Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24410 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto c on il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per i non abbienti, formulata nell’interesse di COGNOME NOME, nell’ambito del procedimento n. 834/2023 NUMERO_DOCUMENTO, per mancata allegazione alla stessa di un valido documento di identità RAGIONE_SOCIALE‘istante. In particolare, quel giudice, rigettate le eccezioni preliminari proposte dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto il deposito di un documento di identità valido condizione necessaria perché il giudice possa valutare la legittimazione del soggetto, quale persona effettivamente non abbiente, stante la situazione di incertezza circa le generalità RAGIONE_SOCIALE‘istante, mai identificato a mezzo di documento d’identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, in seguito ai quali gli è stato attribuito un codice ‘CUI’, necessario e sufficiente solo ai fini RAGIONE_SOCIALE pronuncia di un’ordinanza o sentenza e RAGIONE_SOCIALE loro esecuzione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del COGNOME, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge per essere stato il provvedimento impugnato emesso da un giudice diverso da quello naturale, individuato nel Presidente del Tribunale, in base al disposto di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio quanto alla affermazione che l’ allegazione del documento di identità costituisce requisito di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio, ciò non essendo previsto dall’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002. Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che il COGNOME era detenuto e aveva presentato la domanda tramite il carcere, non disponendo di alcun documento durante la detenzione, la sua identità risultando tramite l’assegnato ‘CUI’ . In tal modo, il giudice avrebbe tradito lo scopo RAGIONE_SOCIALE previsione normativa, quello cioè di assicurare un effettivo diritto di difesa, come previsto dall’art. 24 RAGIONE_SOCIALE Costituzione. Declinare, infatti, l’istituto come beneficio limitato alle persone identificate con i documenti implicherebbe la compressione indebita del diritto di difesa, lasciando fuori dal perimetro di applicazione di esso proprio gli ultimi o coloro che, come il COGNOME, sono senza fissa dimora, emarginati e provenienti da luoghi critici (nella specie, secondo quanto precisato alla pag. 5 del ricorso, l’Iraq), sovente anche privi di docu menti.
Inoltre , la difesa ha rilevato che l’accertamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 78 d.P.R. n. 115/2002 è limitato alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni reddituali di cui all’art. 76 stesso d.P.R. e alla insussistenza di condizioni ostative, salvi restando, peraltro, i controlli successivamente esperibili, tema però estraneo a quello in esame. Nella specie, era stato prodotto un assegno postale con il quale l’amministrazione
penitenziaria aveva saldato un credito del COGNOME, documento munito RAGIONE_SOCIALE elementi di cui all’art. 4 d.P.R. n. 605/1973 che surrog herebbero l’indicazione del codice fiscale per gli stranieri e sarebbe sufficiente a rendere ammissibile la richiesta.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge.
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Vanno operate due premesse in diritto, in risposta ai temi devoluti dall’Avvocatura nella sua memoria, rilevandosi, in ogni caso e risolutivamente, che gli stessi non hanno costituito oggetto di apposito ricorso per cassazione.
Intanto, deve essere precisato che il difensore è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza per l’ammissione al beneficio RAGIONE_SOCIALE‘imputato (Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283018 -01; n. 48793 del 09/10/2019, COGNOME, Rv. 277420 -01; Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228118 -01).
Inoltre, va ricordato che, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio, l’erronea individuazione del legittimato passivo (nella specie, il RAGIONE_SOCIALE in luogo del RAGIONE_SOCIALE) non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest’ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione (Sez. 4, n. 44913 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285326 -01).
3. Il primo motivo è generico.
L a difesa non erra allorquando afferma che la competenza fissata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è di tipo funzionale, essendo pacifico il principio che essa spetta al presidente del tribunale o RAGIONE_SOCIALE cor te d’appello ai quali appartiene il
magistrato che ha emesso il decreto opposto (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270851 -01). Tuttavia, nella specie, la censura è rimasta a livello di mero enunciato generico: a fronte di una decisione assunta da un giudice monocratico, infatti, il deducente non ha allegato che, nel caso all’esame, detto giudice fosse sprovvisto di apposita delega da parte del capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di appartenenza.
Anche il secondo motivo non è specifico ed è parimenti inammissibile.
Precisato che il ricorso avverso un provvedimento emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 citato può essere proposto solo per violazione di legge, stante il chiaro tenore del comma 4 RAGIONE_SOCIALE norma richiamata e che in detto vizio rientra la mancanza di motivazione, ma non la congruità RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate dal giudice (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270000 -01; n. 16908 del 07/02/2012, COGNOME, Rv. 252372 -01), deve premettersi, in via generale, quanto ai riferimenti normativi, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ar t. 79 comma 2, d.P.R. 115/2002, l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all’estero, che «il cittadino di s tati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato». Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE competente a provvedere in via anticipata lo richiedano, «…sono tenuti, a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».
