Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 novembre 2023 il Tribunale di Tarantoseconda sezione civile- ha rigettato GLYPH il ricorso in opposizione presentato avverso il decreto del Tribunale collegiale, GLYPH con cui era stata rigettata GLYPH l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato presentato GLYPH da NOME COGNOME.
L’istanza era stata rigettata GLYPH sul presupposto che GLYPH dalla istruttoria dibattimentale fosse emerso che l’imputato godeva di un reddito proveniente da una costante attività di tipo estorsivo, “tanto da lasciare agevolmente presumere che il reddito dichiarato non sia corrispondente al vero”.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto-seconda sezione civilein composizione monocratica, ha deciso itricorso in opposizione nella qualità di assegnatario della causa sulla base del decreto del Presidente della Seconda Sezione Civile.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 99 d.P.R 30 maggio 2002 n. 115. Il difensore osserva che la competenza a decidere sull’opposizione spettava al giudice penale e non già al giu civile, sicché il provvedimento impugnato doveva essere ritenuto nullo. Richiama a tale fine la sentenza sez, 4 n. 1223 del 16 ottobre 2018 ric. COGNOME con cui era stato dichiarato abnorme il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale aveva disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale. L’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è uno strumento, seppure straordinario e atipico, di tipo impugnatorio e come tale è regolato dai principi dell’ordinamento processuale penale.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere ritenuto il Tribunale che spetti al soggetto istante provare di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 76, d.P.R. n. 115/2002, quando invece l’interessato deve solo allegare all’istanza l’autocertificazione attestante le sue condizioni di reddito. Così aveva fatto il ricorrente nel caso di specie e le verifiche effettuate dalla guardia di finanza non avevano rilevato dichiarazioni menzognere e avevano, anzi, evidenziato un tenore di vita modesto. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale, a norma dell’art. 116 cod. proc. civ., aveva ritenuto che NOME e il suo nucleo famigliare avessero vissuto con i
proventi dell’attività illecita, ma in tal modo aveva fatto erronea applicazione di tale norma che è relativa alle risposte mancanti che le parti forniscono in causa.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione d, legge e il vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato ritenuto che potessero essere computati nel reddito rilevante, ai fini della ammissione, anche gli introiti derivanti dai fatti relativi al processo in corso, in spregio al costant orientamento della Corte di Cassazione.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente aveva espressamente chiesto con l’atto di opposizione l’assunzione di prove per dimostrare che egli non viveva di proventi del reato e il Giudice aveva omesso qualsivoglia provvedimento.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo.
Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta(o dichiarata inammissibile), l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto. GLYPH La competenza a decidere, spetta, dunque, al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha provveduto.
L’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. Tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l’art. 28 prevedeva genericamente che, ove l’interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all’art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo; l’art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l’art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per
le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004 1 Graziano, Rv 228118).
Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l’art. 15 d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art.99 d.P.R. n.115/2002 sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, COGNOME, Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017 COGNOME, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell’accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 274908). Più in generale si è consolidato l’orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discu si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa n processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, COGNOME, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, COGNOME, Rv 273254). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo
penale principale (Sez. 4 , n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424). La Corte di Cassazione in tale ultima sentenza ha osservato che:
-il rito civile di cognizione sommaria contiene alcune disposizioni incompatibili con il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 [quali in particolare quelle sulla domanda riconvenzionale e sulla chiamata di terzo (art. 702 bis, commi 3 e 4, cod. proc. civ.), quella sulla conversione del rito (art. 702 ter commi 3 e 4, cod. proc. civ.), sull’efficacia esecutiva dell’ordinanza quale titolo esecutivo e di quelle sull’appello avverso il provvedimento che definisce il procedimento ( art. 702 quater cod. proc. civ.), risultando astrattamente compatibili quelle di cui all’art. 702 ter comma 5 cod. proc. civ. relative alla informalità dell’istruttoria, peraltro già ricavabile dallo stesso sistema previsto dal d.P.R. 115/2002;
l’intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto connesso con la effettività del diritto di difesa, impone l’adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione: coerentemente sono previsti il potere di ufficio di sollecitazione della parte (art. 79 comma 3 Dpr 115/2002) e il potere di accertamento di ufficio della sussistenza delle condizioni (art. 96 comma 2), funzionali all’assolvimento dell’onore solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti;
e ha concluso che, anche dopo l’intervento dell’art. 14 d.lgs 150/2011, il richiamo di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002 deve ini:endersi riferito alle sole disposizioni compatibili e cioè quella parte che stabilisce i termini di comparizione e l’obbligo per il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto.
4.Deve essere, quindi, ribadito che il procedimento previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari avvocato (così in motivazione Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 274908 cit. ).
Sulla scorta di tale principio la competenza a decidere l’opposizione, per espressa previsione normativa spettante al Presidente del Tribunale, può da questi essere delegata, insingtaachp la trattazione dell’affare in sede penale e già in sede civile. Nel caso in esame, invece, il giudice monocratico civ assegnatario del procedimento in virtù di un decreto del GLYPH Presidente della Sezione Civile, ha valutato e deciso GLYPH l’ opposizione secondo le regole del procedimento civile. Ne consegue che il ricorso in opposizione avverso i provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese del stato è stato deciso da un giudice funzionalmente incompetente.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, GLYPH essere annullata GLYPH con trasmissione atti al Presidente del Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasm ssione degli atti al Presidente del Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
Deciso in Roma il 30 gennaio 2024
Cons GLYPH
estensore
Salvato -e Dovere
Il Presidente