Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5567 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5567 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2025 deiia CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 27 Novembre 2023 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115-2002, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, in quanto l’omissione del possesso di un immobile e di ulteriori elementi reddituali, nella dichiarazione resa ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non incide sul requisito reddituale previsto dal d.P.R. n. 115/2002 per l’accesso al beneficio, risultando tale requisito comunque soddisfatto anche tenendo conto di detti elementi. Ed inoltre, l’omissione sarebbe giustificabile alla luce della detenzione carceraria dell’imputato, il quale, trovandosi in tale condizione, non era in grado di conoscere le disponibilità economiche dei propri familiari, con i quali non intratteneva rapporti stabili.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato poiché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, nn è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga afla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Si tratta, peraltro, di una doglianza che non è consentita dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandita da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione de’l’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
In primo luogo, è necessario precisare che il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002 pone al centro della fattispecie incriminatrice non già il
conseguimento indebito del beneficio, bensì la violazione dell’obbligo di veridicità che grava sul dichiarante al momento della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In tale prospettiva, la fattispecie incriminatrice risulta integrata sia quando ci si trova di fronte a delle dichiarazioni non rispondenti al vero sia di fronte ad omissioni, anche solo parziali, di dati di fatto rilevanti, contenuti nella dichiarazion sostitutiva di certificazione o nelle ulteriori dichiarazioni richieste dalla normativa di settore, restando del tutto irrilevante l’eventuale circostanza che, ove la situazione economica fosse stata correttamente rappresentata, il beneficio sarebbe comunque spettato. Questa lettura è stata consacrata dalle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che la condotta tipica si consuma indipendentemente dalla concreta sussistenza dei requisiti reddituali per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 – 01). E il principio così enunciato ha trovato costante conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità, per cui costituisce ormai ius receptum che integra il delitto in esame la condotta di chi fornisca indicazioni mendaci ovvero ometta, anche in parte, dati di fatto rilevanti ai fini della valutazione della domanda, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. (cfr. Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015 COGNOME Rv. 264711 – 01; Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282716 – 01
Ne consegue che la circostanza secondo cui il richiedente, anche ove avesse dichiarato il possesso dell’immobile e le ulteriori componenti reddituali, avrebbe comunque mantenuto i requisiti per l’ammissione al beneficio, non assume alcuna rilevanza ai fini dell’esclusione della responsabilità penale, risultando integrato il reato per il solo fatto della mendace dichiarazione. Difatti, si confonde il piano della verifica sostanziale dei requisiti economici con quello dela veridicità della dichiarazione.
4. Con motivazione logica e congrua i giudici d’appello, e che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità, hanno evidenziato che la circostanza della detenzione carceraria del COGNOME al momento della redazione dell’autocertificazione finalizzata all’ottenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così come la dedotta assenza di contatti continuativi e costanti con il proprio nucleo familiare, non risultano rilevanti rispetto alla possibilità di conoscere e rapp tare correttamente le effettive condizioni reddituali. Invero, in capo al dichia grava uno specifico e inderogabile obbligo di preventiva verifica della veridicità e della fondatezza delle a ttestazioni rese, obbligo che si estende anche alla ricostruzione della capacità recldituale dei congiunti conviventi. Peraltro logico appar rilievo che le giustificazioni addotte non forniscono alcuna spiegazione plausib
in ordine alla dichiarazione mendace concernente l’assenza di proprietà immobiliari, circostanza smentita dal fatto che il COGNOME risultava, in realtà, titolare di bene immobile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21/01/2026