L’art. 94 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all’art. 79 comma 3) e per i cittadini di stati non appartenente all’Unione Europea (comma 2, con riferimento all’art. 79 comma 2), a presentare la documentazione necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE certificazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti a uno stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione Euro pea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termi ne di giorni venti dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, anche dal difensore o da un componente RAGIONE_SOCIALE famiglia RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
Da ciò risulta che, quando chiede di essere ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 78 e 79 d.P.R. n. 115/2002, anche lo straniero ha un potere di autocertificazione. L’estensione allo straniero del trattamento previsto per il cittadino (art. 90 d.P.R. n.115/2002) ha reso necessaria una apposita disciplina che garantisca parità di trattamento a colui che per ragioni
oggettive, si trovi nell’impossibilità di documentare altrimenti la propria situazione reddituale. La dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 si aggiunge a quella prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c), pur rappresentandone in un certo senso la replica, ed è ovviamente collegata alla impossibilità di produrre la certificazione consolare. Il legislatore, infatti, ha avvertito la necessità di inserire un correttivo che permetta di superare l’ostacolo creato dalla condotta omissiva, o in generale non collaborativa, RAGIONE_SOCIALE‘autorità consolare, con l’evidente obiettivo di garantire un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale (Sez. 4, n. 46172 del 09/12/2021, Camara, Rv. 282553 -01, in motivazione).
Ne discende che l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALEo straniero non appartenente all’Unione europea può essere negata solo ove ricorrano ragioni fondate per dubitare RAGIONE_SOCIALE certezza RAGIONE_SOCIALE sua identità, non essendo a tal fine sufficiente che vi sia incertezza sui dati anagrafici riportati sul documento d’identità ottenuto in base a permesso di soggiorno per motivi umanitari, a sua volta rilasciato grazie a dati riferiti dallo straniero medesimo (Sez. 4, n. 46172 del 09/12/2021, Camara, Rv. 282553 -01, cit.). Trattasi, invero, di principio consolidato, più volte ribadito, pur nella diversità dei casi esaminati, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 22912 del 24/03/2004, COGNOME, Rv. 228789 -01; n. 11792 del 10/02/2009, COGNOME, Rv. 243204 -01, in ipotesi in cui in cui l’incertezza era stata riferita ai precedenti dattiloscopici RAGIONE_SOCIALE‘istante, dai quali emergevano diverse generalità, e al fatto che il medesimo aveva fornito false dichiarazioni in RAGIONE_SOCIALE al suo domicilio; n. 58397 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274954 -01, in fattispecie in cui l’incertezza riguardava la nazionalità RAGIONE_SOCIALE‘instante, in quanto il Consolato RAGIONE_SOCIALEo Stato non appartenente all’Unione europea, su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria competente, aveva comunicato di non essere in grado di confermare la nazionalità dichiarata dal richiedente il beneficio).
Nella specie, la difesa ha censurato il percorso giustificativo articolato dal giudice: questi, infatti, non ha affermato sic et simpliciter che la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE carta d’identità o altro documento equipollente determina ipso facto l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio, ma ha ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede, stante il limite dei motivi deducibili posto dall’art. 99, comma 4 cit., che non vi era possibilità di accertare l’identità anagrafica del soggetto, ritenendo la non equipollenza d el ‘CUI’ , mediante il quale il COGNOME era stato iscritto alla matricola del carcere, esso non consentendo di avere contezza RAGIONE_SOCIALE sua identità anagrafica.
Né la parte (e in ciò risiede la aspecifictà del ricorso) ha allegato di avere prodotto documentazione equipollente al docueme nto d’identità o che attestasse comunque generalità attribuite dall’autorità al NOME, tale non potendosi
considerare di per sé il richiamo a un assegno postale indirizzatogli dall’amministrazione penitenziaria.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in RAGIONE_SOCIALE alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
7. La richiesta di rifusione RAGIONE_SOCIALE spese formulata dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato con la memoria depositata nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione non può trovare accoglimento. Tali conclusioni non conseguono alla constatazione che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘ Aministrazione è stata negata nel provvedimento impugnato e contro questo punto RAGIONE_SOCIALE decisione non è stato proposto ricorso; ma da valutazioni di RAGIONE_SOCIALE sistematico che rendono necessario precisare (e rettificare in parte) il percorso argomentativo seguito dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
In tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni RAGIONE_SOCIALE artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che, a loro volta, devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283424 -01; n. 9459 del 06/11/2024, dep. 2025, Noia, Rv. 287549 – 01), stante il carattere accessorio RAGIONE_SOCIALE controversia rispetto al processo penale (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274908 -01).
Si tratta, a ben vedere, di principi che rinviano a un diritto vivente ancora attuale per il quale «…gli elementi di specialità … , caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato, consentono … di qualificare quest’ultimo come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Dal che discende che tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli artt. 568 e segg. cod. proc. pen. … P er completezza di argomentazione, ed al fine di una sistematica regolamentazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto, va detto che la normativa processuale penalistica va applicata evidentemente anche
alle parti del processo diverse dall’imputato (indagato o condannato), che intendono avvalersi del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (art. 74 D.P.R. 115/2002: persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria)» [Sez. U n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME, in motivazione].
Tali principi sono stati anche successivamente ripresi e approfonditi.
In particolare, la stessa giurisprudenza civile di legittimità ha ritenuto il non luogo a provvedere sulle spese nel caso di ammissione al beneficio, anche ove essa sia conseguita alla favorevole conclusione del giudizio impugnatorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 d.P.R. n. 115/2002: in tal caso, il giudice non può condannare lo Stato a pagare le spese del procedimento in virtù del principio di soccombenza come se si trattasse di una normale causa di cognizione, dovendosi considerare la portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 75 d.P.R. n. 115/2002 (in base al quale, si ricorda, l’ammissione al beneficio è valida per ogni grado e ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse). L ‘ammissione torna, infatti, a produrre sin dall’origine i relativi effetti, tra cui anche quelli RAGIONE_SOCIALE necessità di dover liquidare il compenso per l’attività prestata dal difensore RAGIONE_SOCIALE parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo fuori gioco per tale giudizio le norme RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (invece suscettibili di piena applicazione nel procedimento di cui all’art. 82 e alla relativa opposizione, in cui si dibatte del credito RAGIONE_SOCIALEo stesso difensore per la prestazione professionale svolta) [Sez. 2, n. 30380 del 02/11/2023, Rv. 669227 -01, richiamata da Sez. 2, n. 3606 del 08/02/2024, Rv. 670001 -02].
Da quanto precede, si ricava la conferma, a contrario , del principio secondo cui le spese processuali sono regolate dalle norme del codice di rito penale quanto alla inversa ipotesi di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione (e, dunque, di non ammissione al beneficio), come nel caso all’esame, nel quale la veste RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione costituitasi è quella di una parte necessaria che, tuttavia, non è annoverabile tra i soggetti in favore dei quali può essere riconosciuta la rifusione RAGIONE_SOCIALE spese nel processo penale a norma RAGIONE_SOCIALE‘ art. 541 cod. proc. pen.
Trattasi, peraltro, di conclusione del tutto in linea con la natura e, soprattutto, la finalità RAGIONE_SOCIALE‘istituto del quale si discute , da individuarsi nella cornice costituzionale. Come di recente questa stessa Sezione Quarta ha avuto modo di precisare, in maniera qui condivisa, «… l’intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto strettamente connesso con il canone RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALE difesa e quindi del giusto processo, impone l’adozione di procedure la cui elasticità consenta, in ogni momento e sino alla decisione, di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione, in modo da evitare ogni frustrazione RAGIONE_SOCIALE‘utile esercizio del diritto di difendersi nel processo», trattandosi di un «procedimento il cui oggetto è predefinito ed in cui le modalità di accertamento sono largamente prestabilite dalla legge, nel quale, tuttavia,
l’obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato» (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283424 -01, cit., in motivazione).
Del resto, è lo stesso giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ad ammonirci, quanto alla necessità di rendere effettivo il diritto di difesa al quale è strumentale il beneficio di che trattasi , presidiato dall’art. 24, comma 3, Cost. A tal proposito, la Corte costituzionale ha precisato che vanno assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, sì da garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo «l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile» (con richiamo alle sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012, n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002 e sentenza n. 157 del 2021) [da ultimo, Corte cost. n. 10 del 2022]. Effettività che sarebbe fortemente incrinata ove si ritenesse che il procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti di accesso al beneficio sia regolato da un principio di soccombenza tra i soggetti, necessari contraddittori, estraneo al sistema processuale di riferimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Nulla sulle spese di lite.
Deciso il 24 giugno 2025.
La Consigliera est. NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME