con successiva rettifica, la difesa ha specificato che l ‘ indicazione di questa norma era frutto di errore, dovendosi fare riferimento all ‘ art. 114 d.P.R. 115/2002. Invero, è questa la norma che disciplina la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, laddove l ‘ art. 136 (essendo inserito nel titolo IV del citato d.P.R.) riguarda la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.
Secondo la difesa la disposizione di cui all ‘ art. 114 è «omologa» a quella dell ‘ art. 136, ma in realtà così non è.
L ‘ art. 136 d.P.R. 115/2002 prevede:
al comma 1, che, «se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell ‘ ammissione al patrocinio, il
magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione»;
al comma 3, che «la revoca ha effetto dal momento dell ‘ accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva».
Ben diverso è il testo dell ‘ art. 114 d.P.R. 115/2002. Questa norma prevede:
al comma 1, che «la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a) b) e c) del comma 1 dell ‘ art. 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione della variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all ‘ ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all ‘ art. 94, comma 3»;
al comma 2, che, «negli altri casi previsti dall ‘ art. 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
In nessun caso, dunque, l ‘ art. 114 d.P.R. 115/2002 prevede che la revoca dell ‘ ammissione produca effetti dal momento dell ‘ accertamento delle modificazioni reddituali e, tuttavia, nell ‘ atto di ricorso ci si duole proprio del fatto che l ‘ effetto della revoca non sia stato fatto decorrere dal 24 aprile 2024, quando la Guardia di Finanza comunicò all ‘ Autorità giudiziaria che, nel 2022, vi erano state variazioni del reddito e della composizione del nucleo familiare di entità tale da determinare il superamento dei limiti per l ‘ ammissione al beneficio.
Ai sensi dell ‘ art. 79, comma 1, lettera c ) d.P.R. 115/2002, chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve autocertificare «la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l ‘ ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell ‘ articolo 76». Lo stesso art. 79, comma 1, alla lett. d ), stabilisce che l ‘ istante debba impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, «le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell ‘ anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell ‘ istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione».
Come si è detto, ai fini dell ‘ ammissione, l ‘ istante deve autocertificare il reddito percepito nell ‘ anno in cui, al momento del deposito dell ‘ istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ed è possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l ‘ istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata. Nondimeno, con la presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, l ‘ istante assume l ‘ impegno di comunicare eventuali successive variazioni di reddito. Tale comunicazione (possibile a partire dal momento in cui
la variazione si verifica), può considerarsi omessa soltanto se non è avvenuta entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell ‘ istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
L ‘ indicazione di un termine è logica conseguenza della previsione di una fattispecie incriminatrice (l ‘ art. 95 d.P.R. 115/2002) che sanziona, la falsità e le omissioni «nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall ‘ art. 79, comma 1, lettere b), c) d)», sanziona, dunque, anche l ‘ omissione della comunicazione delle variazioni di reddito prevista dall ‘ art. 79 lett. d). Indicando il termine entro il quale tale comunicazione deve avvenire, infatti, il legislatore ha individuato il momento a partire dal quale la condotta omissiva può ritenersi perfezionata.
La disposizione di cui all ‘ art. 114 è coerente con tale previsione quando indica i diversi momenti di decorrenza degli effetti del provvedimento di revoca.
In particolare:
se la revoca dell ‘ ammissione è disposta perché l ‘ interessato ha omesso di comunicare le variazioni dei limiti di reddito (art. 112, comma 1, lett. a), essa produce effetti «dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione della variazione»;
se la revoca dell ‘ ammissione è disposta a seguito della comunicazione della variazione dei limiti di reddito compiuta dall ‘ interessato ai sensi dell ‘ art. 79, comma 1, lett. d) (art. 112, comma 1, lett. b), il provvedimento produce effetti dalla data in cui la comunicazione è avvenuta (che può essere anche diversa rispetto alla scadenza del termine a partire dal quale il reato omissivo si perfeziona);
se la revoca è disposta perché l ‘ interessato, cittadino extracomunitario, non ha prodotto nei venti giorni dalla presentazione dell ‘ istanza la certificazione dell ‘ autorità consolare prevista dall ‘ art. 79, comma 2, (art. 112, comma 1, lett. c) il provvedimento di revoca produce effetti dalla scadenza di quel termine.
in tutti gli altri casi -quindi se la revoca avviene d ‘ ufficio oppure su richiesta dell ‘ ufficio finanziario competente essendo provata la mancanza «originaria o sopravvenuta» delle condizioni di reddito previste dagli artt. 76 e 92 (art. 112, comma 1, lett. d) – essa ha «efficacia retroattiva».
