Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37127 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37127 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato l’opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 d.P n. 115 del 2002, proposta da NOME, cittadina bosniaca residente in Italia, avverso il decreto in data 7/6/2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di quella ci aveva dichiarato inammissibile l’istanza, depositata il 24/5/2023, di ammissione RAGIONE_SOCIALEa stessa al beneficio del patrocinio RAGIONE_SOCIALEo Stato per i non abbienti. Secondo quanto rappresentato nel decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile l’istan per avere l’interessata fatto riferimento all’anno 2022, quanto ai redditi e alla composizion familiare da autocertificare, dovendo riferirsi, invece, al 2021, non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa dichiarazione e per non avere l’istante, pur invit ad integrare la l’istanza, precisato se nel .2021 convivesse con qualcuno, altresì valutando come generica (siccome facente rinvio al contenuto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione) la richiesta di certificazione all’autorità consolare bosniaca, quanto agli eventuali redditi prodotti in Bosn
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, dato atto che, nella comparsa di costituzione, l’RAGIONE_SOCIALE Trieste aveva precisato che l’istante aveva dichiarato redditi solo sino al 2015, h richiamato l’art. 79 TUSG per rilevare come la legge preveda a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ammissione al beneficio, tra l’altro, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe generalità RAGIONE_SOCIALEa fam anagrafica con i rispettivi codici fiscali dei componenti e come l’art. 76, comma 2, stesso TU stabilisca che il reddito da valutare è quello risultante dalla somma dei redditi conseguiti n medesimo periodo dalla famiglia, compreso l’istante.
Sul punto, quel giudice ha però rilevato che la NOME aveva dichiarato la non convivenza solo con riferimento all’attualità e non anche riguardo all’anno reddituale rilevante che h ritenuto il 2021, rilevando, in ogni caso, che anche con riferimento al 2022 dett autocertificazione era mancante. Inoltre, pur avendo dato atto che nell’integrazione richiesta dal giudice non si era fatto riferimento allo stato di convivenza per il 2021, poiché c l’opposizione era stato devoluto lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti per l’ammissione, i dati in questione, siccome prescritti dalla legge, avrebbero dovuto essere indicati e documentati con l’opposizione stessa, inferendone, dunque, l’inammissibilità anche sotto tale specifico profilo.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge (art. 99, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 76, comma 2 e 79, d. P.R. n. 115/02). La difesa, in particolare, h premesso che, con l’istanza di ammissione, la RAGIONE_SOCIALE aveva autocertificato, tra l’altro, di non convivere con alcun familiare e di non avere prodotto reddito per il 2022 e per il 2021 sia in Italia che all’estero, avendo usufruito solo di sussidi; di avere inoltrato richie aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa certificazione consolare risalente al 2019 e, a seguito di specifica
richiesta integrativa del Magistrato di sorveglianza, anche lo stato di famiglia con lo stor RAGIONE_SOCIALEe residenze; che l’assenza di redditi nel periodo rilevante aveva ricevuto conferma anche da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE costituitasi nel giudizio di opposizione. Ciò posto, h rilevato, quanto al periodo di riferimento, che lo stesso va individuato nell’anno per il quale già maturato l’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, anche se essa non sia stata ancora presentata, risolutivamente rappresentando che l’assenza di redditi era stata autocertificata anche con riferimento al 2021. Inoltre, avendo la NOME indicato la somma degli emolumenti ricevuti a titolo di sussidi (euro 5.520,00 circa), era stato adempiuto anche quanto disposto dall’art. 79 cit., la mancata indicazione del dato nell’autodichiarazione non costituendo motivo di reiezione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, ben potendo il giudice accertarlo attraverso l’attivazione dei poteri istruttori officiosi, punto sul quale la difesa ha poi rilevato un u profilo di illegittimità del provvedimento per essere stata l’inammissibilità fondata su mot diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, il quale non aveva mai rilevato omissioni su t aspetto. Quanto, invece, alla convivenza, la difesa ha ‘contestato che essa debba essere individuata con riferimento all’anno d’imposta, ritenendo, invece, che debba riferirs all’attualità, stante la possibilità che, nell’anno solare, il dato possa subire variazioni.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte indicanti il numero di ruolo del presente procedimento (NUMERO_DOCUMENTO), tuttavia riferite ad altro ricorrente e ad altra decisione.
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo proposto.
In via preliminare, tenuto conto di quanto affermato nel provvedimento impugnato e del tenore del motivo di ricorso, quanto all’anno di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al benefic di che trattasi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto che, secondo u orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del reddito rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissio al beneficio è quella per la quale, al momento del deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza, risulta scaduto termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l’istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (sez. 4 n. 16875 del 12/3/2024, COGNOME, Rv. 286177-01 che richiama principi in precedenza affermati in sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260953-01 e n. 7710 del 5/2/2010, COGNOME, Rv. 246698-01).
