Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5562 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5562 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che la difesa lamenta manifesta illogicità della sentenza in ordine all’accertamento di penale responsabilità dell’imputato per il reato per il quale è intervenuta condanna, dolendosi della carenza di motivazione rispetto alle censure mosse con riferimento al profilo del dolo.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa e che i rilievi difensivi, oltre ad essere palesemente versati in fatto, sono riproduttivi di ragioni di doglianza già validamente disattese nei gradi di merito. Nella specie la Corte d’appello ha chiarito come dagli accertamenti compiuti dagli organi preposti fosse chiaramente emersa la falsità di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’imputato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi dichiarato, per l’anno 2017, un reddito imponibile riferito al suo nucleo familiare pari ad euro 546,00, a fronte di un reddito effettivamente percepito pari ad euro 13.744,00.
Considerato che le ragioni di doglianza formulate in merito al profilo soggettivo del reato risultano prive di pertinenza censoria. Sul punto la Corte di merito, con argomentare logico e coerente, ha evidenziato come il ricorrente non potesse ignorare i maggiori emolumenti percepiti rispetto a quelli dichiarati, stante la notevole differenza tra i due importi, ed attesa la circostanza che parte di queste somme erano state da lui direttamente percepite. Sempre con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la Corte di merito ha anche evidenziato come il ricorrente, anche volendo aderire alla prospettazione dell’errore nell’individuazione dell’annualità di riferimento (anno 2017 invece dell’anno 2016), non ha comunicato le variazioni di reddito rilevanti ed ha omesso di fornire qualunque indicazione sulle diverse proprietà immobiliari a lui intestate, con ciò rivelando l’intenzionalità della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Consigliere estensore
Così deciso il 21 gennaio 2026
Il P
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