Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39151 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BONDENO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Sent. n. sez. 783/2025
CC – 10/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO
In data 9 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto 2025/36 del 15 gennaio 2025 con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1.1. Il rigetto trova ragione nel fatto che l’autocertificazione prodotta dall’interessato non rappresentava la situazione reale, avendo il richiedente dedotto di essere l’unico componente della sua famiglia laddove, invece, egli, prima dell’inizio della detenzione, risultava (come emerge dall’istruttoria esperita in merito alle misure alternative richieste) convivere con la propria madre; che le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato erano relative a richieste inammissibili o palesemente infondate, tali da attivare inutilmente il meccanismo processuale, di tal che le relative spese di difesa si appalesavano ingiustificate ed evitabili da parte dell’interessato; che il richiedente, infine, risultava difeso da due difensori nell’ambito dello stesso procedimento, circostanze da ritenersi preclusive alla concessione del beneficio.
Avverso tale provvedimento ricorre l’interessato, mediante l’articolazione di quattro motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Violazione di legge per omessa redazione del processo verbale dell’udienza del 9 aprile 2025 e per violazione del contraddittorio per avere acquisito ed utilizzato documentazione relativa ad un procedimento di concessione di una misura alternativa alla detenzione per cui si era chiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2.2. Violazione di legge ed erronea motivazione relativamente all’omesso esame del mandato difensivo contenente la revoca del precedente difensore;
2.3. Violazione di legge per illogicità del rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base dell’inammissibilità di due delle quattro richieste di misure alternative alla detenzione presentate e valutazione ex post della manifesta infondatezza delle altre due;
2.4. Violazione di legge circa l’interpretazione del requisito della ‘connivenza’ e per omessa valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio nel periodo antecedente la convivenza con la madre.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, si osserva che il provvedimento impugnato nulla dice in relazione alla esistenza della convivenza dell’istante con la madre nell’anno 2023, periodo di riferimento. Si tratta, all’evidenza, di questione decisiva, atteso che al ricorrente viene per l’appunto rimproverato di avere omesso di quantificare, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito complessivo valutabile ai fini di detta ammissione, secondo le modalità indicate nell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Occorre altresì precisare che risulta erronea l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui, nella procedura relativa al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente sarebbe assistito «da più di un difensore»: dagli atti risulta, infatti, che con il mandato difensivo rilasciato il 27 febbraio 2025 al nuovo difensore, AVV_NOTAIO del Foro di Bologna, veniva contestualmente revocato ogni precedente mandato difensivo.
Deve inoltre precisarsi che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l’istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell’opposizione delle questioni relative all’accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest’ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all’art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivi compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova (Sez. 4, n. 22854 del 28/03/2024, COGNOME Luigi, Rv. 286412). Nel caso di specie, i due procedimenti – quello per la concessione di misura alternativa e quello per il gratuito patrocinio – erano strettamente correlati (il secondo potendo costituire una sorta di subprocedimento del primo), atteso che il patrocinio a spese dello Stato era stato richiesto unitamente ad un’istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione; e che il Giudice, investito della decisione su entrambe le domande, era il medesimo Tribunale di sorveglianza di Ancona. Ne deriva che legittimamente questo poteva attingere alla documentazione relativa al procedimento per la concessione della misura alternativa.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME