Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1436 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1436 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 18 giugno 2025 con cui, all’esito della acquisizione delle informazioni previste dall’art.96, comma 3 dPR 115/2002, è stato rigettato il ricorso in opposizione proposto dallo stesso COGNOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare il giudice della opposizione ha confermato il giudizio già espresso in sede di rigetto della istanza di ammissione secondo cui, a fronte di autocertificazione del ricorrente che attestava redditi del proprio nucleo familiare compresi nei limiti di soglia previsti dagli artt.76 e 92 dPR 115/2002, ricorrevano elementi presuntivi e documentali per sostenere, da un lato, che il COGNOME facesse propri proventi derivanti da attività criminosa collegata a contesti organizzati e, dall’altro, che fosse comunque titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, atteso che anche la moglie del COGNOME, COGNOME NOME, risultava titolare, nell’anno antecedente a quello della richiesta di fonti reddituali, nonché di rilevanti cespiti immobiliari, di cui uno in comproprietà con il marito.
3. Il ricorrente articola, in sintesi, i seguenti motivi.
I) violazione a falsa applicazione degli artt.76 e 92 dPR 115/2002 per avere riconosciuto alla nozione di nucleo familiare una declinazione meramente anagrafica, e non già un significato di convivenza e di effettiva comunanza di vita, così del tutto arbitrariamente erano stati considerati come produttivi di reddito beni patrimoniali dei coniugi del tutto inidonei a produrre redditi.
II) Erronea applicazione dei principi indicati dall’art.76, comma 4 bis dPR 115/2002 in relazione alle limitazioni previste all’ammissione al gratuito patrocinio per alcune ipotesi delittuose, limitazioni ammesse solo in presenza di condanna definitiva per tali reati e non, come nella specie, di procedimenti ancora pendenti per i quali era chiesto il beneficio dell’ammissione;
III) Violazione del diritto alla difesa di cui all’art.24 della Costituzione in ragione delle condizioni di povertà e di menomazione fisica dell’istante che risulta privo di capacità lavorativa.
IV) Travisamento della prova in assenza di elementi presuntivi da cui desumere la titolarità di redditi illeciti.
V) violazione del diritto al contraddittorio ai sensi dell’art.101 cod proc. civ., art.24 Cost. e art.6 CEDU per non essere stata la parte ricorrente ammessa a interloquire e a contraddire con la documentazione acquisita presso pubblici depositari tramite l’autorità di PG.
VI) Violazione dell’art.3 Costituzione per disparità di trattamento a fronte di situazioni analoghe in cui era stato riconosciuto il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Orbene, a fronte di provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione molto lacunoso, il giudice dell’opposizione ha fatto coerente applicazione degli strumenti di indagine previsti dal legislatore, ai sensi dell’art. 96, TU spese di giustizia, dlgs. n.115/2002 chiedendo agli uffici competenti (trattandosi di reati per cui è richiesto tale incombente ai sensi dell’art.96 comma 3 TU spese giustizia) informazioni patrimoniali sul nucleo familiare dell’istante, onde provvedere sulla istanza di ammissione.
2.1. A tale proposito non ricorre alcuna violazione del diritto al contraddittorio, come risulta denunciato nel quinto motivo di ricorso, trattandosi di attività officiosa (richiesta di informazioni) espressamente demandata al giudice che deve provvedere sulla richiesta, cui la parte ricorrente è stata
ammessa a controdedurre nell’ambito del rito cartolare introdotto, essendo stata prevista la facoltà di depositare di note difensive fino alla udienza di decisione.
Infondato è anche il primo motivo di ricorso atteso che, coerentemente con la previsione degli artt.76 e 92 TU cit. il giudice dell’opposizione, nell’apprezzare la consistenza e la attendibilità dei dati patrimoniali e reddituali indicati dal COGNOME a sostegno della propria richiesta di ammissione al beneficio, ha considerato anche la capacità patrimoniale dell’intero nucleo familiare del ricorrente, in esso includendo anche la coniuge convivente del Vasile, COGNOME NOME.
Parimenti infondati sono le censure contenute nel secondo e nel quarto motivo di ricorso, con i quali è stata denunciata la violazione di legge con riferimento alla riconosciuta ricorrenza di redditi illeciti in capo al richiedente i beneficio con riferimento all’anno di imposta di riferimento (anno 2023).
Come è stato chiarito dal giudice di legittimità, le presunzioni semplici disciplinate dall’art. 2729 cod. civ., proprio perché non stabilite dalla legge, attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale. Con questa norma, il legislatore rimette alla «prudenza» del giudice il compito di risalire da un fatto noto al fatto ignorato e ciò impone al giudicante di argomentare con attenzione il percorso logico seguito. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato appare coerente con tali principi. La valutazione risulta fondata e argomentata sulla base
di elementi univoci, emergenti dal procedimento penale in corso, nell’ambito del quale il Vasile era stato attinto da ordinanza cautelare, e dagli accertamenti previsti dall’art.96 T.U. spese di giustizia e non sulla presunzione correlata a precedenti condanne per reati ostativi (ai sensi dell’art.76, comma 4 bis TU cit.).
Invero, ai sensi dell’art.96, comma 3 T.U.cit., procedendosi per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3 bis cod. proc. pen., ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, il Giudice doveva chiedere preventivamente al Questore, alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle atti economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
Invero, in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione, il giudice deve tener conto anche dei redditi da attività illecita, la cui esistenza può essere provata ricorrendo a presunzioni semplici, purchè fondate su concreti elementi di fatto idonei a determinare il superamento di detto limite (Sez. 4, n. 13080 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284366 – 01). In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il giudice può vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio e rigettare l’istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271942 – 01; n. 36787 del 08/05/2018, COGNOME, Rv. 273423 – 01).
3.1. Nella fattispecie il giudice della opposizione ha valutato del tutto correttamente, ai fini dell’ammissibilità del beneficio, gli elementi emergenti dalle indagini svolte nel procedimento in corso (tra cui il contenuto di intercettazioni telefoniche e gli elementi desumibili dall’ordinanza custodiale), nonché dagli accertamenti doverosamente svolti in ragione del reato per il quale si procede, pervenendo a condividere il provvedimento opposto, e cioè e che il ricorrente non versasse nelle condizioni previste per l’ammissione al beneficio. Le censure espresse dal ricorrente non appaiono confrontarsi con la trama argomentativa articolata dal giudice dell’opposizione, né censurano la correttezza della procedura seguita né la coerenza, linearità e completezza della motivazione di rigetto, della quale contestano, inammissibilmente, il contenuto valutativo.
L’ultimo motivo di ricorso, con cui si assume la disparità di trattamento con ipotesi analoghe separatamente giudicate, risulta assertivo e del tutto privo
delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura e deve essere ritenuto inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente