Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5362 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 4 Num. 5362 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Chieti il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila Udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione e disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 18 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha revocato , su istanza dell’RAGIONE_SOCIALE della stessa città, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di NOME in quanto ha «preso atto che dalla documentazione allegata alla richiesta di revoca risulta chiaramente come la situazione reddituale» del suddetto risultava «superiore a quella prevista» dall’art. 76 comma 1 d.P.R. 30 maggio 20022 n. 115.
Avverso il provvedimento di revoca è stato proposto «ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002» nell’interesse del NOME deducendo che lo stesso è stato
adottato in violazione dell’art. 76 d.P.R. 115/2006. In base a questa norma, infatti, nei processi, quale quello nel quale l’istanza è stata presentata, in cui gli interessi dell’imputato sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, ai fini della ammissione al beneficio, si tiene conto del solo reddito personale dell’imputato . Il giudice nel caso in esame ha tenuto conto del reddito del NOME (pari a 1.222,00 euro) e di quello della madre (17.610,00) persona offesa del reato oggetto del procedimento nel quale è stata chiesta l’ammissione al beneficio . Procedimento nel quale, peraltro, nei confronti del ricorrente era stato disposto, dapprima, l’allontanamento dal nucleo familiare , poi, l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e il P.G. ha formulato, per iscritto, le conclusioni indicate in epigrafe.
È necessario premettere che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell’art. 99 del d.P.R. 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282573). A tale regola sfuggono casi come quello in esame in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell’Ufficio Finanziario per i quali, l’art. 113 DPR 115/2022 prevede il ricorso diretto per Cassazione.
L’assetto normativo RAGIONE_SOCIALE disposizioni sopra indicate comporta che l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 , può proporre, in forza dell’art. 113 direttamente ricorso per Cassazione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672).
Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che in tema di patrocinio a spese dello S tato, in caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta, come nel caso in esame, su richiesta dell’amministrazione finanziaria , l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit. per violazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, n. 269672; Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza, Rv. 245877).
Nel caso in esame il ricorso era stato inequivocabilmente proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. cit. dato che, così espressamente qualificato, era stato indirizzato al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila che lo ha, invece, trasmesso a questa Corte.
Da quanto detto consegue c he l’impugnazione, qualificata come opposizione, deve essere trasmessa al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila , funzionalmente competente.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi dell ‘ art. 99 d.P.R. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il 27 gennaio 2026
La AVV_NOTAIO est.
La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME