Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49496 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49496 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 16 febbraio 2023, ha confermato la sentenza GLYPH del Tribunale di Campobasso di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 125 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, commesso in Campobasso 1’8 marzo 2017, alla pena ritenuta di giustizia.
Il reato contestato è relativo alla falsa attestazione, nella autocertificazione di cui all’ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata in data 8 marzo 2017 , nell’ambito del procedimento n. 2113/2015 RGAC, della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito: in particolare l’imputato aveva attestato di non avere percepito redditi nell’anno 2016 e di non avere alcun famigliare convivente, mentre nell’anno 2015 (anno al quale la dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi) e nell’anno 2016 COGNOME era risultato convivente con la madre NOME COGNOME, la quale aveva percepito redditi rispettivamente pari a 27.003,00 euro e 24.936,84 euro, superiori al limite massimo per l’ammissione al beneficio pari a 11.528,41 euro.
Avverso la sentenza-l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso / formulando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva che sia il Tribunale t sia la Corte di Appello sulla base RAGIONE_SOCIALE sole risultanze anagrafiche e fiscali avevano ritenuto che l’imputato avesse convissuto con la madre negli anni 2015 e 2016 e non avevano tenuto conto che:
il Tribunale in sede civile aveva già revocato il proprio provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio, evidentemente ritenendo valide le deduzioni del COGNOME e veridiche le attestazioni (
la situazione effettiva di COGNOME non corrispondeva a quella risultante formalmente dai certificati anagrafici, in quanto già dall’anno 2015 egli non aveva più convissuto con la madre: i testi dell’RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE non erano stati in grado di riferire nulla sulla situazione di fatto, ma si erano basati solo sulla consultazione RAGIONE_SOCIALE banche dati, fiscale ed anagrafica, mentre il padre e la compagna dell’imputato avevano dichiarato che questi dall’inizio del 2015 viveva con loro ;
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito- prosegue il difensore- che ai fini del giudizio di ammissibilità del beneficio del patrocinio a spese dello stato, rileva la situazione di convivenza e che a tal fine non assume rilievo il solo dato formale emergente dalla residenza anagrafica, sicché i giudici di merito non avrebbero
dovuto limitarsi al dato documentale, bensì valutare in concreto la situazione di fatto così come emersa nel corso dell’istruttoria.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Dopo che con un motivo di appello si era evidenziato che il Tribunale aveva illegittimamente ritenuto ininfluenti le dichiarazioni dei testi NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME (rispettivamente padre e compagna del padre del ricorrente), non già per il loro contenuto o per inesistenti contraddizioni nelle loro dichiarazioni, bensì per la loro vicinanza all’imputato, la Corte di Appello non aveva fornito rispetto a tale censura alcuna motivazione. A tal fine il difensore ricorda che la testimonianza può essere disattesa solo qualora esistano elementi positivi atti a rendere plausibile il mendacio, ovvero il vizio di percezione o d ricordo del teste e che le dichiarazioni testimoniali non necessitano di riscontri esterni, cui può ricorrersi solo quando debba essere valutata la credibilità del teste. La Corte, dunque, avrebbe avallato la violazione da parte del Tribunale degli artt. 192 cod. proc. pen. ( relativo alla valutazione della prova) e 196 cod. proc. pen., introducendo una nuova ipotesi di incapacità a testimoniare non prevista. La Corte di Appello in maniera illogica avrebbe, inoltre, dedotto che dalle dichiarazioni dei testi a discarico discenderebbe la prova della falsità dell’autocertificazione, non avendo, invero, neanche tentato di spiegare sotto quale aspetto dette dichiarazioni dimostrerebbero che l’imputato non avesse dichiarato il vero.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto g vizio di motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di Appello considerato la variazione in negativo della situazione reddituale dell’imputato al momento della presentazione dell’istanza di patrocinio rispetto agli anni precedenti (2015-2016) e comunque per non avere considerato che il nucleo famigliare indicato nella domanda di ammissione al beneficio rappresentava quello esistente al momento della presentazione della stessa. Il difensore richiama la sentenza della Corte di legittimità n. 47343 del 2014, secondo la quale si può essere ammessi al patrocinio quando si dimostra che dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi le proprie condizioni economiche sono peggiorate. La Corte non aveva, dunque, considerato che nella istanza COGNOME aveva in realtà rappresentato la sua situazione personale e patrimoniale al momento di presentazione della domanda.