Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45919 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45919 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STABILE NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in calce alla nota di deposito dell’ opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, presentata da NOME COGNOME avverso il decreto del Giudice per le Indagini Preliminari di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato “non luogo a provvedere”.
Il ricorrente aveva presentato il ricorso in opposizione presso la cancelleria penale e il Presidente del Tribunale, con provvedimento in calce al ricorso, aveva invitato l’istante a depositare l’opposizione nelle forme di legge presso la cancelleria civile.
Il ricorrente aveva, indi, rappresentato al Presidente del Tribunale, con una nota a lui indirizzata, che GLYPH lo stesso Ministero, con la circolare 29 novembre 2022, GLYPH aveva chiarito che nel procedimento di opposizione non è dovuto il contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto a processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previse dall’ordinamento per il procedimento principale. Il Presidente del Tribunale, a margine di detta nota, aveva decretato “V. nulla a provvedere”.
Avverso detto provvedimento, COGNOME ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione all’art. 99 d.P.R. n. 115/200. Dal carattere accessorio del procedimento riguardante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rispetto al procedimento penale, discende -osserva il difensore- che il ricorso in opposizione debba essere presentato presso la cancelleria penale. In ogni caso il procedimento impugnato era privo di qualsivoglia opposizione,
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 74, 75, 76, 79, 96 d.P.R. n. 115/2002, in relazione alla contenuto del provvedimento di rigetto della istanza di ammissione. Il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva rilevato che esistevano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versasse nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. 115/2002 , tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e famigliari e delle attività economiche svolte ed in particolare dei redditi da attività illec comprovati dalle numerose condanne per reati contro il patrimonio, nonché dagli atti relativi al procedimento nell’ambito del quale lo stesso è stato sottoposto a misura. Se è vero che il giudizio sulla esistenza di redditi oltre soglia si può ricavare anche da presunzioni e che a tal fine si può tenere conto anche
dei redditi illeciti, tuttavia – osserva il ricorrente- il Giudice è tenuto a contezza dell’esistenza di tali redditi e a indicare puntualmente sulla scorta di quali elementi risulti superato il limite reddituale al di sotto del quale si diritto al beneficio, in relazione all’anno di riferimento, senza che possa rilevare stante la presunzione di innocenza, il reddito illecito derivante dal reato per cui di procede.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRIITO
Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.
Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta (o dichiarata inammissibile), l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale o tt:1;12;i:clerad della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto.
L’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. Tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l’art. 28 prevedeva genericamente che, ove l’interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all’art. 633 segg. cod. proc. iparl., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo; l’ar 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l’art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Graziano, Rv 228118).
Oggi, invece, il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cu rinvia l’art. 15 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti
relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, COGNOME, Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017 COGNOME, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell’accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Mucci, Rv. 274908). Più in generale si è consolidato l’orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di ta atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si dis si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa processo penale, sicchè il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere, fin dove è possiobile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, COGNOME, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, COGNOME, Rv 273254; Sez. 4 n. 1223 del 16/10/2018, dep 2019, Mucci Rv. 274908 con cui si è stabilito che “è abnorme il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso. giudice, va proposta al giudice penale stante controversia rispetto al processo penale). al custode o all’ausiliario del il carattere accessorio della Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Z.2 II tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato d cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni
degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002′ che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424). La Corte di Cassazione in tale ultima sentenza ha osservato che:
-il rito civile di cognizione sommaria contiene alcune disposizioni incompatibili con il procedimento ex art. 99 cl.P.R. 115/2002 , risultando astrattamente compatibili quelle di cui all’art. 702 ter comma 5 cod. proc. civ. relative all informalità dell’istruttoria, peraltro già ricavabile dallo stesso sistema previsto da d.P.R. 115/2002;
l’intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto connesso con la effettività del diritto di difesa, impone l’adozione di procedure la cui elasticità consenta, in ogni momento e sino alla decisione, di provare la sussitenza dei requisiti di ammissione: coerentemente sono previsti il potere di ufficio di sollecitazione della parte (art. 79 comma 3 Dpr 115/2002) e il potere di accertamento di ufficio della sussitenza delle condizioni (art. 96 comma 2), funzionali all’assolvimento dell’onore solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti;
Tale sentenza ha, indi, concluso che, anche dopo l’intervento dell’art. 14 d.lgs 150/2011, il richiamo di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002 deve intendersi riferito alle sole disposizioni compatibili.
3.Ciò premesso dal punto di vista dell’inquadramento generale, si osserva che il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotta, a fronte della presentazione della opposizione avverso iM decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, ha, dapprima, disposto che detta opposizione fosse presentata alla cancelleria civile e, successivamente, a fronte della reiterazione della opposizione, con invito a prendere cognizione del contenuto della circolare ministeriale su indicata, ha disposto il non “luogo a provvedere”.
4.11 provvedimento impugnato, dunque, GLYPH nel decretare il non luogo a provvedere sulla opposizione, GLYPH è un provvedimento a carattere decisorio, equivalendo nella GLYPH sostanza, GLYPH ad una pronuncia di inammissibilità della opposizione. Quale pronuncia in rito, GLYPH deve ritenersi illegittima, proprio per le
ragioni evidenziate nel ricorso ed in particolare per la assenza di motivazione. E’ principio consolidato quello per cui nella nozibne di violazione di legge rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692, in tema di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio). Anche a voler prescindere dalla erroneità dell’invito a presentare l’opposizione presso la cancelleria del giudice civile, per le ragioni già indicate nel par. 3, è assorbente il rilievo che il provvedimento del Presidente del Tribunale con cui ha disposto il “non luogo a provvedere”, nella sua apoditticità anche grafica, è privo di qualsivoglia motivazione, ovvero di indicazione delle ragioni ad esso sottese e, come tale, è affetto da illegittimità.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
P.Q. M .
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Deciso in Roma il 28 settembre 2023.