Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 99 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 99 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO del foro di Napoli, per COGNOME NOME, il quale, rinunciando alla trattazione orale e sviluppando le proprie argomentazioni difensive, ha dichiarato di insistere nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, appellata dall’imputato COGNOME NOME, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 115/02, per ave falsamente attestato, in sede di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, le proprie condizioni reddituali, omettendo d indicare la titolarità di 71 beni mobili registrati (autoveicoli), fatto accertato in N 3 marzo 2009, con la recidiva reiterata e infra quinquennale.
2. L’imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando tre motivi.
Con il primo e il secondo, ha dedotto rispettivamente inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002 e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della rilevanza penale dell condotta contestata all’imputato.
Quanto al primo profilo, la difesa rileva che dal combinatp disposto delle norme richiamate non emerge l’obbligo del richiedente di indicare la titolarità di beni mob registrati, l’autocertificazione contenuta nell’istanza di ammissione al beneficio avend a oggetto solo il reddito complessivo e non le singole componenti, i beni mobili registrati potendo rilevare quali elementi per valutare il reddito d’impresa, ma no anche quello delle persone fisiche.
Quanto al secondo profilo, invece, il deducente rileva che la Corte territoriale no avrebbe considerato che non è più richiesta dalla legge la dichiarazione di impossidenza di beni immobili o mobili registrati e che, dopo avere affermato la necessità di non confondere i piani della sussistenza dei presupposti del reato e della revoca dell’ammissione al beneficio, precisando in un passaggio che non vi è un onere del richiedente di indicare la possidenza di beni mobili registrati o immobili, ha p richiamato l’art. 79 del d. P.R. cit., per ricavarne un obbligo di fornire d indicazione in sede di dichiarazione sostitutiva da allegare all’istanza.
Peraltro, l’imputato aveva denunciato di disconoscere la titolarità di 69 delle 7 vetture al medesimo intestate e, rispetto a tale dato, la Corte territoriale ha rite irrilevante la denuncia, non avendo la difesa fornito la prova ritenuta “diabolica poiché negativa, di non sapere di tali fittizie intestazioni.
Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto vizio motivazionale quanto alla contestata recidiva, evidenziando che i giudici del merito si sarebbero limitati al richiamo d precedenti Renali senza nulla argomentare in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, di fatto rendendo una motivazione del tutto apparente.
La difesa ha depositato atto di rinuncia alla discussione orale, con conclusioni, chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e sviluppando le argomentazioni con essi rassegnate.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che seguono, limitatamente alla ritenuta recidiva rigettato nel resto.
Secondo la Corte territoriale la difesa avrebbe confuso i presupposti, non coincidenti, per la sussistenza del reato di falso del quale si discute e per la revoca beneficio, precisando essere principio indiscusso che il primo è integrato da false indicazioni o omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiara sostitutiva o in ogni altra prevista per l’ammissione al beneficio. E, pur rileva l’insussistenza di un onere di indicare nella dichiarazione la possidenza di beni mobil registrati o immobili, ha però ritenuto l’obbligo dell’istante di attestare, dichiarazione sostitutiva, la sussistenza delle condizioni di reddito. Nel caso in esame l’COGNOME aveva omesso di indicare la possidenza di ben 71 automezzi, beni che, secondo la Corte territoriale, costituiscono sicuri indicatori di reddito per costa giurisprudenza e che, nella specie, dimostrerebbero fonti illecite di guadagno, avendo la stessa difesa avanzato la spiegazione secondo la quale la criminalità organizzata è solita servirsi di “teste di legno”, alle quali intestare beni.
Quanto, poi, alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha ritenuto di condivider valutazione del primo giudice, alla luce della rilevanza e gravità dei precedenti penali
3. Il primo e il secondo motivo sono infondati.
Ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocini rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (sez. 4, n. 12410/2019) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in og dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tr solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (sez. 4, n. 20836/2019). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato dal Supremo collegio in una recente decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o incompletezza della dichiarazio sostitutiva di certificazione, prevista dall’art.79, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 11 in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (in motivazione, Sez. U. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino).
In quella sede, peraltro, le Sezioni unite hanno precisato che la falsità incompletezza della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 79′ c. 1, lett. c), d. 115/2002 non comporta, qualora i redditi effettivi non superino i limiti di legge, revoca dell’ammissione che può esser disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli articoli 95 e 112, d.P.R. cit.