Tuttavia, si è anche di recente affermato che per “ultima dichiarazione” del reddito rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002; n. 115, deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale sia maturato l’obbligo di presentazione al momento del deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza (sez. 4, n. 4358 del 9/1/2024, Bursomanno, Rv. 285707-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi deve essere riferito al termine iniziale di scadenz normativamente previsto; n. 15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239-01, in cui il principio
è stato affermato anche nel caso di dichiarazione non ancora presentata, essendo maturato il relativo obbligo, ma non scaduto il relativo termine di presentazione).
Il tema, in realtà, non assume rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, posto che, nel caso di spec come ricavabile dallo stesso provvedimento impugnato, la dichiarazione di contenuto negativo era stata riferita dall’istante sia all’anno 2022 che all’anno precedente.
Ciò che, invece, assume rilievo decisivo rispetto al vaglio devoluto, è la diversa question dei limiti di cognizione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, in relazione ai motivi sui quali il giudice aveva fondato la sua decisione, nonché quella del riferimento cronologico alla condizione di “convivenza” RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Quanto al primo punto, questa Corte ha già affermato l’illegittimità del riget RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l’opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 del d.P.R. maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tino impugnatorio, come tale regolato dai principi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in pejus (sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, COGNOME, Rv. 250134-01; n. 18697 del 21/3/2018, Mari/li, Rv. 273254-01; n. 642 del 21/10/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 227870-01, n. 1686 del 4/12/2007, dep. 2008, Napoli, Rv. 238752-01 e n. 20371 del 2/2008, Napoli, Rv. 240219-01, tutte in ipotesi di decreto di liquidazione dei compensi).
Tali principi, però, sono stati successivamente calibrati, essendosi, anche di recente, affermato che il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso i provvedimento con cui il giudice competente rigetta l’istanza di ammissione, non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione RAGIONE_SOCIALEe questioni relative all’accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest’ultimo quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all’art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere a valutazione composita degli indici in esso indicati (sez. 4, n. 22854 del 28/3/2024, Lombardo, Rv. 286412-01).
Tanto premesso, nel caso all’esame, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione non ha arbitrariamente ampliato, contrariamente a quanto asserito a difesa, l’ambito definito dal provvedimento opposto. Il primo giudice, infatti, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, aveva motivato la declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio all stregua di tre argomenti: l’essere l’anno di riferimento il 2021 e non il 2022 (ciò che anche secondo giudice ha ritenuto); la mancata integrazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza attraverso la precisazione RAGIONE_SOCIALEo stato di convivenza in quell’anno; la genericità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di certificazione aggiorna formulata all’autorità consolare.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, dal canto suo, ha ritenuto che la parte non avesse indicato la condizione di eventuale convivenza per quell’anno, come richiesto dal primo giudice, cosicché non poteva dirsi autocertificato il reddito complessivo, da calcolarsi anche con riferimento a quello eventualmente prodotto da soggetti conviventi. In tal modo, nonostante l’apparente
contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE‘affermazione contenuta a pag. 3 del provvedimento impugnato (laddove si è affermato che non era stata richiesta una integrazione in ordine alla convivenza nel 2021 e ai redditi prodotti dai conviventi in quell’anno), non può ritenersi che il giu RAGIONE_SOCIALE‘opposizione abbia per ciò solo ampliato il devolutum, a fronte di un’opposizione intesa a contestare la ritenuta insussistenza dei presupposti di ammissione, tra i quali l’ammontare dei redditi prodotti che va calcolato ex lege anche tenuto conto di eventuali conviventi.
Non pertinente, poi, alla questione qui devoluta, è il rinvio operato dalla difesa ai princ affermati dalla giurisprudenza civile di legittimità per sostenere l’erroneità del diniego ammissione GLYPH per GLYPH difetto GLYPH di GLYPH allegazione GLYPH numerica GLYPH RAGIONE_SOCIALEa GLYPH situazione GLYPH reddituale nell’autocertificazione, dovendo semmai il giudice attivare i suoi poteri officiosi: trat invero, di principi riferibili alla diversa situazione RAGIONE_SOCIALEa revoca del beneficio e RAGIONE_SOCIALE‘ammissione allo stesso (vedi cass. civ. sez. 2, n. 18801 del 2023).
Sotto altro profilo, poi, deve rilevarsi l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘assunto dal quale ha preso le mosse difesa, ritenendo chè la condizione di conviVenza debba essere riferita al momento RAGIONE_SOCIALE‘istanza e non a quello RAGIONE_SOCIALEa determinazione del reddito. Sul punto, si è infatti chiarito che, ai fini d valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ove nell’anno di riferimento ces rapporto di convivenza, non può essere computato per l’intero dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza . Il che risponde anche all’argomento logico agitato a difesa a proposito RAGIONE_SOCIALEa necessità che la situazione reddituale sia “fotografata” all’attualità e non rispetto al passato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Deciso il 24 settembre 2024.
Salvato GLYPH
4