Così delineato il quadro normativo, si deve osservare:
che NOME COGNOME ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 18 aprile 2023 e, a tal fine, ha certificato i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare nell ‘ anno 2021;
che, come accertato dalla Guardia di Finanza (sul punto il ricorrente non
ha formulato censure), nel 2022 il nucleo familiare del quale COGNOME fa parte ha percepito un reddito superiore a quello previsto per l ‘ ammissione al beneficio;
che la comunicazione della variazione di reddito deve avvenire entro i trenta giorni successivi «alla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell ‘ istanza» e, pertanto, nel caso di specie, avrebbe dovuto avvenire entro il 18 maggio 2024;
che, nel caso oggetto del presente ricorso, l ‘ ammissione è avvenuta il 20 luglio 2023;
che la variazione di reddito è stata accertata dalla Guardia di Finanza nel compiere le verifiche richieste dal Giudice ai sensi dell ‘ art. 96, comma 2, d.P.R. 115/2002;
che la revoca del beneficio è avvenuta il 7 maggio 2024, prima che fosse scaduto, per l ‘ istante, l ‘ obbligo di comunicare la variazione di reddito verificatasi nel corso del 2022.
L ‘ ordinanza impugnata ha ritenuto che la revoca, ancorché disposta per la mancanza originaria delle condizioni di reddito, dovesse essere mantenuta per la accertata mancanza sopravvenuta di tali condizioni. Ha ritenuto, inoltre, di non dover indicare la data della decorrenza degli effetti della revoca perché le modificazioni reddituali erano già intervenute quando l ‘ ammissione è avvenuta e non erano state comunicate dall ‘ interessato.
In sintesi, secondo il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, nel caso in esame, la revoca doveva essere retroattiva perché la mancanza delle condizioni di reddito, pur sopravvenuta alla presentazione dell ‘ istanza, era già sussistente quando il decreto di ammissione è stato emesso.
Secondo la difesa, avendo ritenuto che la revoca fosse giustificata dalla sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito, il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto indicare la data della decorrenza del provvedimento individuandola nel «momento dell ‘ accertamento della modificazione reddituale». Pertanto, avrebbe dovuto fare riferimento alla data del 24 aprile 2024, nella quale l ‘ esito delle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza fu messo a disposizione del Tribunale che le aveva richieste.
Così argomentando, la difesa fa riferimento al testo dell ‘ art. 136, comma 3, d.P.R. 115/2002, che riguarda il processo civile, amministrativo, contabile e tributario, e non al testo dell ‘ art. 114 d.P.R. 115/2002 (applicabile nel caso di specie), che impone al giudice di indicare il momento a partire dal quale la revoca produce i propri effetti solo se il provvedimento è adottato ai sensi dell ‘ artt. 112, comma 1, lett. a), b) e c), atteso che, in tutti gli altri casi, la revoca «ha efficacia retroattiva».
7. Nel provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale ha sostenuto che COGNOME omise di comunicare le intervenute variazioni dei limiti di reddito e tale comunicazione sarebbe stata doverosa. Tale affermazione è frutto di errore di diritto, atteso che, a norma di legge, l ‘ istante aveva tempo fino al 18 maggio 2024 per compiere tale comunicazione e la revoca è intervenuta prima (il 7 maggio 2024). Nel provvedimento impugnato, tuttavia, il Presidente del Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell ‘ art. 112, comma 1, lett. d ), d.P.R. 115/2002, la revoca può intervenire anche d ‘ ufficio, «in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo», se risulta provata la sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito, e ha sottolineato che la prova del superamento dei limiti di reddito previsti per il mantenimento del beneficio è stata fornita dalla Guardia di Finanza che ha documentato l ‘ importo dei redditi complessivamente percepiti, nel corso del 2022, dal nucleo familiare del quale NOME COGNOME fa parte.
La revoca è stata disposta, dunque, anche ai sensi dell ‘ art. 112, comma 1 lett. d) d.P.R. n. 115/2002 e ha efficacia retroattiva per espressa previsione di legge. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00.
Così deciso l’11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Salvatore Dovere