Ed è su tale piano che va colta la differenza delle due distinte valutazioni, sollecit proprio dalla difesa.
È certamente vero che il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è integr dalle false indicazioni o dalle omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista l’ammissione al beneficio, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione stessa (Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152; sez. 4 n. 40943 del 18/9/2015, Rv. 264711; n. 35969 del 29/5/2019, Arlotta, Rv. 276862). Ed è vero che è stato in passato affermato che la falsa attestazione, da parte del richiedente, nella dichiarazbne sostitutiva previs dall’art. 79, lett. c), del medesimo d.P.R., di non essere proprietario beni mobili registrati non integra il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 200 115, atteso che detta dichiarazione ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, d determinarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati (sez. 4, n. 41306 d 10/10/2007, Scumaci, Rv. 237732).
Tale principio, tuttavia, è stato successivamente calibrato.
Si è così precisato che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, p la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono st assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’impo fiscale è stata esclusa (ex plurimis, sez. 3, n. 25194 del 31.3.2011, Brina, Rv. 250960, in un caso in cui l’imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familia nell’istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a tito indennità di disoccupazione; conf. sez. 4 n. 36362/2010, in cui si è precisato che è a ciò funzionale la disposizione contenuta nell’art. 79, lett. c), d. P.R. n. 115/20 laddove prevede che l’istante deve attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall’art. 76).
I principi affermati in tali arresti rinvengono giustificazione in quanto previame precisato dal giudice delle leggi, avendo la Corte cost., nella sent. n. 144 del 199 affermato che rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi
perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatt non hanno subito alcuna imposizione, quindi anche redditi da attività illecite, ovver redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale; tutti tali redditi accertabili con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previ dall’art. 2739 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percez redditi).
Quindi, nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in question devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente dispong (vedi, sul punto, sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Baccini, Rv. 282560 che opera un richiamo ai principi fissati dal giudice delle leggi).
È alla luce di tali principi, dunque, che va esaminata la spiegazione data dai giudic territoriali. La condotta integrativa del reato non è data dalla omessa denuncia d possidenza dei beni mobili registrati, bensì dall’attestazione di condizioni reddituali non tenevano conto del reddito ricavato attraverso la intestazione fittizia di tali b secondo una spiegazione presuntiva che la stessa difesa aveva suggerito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale lettura è conforme a quella rinvenibile nella sentenza appellata, laddove il giudicante aveva precisato che l’omissione era caduta su dati rilevanti per comprendere adeguatamente il tenore di vita dell’imputato, a nulla rilevando in contrario la presentazione di una denuncia-querela, stante la circostanza che la tesi della inconsapevolezza delle intestazioni avrebbe avuto come presupposto la infedeltà dei dati riportati nei relativi atti e la mancanza di notifiche inere circolazione di un così consistente numero di automezzi. La difesa, di contro, non aveva dimostrato la indisponibilità dei mezzi e neppure la falsità della sottoscrizio dei relativi contratti di acquisto.
4. Il terzo motivo è invece fondato.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui è richiesta giudice, sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della recidiva, una specifi motivazione che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativ prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (sez. 6, n. 56972 del 20/6/2018, NOME, 274782; sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, NOME, Rv. 272040). A tal fine, la valutazione deve dar conto della ritenuta concreta significativi del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, alla stregua altresì dei parametri di cui all’art. 133, cod. pen., sotto il profilo de accentuata colpevolezza e della pericolosità del reo (sez. 3, n. 30591 del 8/6/2022, Garzena, Rv. 283414; n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419, in cui si è precisato, per l’appunto, che la recidiva è intesa come elemento sintomatico di accentuata pericolosità sociale e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali, cosicché la relativa valutazione giudiziale non pu
fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui gli st risultano consumati, dovendosi invece scrutinare il rapporto tra il fatto per cui procede e le precedenti condanne, verificandosi se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che h influito come fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice). Nella specie, tale valutazione è stata semplicemente omessa dai giudici territoriali.
La sentenza deve essere, dunque, annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appelo di Napoli per nuovo esame sul punto, con rigetto nel resto del ricorso e dichiarazione di irrevocabilità della affermazione di pena responsabilità, ai sensi dell’art. 624, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Rigetta il ricorso n resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di pe responsabilità.
Deciso il 13 dicembre 2022