Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39724 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39724 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a VILLAGRANDE STRISAILI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Genova ha respinto l’istanza avanzata dal difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, parte civile costituita nel procedimento a carico di NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 570 bis cod. pen., con la quale si chiedeva la correzione di un errore materiale asseritamente esistente nel dispositivo della sentenza n. 2925/22 del 15 dicembre 2022.
L’errore di cui è stata chiesta la correzione si riferiva alla condanna dell’imputato a rifondere alla parte civile le spese sostenute per il giudizio d appello (liquidate in C 724,88 oltre spese generali, IVA e CPA). Secondo l’istante, la rifusione era stata disposta «in favore dello Stato» sull’erroneo assunto che la COGNOME fosse ancora ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mentre le condizioni per l’ammissione al beneficio erano venute meno e, per mezzo del proprio difensore, la parte civile aveva comunicato che ciò era avvenuto. Tale comunicazione, infatti, era inserita nelle conclusioni scritte depositate ai sensi dell’art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149.
Nel respingere l’istanza, la Corte territoriale ha rilevatc che nessun errore era stato commesso, atteso che la RAGIONE_SOCIALE non risultava aver chiesto la revoca dell’ammissione al beneficio e, in ogni caso, la revoca non era stata disposta.
Contro il provvedimento di rigetto, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per mezzo del difensore, munito di procura speciale.
2.1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta vizi di motivazione. La Corte di appello, infatti, ha affermato che la revoca dell’ammissione al beneficio non era stata chiesta, così ignorando il chiaro contenuto delle conclusioni depositate il 9 dicembre 2022 in vista dell’udienza del 15 dicembre nelle quali è scritto: «la parte civile costituita, ai fini del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che, dopo pronuncia della sentenza di primo grado, sono venuti meno i presupposti reddituali per poter fruire del beneficio».
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 76, 79 lett. d) e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Sostiene che, avendo ricevuto comunicazione da parte della COGNOME della variazione delle condizioni di reddito, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, correggere il dispositivo della sentenza nella parte in cui condannava l’imputato a rifondere allo Stato le spese sostenute dalla parte civile.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e sottolineando: che «il procedimento di correzione, può essere adottato solo per porre riparo a errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non modificarne il contenuto essenziale»; che l’errore deve consistere in «una difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione e quindi un semplice divario tra la sua volontà e la forma in cui sia stat espressa». Secondo il Procuratore generale, nel caso di specie nessun errore vi è stato, atteso che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto comunicare la variazione del proprio reddito ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R.. n. 115/2022 e, in tal caso, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe potuto essere revocata ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), del medesimo decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto in un caso non consentito dalla legge. È stato impugnato, infatti, un provvedimento col quale la Corte di appello ha affermato di non aver compiuto alcun errore materiale nel dispositivo di una sentenza, ma non è stata impugnata la sentenza. Il ricorso contro la sentenza avrebbe dovuto essere proposto prima che fossero decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 544, comma 2, cod. proc. pen. (nel caso di specie, entro il 29 gennaio 2023); la ricorrente, invece, ha scelto di proporre alla Corte di appello una istanza per la correzione di errore materiale e ha impugnato il provvedimento di rigetto di tale istanza quando i termini per impugnare la sentenza erano ormai decorsi.
2. Nel merito, i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Secondo la difesa, la comunicazione delle variazioni dei limiti di reddito contenuta nella memoria depositata il 9 dicembre 2022 avrebbe determinato la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), d.P.R. 115/2002 senza necessità di un provvedimento in tal senso. Si sostiene dunque: che la revoca è un effetto legale della comunicazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. d) del citato decreto; che tale comunicazione può provenire anche dal difensore e non deve essere fatta personalmente dall’interessato; che un formale provvedimento di revoca non è necessario. Solo muovendo da queste premesse, infatti, si può ipotizzare un errore materiale della Corte di appello, la quale non s sarebbe resa conto che, per effetto di una dichiarazione contenuta nelle conclusioni scritte depositate ai sensi dell’art. 23 c1.1 n. 149/2020, la RAGIONE_SOCIALE non era più ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, le spese
sostenute nel giudizio di secondo grado dovevano essere rimborsate a lei e non allo Stato che non le aveva sostenute (o, comunque, non avrebbe dovuto sostenerle).
Così argomentando il difensore trascura che la comunicazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 115/2002 deve provenire dalla persona ammessa al beneficio la quale, con la presentazipne della istanza di ammissione, si è impegnata a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito fino a che il processo non sia definito. Non considera che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto chiedere alla Corte di appello di procedere, con decreto motivato, alla revoca del beneficio ai sensi dell’art. 112 d.P.R. n. 115/2002. Trascura, soprattutto, che, ai sensi dell’art. 114 d.P.R. n. 115/2002, la revoca del decreto di ammissione disposta ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 112, ha effetto retroattivo e tale effetto decorre «dalla data di comunicazione della variazione delle condizioni reddituali».
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, 2i norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P. Q.14.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consiglier estensore
Il Presidente