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte non aveva tenuto conto che COGNOME aveva presentato l’istanza di ammissione al beneficio nella assoluta consapevolezza di averne diritto alla luce RAGIONE_SOCIALE proprie condizioni personali ed economiche. In particolare i giudici nell’affermare che il COGNOME avrebbe in ogni caso mentito, sia che avesse voluto autocertificare la situazione reddituale della famiglia anagrafica, sia che avesse voluto autocertificare la
situazione reddituale della famiglia effettiva, in quanto non aveva indicato di vivere con il padre, non avrebbero tenuto conto che il padre e la compagna a dibattimento avevano riferito di non aver prodotto alcun reddito negli anni 2015 e 2016: se l’imputato fosse stato in malafade ben avrebbe potuto indicare nell’istanza di ammissione come proprio nucleo famigliare convivente il padre e la compagna.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 27 ottobre 2023 è pervenuta memoria del difensore dell’imputato con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
I primi due motivi, attinenti alla affermazione della responsabilità sotto il profilo oggettivo della ritenuta falsità dell’autocertificazione, sono infondati.
2.1. La Corte di appello ha rilevato che la prova della falsità della autocertificazione, anche a volere tacere del dato obiettivo per cui il ricorrente era residente anagraficamente con la madre ed era fiscalmente a suo carico, si ricavava proprio dalle dichiarazioni dei testi a discarico NOME COGNOME e NOME COGNOME. Invero a fronte dell’obbligo giuridico, assunto nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, di indicare la sua effettiva condizione anagrafica come previsto dall’art. 79 lett b) del d.P.R. 115/2002, il prevenuto o non aveva inteso ravvisare in tale disposizione la necessità di indicare la formale famiglia anagrafica, bensì quella di effettiva convivenza o coabitazione ed in tal caso non aveva indicato i componenti di quest’ultima, come invece avrebbe dovuto; oppure aveva letto nella disposizione di legge proprio il riferimento alla famiglia anagrafica ed in tal caso non ha indicato i componenti di quest’ultima, ovvero la madre e la sorella.
Il percorso argomentativo adottato dalla Corte di Appello appare esente da profili di illogicità e, altresì, rispettoso della disciplina dettata in mater patrocinio a spese dello Stato così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello risultante dall’ultima dichiarazione e costituito dalla somma dei redditi del soggetto istante e del
coniuge o altri famigliari convenenti. Tale previsione si fonda sulla possibilità per ciascun famigliare di fare affidamento non solo sul proprio reddito, ma anche su quello del famigliare convivente (Sez. 4 / n. 33428 del 7/3/2014, COGNOME, RV 261565). Il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio in esame a colui che non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento (penale, civile, amministrativo, contabile, tributario), ha voluto tenere conto della capacità economico finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, concorrono a formare il reddito famigliare, ovvero di tutti coloro che siano conviventi (coabitanti in maniera stabile e non transitoria) e contribuiscano al ménage famigliare (Sez. n. 36559 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281979). Il giudice, dunque, in sede di ammissione e di revoca, è chiamato a valutare la situazione di fatto della convivenza. La nozione di famigliare convivente si ricava dall’art. 79, comma 1 lett. b), d.P.R. n. 115/2002, secondo il quale nella istanza devono essere indicate anche le generalità dei componenti bla famiglia anagrafica. Il Giudice deve prendere in considerazione, quindi, le risultanze anagrafiche, ovvero lo stato di famiglia, ma anche evenienze di fatto che diano conto della sussistenza di un rapporto: poiché la convivenza è situazione di fatto, la prova della stessa può scaturire anche da ogni accertata evenienza che dia conto della sussistenza di un rapporto (Sez. 4 n. 19349 del 17/2/2005, Capri, Rv. 231357); di contro, nel caso in cui sussista difformità della situazione di fatto rispetto a quella risultante dal stato di famiglia, in senso favorevole al soggetto istante, questi avrà l’onere di provare in concreto le ragioni di tali difformità e dare prova della non convivenza.
