Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10929 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10929 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità penale operata a suo carico per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002; b. con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Con riguardo al primo motivo, i giudici del gravame del merito, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, hanno motivatamente dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, adeguatamente evidenziando la sussistenza, nel caso di specie, dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115.
Il compendio delle sentenze di primo e secondo grado, da valutarsi come tutt’uno trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, consente di ritenere pienamente motivata la responsabilità dell’imputata sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.
Il reato in questione – va ricordato – è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello,
ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un’aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch’esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può esser escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull’identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.
In particolare, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazione o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dai dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4 n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 – 01).
La ricorrenza del dolo generico è stata logicamente desunta sia dalla circostanza che la somma non dichiarata fosse stata incassata dalla ricorrente sia che la stessa non ha fornito alcuna giustificazione plausibile per tale omissione, e che pertanto la pretesa convinzione che tale somma non potesse ritenersi “reddito” ai fini dell’ammissione al beneficio risulta, oltre che inverosimile, giuridicamente insostenibile.
La sentenza impugnata, peraltro, si colloca nel solo del consolidato orientamento secondo cui la norma richiamata dall’ad 95 d.P.R. 30 maggio 2020, n. 115 si configura quale legge extra penale integratrice del precetto penale, trattandosi di regola posta al fine di individuare i dati necessari per la valutazione sia delle sussistenza delle condizione per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato sia, preliminarmente, dell’ammissibilità della relativa istanza (cfr. ex multis Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep. 2015, De Ros, Rv. 261774). E secondo cui deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell’art 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa richiamata anche implicitamente (cfr. Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013 che ha affermato che l’art 76 digs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato
dalla norma incriminatrice di cui all’art 95 stesso d. Igs. non costituisce legge extrapenale; conf. Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Baccini, Rv. 282560 01).
3.2. Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto, ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità, valorizzando la recidiva infraquinquiennale contestualmente al disvalore dell’omissione perpetrata dall’imputata e della consapevolezza con cui la stessa è stata compiuta. Ciò complessivamente considerato è risultato idoneo ad escludere il requisito della non abitualità della condotta richiesto dalla norma.
La sentenza si colloca pertanto nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art 131-bis cod. pen., i giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioni previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
La non punibilità per la particolare tenuità del fatto – va aggiunto – è condizionata dalla norma (articolo 1, lettera m, I. 67/2014 e 131-bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito.
Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale (ord. 279/2017), dato che anche in presenza di fatti analoghi (di particolare tenuità oggettiva), le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale. Il fatto particolarmente lieve di cui all’art. 131 bis cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire; tuttavia, l’aver condizionato la punibilità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell’esclusione dell’abitualità.
La sentenza impugnata opera un buon governo del principio secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, COGNOME Anci, Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l’esistenza di analoghe condotte pregres , ,e risultanti dagli
atti; conf. Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/2017 dep. 2018, COGNOME Gado, Rv. 271863).
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolare, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazione della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso di articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262).
Tenuto conto che va verificato se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (cfr. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186 che lo ha escluso in una fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti) e che tale verifica appare in concreto operata, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta alle proposte censure di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026