2.3. Ciò premesso , si osserva che il reato di cui all’art. 125 d.P.R. n.115/2002 contestato all’imputato (previsto per il patrocinio a spese dello stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario) punisce chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostituiva di certificazione attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito previste.
La Corte di Appello ha ritenuto provata la falsità della autocertificazione rilevando, in maniera coerente e non manifestamente illogica, che il ricorrente, vuoi sulla base della certificazione anagrafica, vuoi sulla base della asserita situazione di fatto difforme rispetto a quella risultante da detta certificazione, aveva comunque omesso di indicare i Lcompolpentidel famigliari conviventi, ovvero, nell’un caso, la madre e, nell’altro caso, il padre e la compagna del padre. In altri termini la Corte di Appello ha specificato che, anche a voler dare credito alle testimonianze acquisite, la dichiarazione sostitutiva di certificazione era comunque non veritiera, in quanto non erano stati in essa indicati i conviventi di fatto, così come sarebbe stato necessario nell’ipotesi di difformità fra la situazione giuridica, risultante dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza
e la situazione effettiva. In tal modo, COGNOMECOGNOME COGNOME famigliari conviventi, aveva falsamente attestato il reddito complessivo del nucleo famigliare, precludendo le verifiche dell’ufficio finanziario competente previste dall’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002.
3. Il terzo motivo, GLYPH con cui si lamenta che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della variazione in negativo della situazione reddituale dell’imputato al momento della presentazione dell’istanza di patrocinio rispetto agli anni precedenti, è manifestamente infondato. Anche a voler prescindere dal difetto di allegazione con riferimento alla asserita mutata situazione reddituale nell’anno di presentazione e dell’ istanza, la Corte, in replica ad analoga doglianza, ha ribadito che COGNOME aveva comunque evitato di i1, 4 ‘Lfigurare i famigliari conviventi, così impedendo di fatto la verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni reddituali legittimanti l’ammissione. A fronte di tale percorso motivazionale, il ricorrente si è limitato a ribadire la censura già proposta senza contrapporre alcuna ragione di fatto o di diritto e, soprattutto, senza allegare alcunché rispetto al reddito percepito dal nucleo famigliare anche negli anni successivi.
4.11 quarto motivo, con cui si duole della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui si attesta la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile, determiNOME ai sensi dell’art. 76 d.P.R. cit., deve essere riferita ai redditi risulta dall’ultima dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere intesa, per pacifico orientamento giurisprudenziale, quale quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’ istanza, l’obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 – 01; Sez. 4, n. 46382 del 14-10-2014, Rv. 260953; conf. n. 7710 del 2010, Rv. 246698 01).
La Corte di Appello, in proposito, ha rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto autocertificare le condizioni di reddito relative all’anno 2015 e che, anche a voler ipotizzare che avesse equivocato sui riferimenti temporali e avesse inteso rappresentare la sua condizione anagrafica all’epoca del marzo 2017, l’equivoco in cui sarebbe incorso non poteva considerarsi incolpevole, posto che egli aveva evitato di far figurare qualsivoglia famigliare convivente e aveva rappresentato se stesso come unico componente del proprio nucleo.
Anche tale passaggio della motivazione appare esente da censure in quanto logico nelle inferenze tratte dalle circostanze di fatto evidenziate. Di contro la censura del ricorrente, nell’invocare la buona fede, si limita a ribadire che i famigliari d
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fatto con lui conviventi nell’anno 2015, ovvero il padre e la compagna, non avevano prodotto alcun reddito, ma non si confronta con l’argomento per cui la falsa attestazione della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito legittimanti l’ammissione, ritenuta provata dai giudici di merito, discendeva dalla mancata indicazione, così come richiesto dall’art. 79 d.P.R. cit, dei famigliari conviventi anche solo di fatto e del reddito da loro prodotto.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Il Presidente NOME,e NOME COGNOME