Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39727 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39727 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata ad ARDORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2019 del TRIBUNALE di LOCRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri funzionalmente competente;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 marzo 2019 II Tribunale civile di Locri ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME contro il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso in data 29 marzo 2018 dal Tribunale penale di Locri nel procedimento n. 729/15. Il provvedimento di revoca era stato adottato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) d.P.R. 30 maggio 2002 13. 115, su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE Locri – che aveva segnalato superamento, negli anni 2014 e 2015, dei limiti reddituali previsti per l’ammissione al beneficio desumendolo dalla documentazione esistente presso l’anagrafe tributaria ed in specie: quanto alla COGNOME, dalle dichiarazioni dei redditi modell 730; quanto al coniuge convivente, dai CUD rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza (che gli è stata notificata il 12 marzo 2019).
La ricorrente deduce falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002. Si duole che il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio sia stato ritenuto sussistente sulla base di una dichiarazione modello NUMERO_DOCUMENTO che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto tramite la banca dati della anagrafe tributaria, senza verificare se quella dichiarazione (disconosciuta dalla COGNOME) fosse stata sottoscritta dall’interessata e depositata da un intermediario espressamente abilitato all’invio telematico. La difesa sostiene che i documenti presenti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria non possono avere valore di prova perché si tratta di meri documenti interni, sicché del contenuto degli stessi non si sa -ebbe potuto tenere conto ai fini della revoca del beneficio. Sottolinea che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata disposta sulla base di CUD prodotti dalla COGNOME e, pertanto, sulla base di prove scritte aventi data certa, mentre il modello NUMERO_DOCUMENTO risultante dalla banca dati dell’anagrafe tributaria allegato alla richiesta di revoc dell’RAGIONE_SOCIALE è privo di tali requisiti. In sintesi, la ricorrente sost che l’amministrazione finanziaria non avrebbe provato il superamento dei limiti di reddito previsti dall’art. 76 d.P.R. n. 115/02, tanto più che a tal fine rilevano so i redditi effettivamente percepiti e l’amministrazione resistente non ha fornito prove di tale effettiva ricezione.
Con memoria scritta del 19 luglio 2023 il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri per l’ulteriore corso. Secondo il Procuratore generale la richiesta di annullamento avanzata dalla ricorrente dovrebbe essere
accolta «sia pure con formula terminativa diversa (vale a dire: annullamento senza rinvio) e per ragioni diverse da quelle da quelle prospettate in ricorso». La revoca del beneficio del patrocino a spese dello Stato disposta dal Tribunale di Locri nei confronti di NOME COGNOME, infatti, «non avrebbe potuto essere impugnata dinnanzi allo stesso Tribunale (in sede civile), secondo il rito civile e con l’esito di provvedimento reso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. pen.», ma avrebbe dovuto esserlo proponendo opposizione al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Vi sarebbe stata dunque la violazione di una regola di competenza funzionale rilevabile d’RAGIONE_SOCIALE da questa Corte di legittimità ancorché non rilevata dal giudice civile che si è invece ritenuto competente (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270851; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, COGNOME, Rv. 253644). Secondo il Procuratore generale, tale incompetenza funzionale impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri, organo monocratico competente alla delibazione dell’opposizione proposta ai sensi art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il ricorso diretto per cassazione previsto dall’art. 113 d.P.R. n. 115/2()02 contro il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile solo quando tale provvedimento sia stato adottato su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE finanziari competente, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) del citato decreto. L’art. 113, infatti, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115 recit testualmente: «contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 112, l’interessato può proporre ricorso per cassazione». Nel caso in cui la revoca non sia stata disposta «su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE finanziario competente», ma d’RAGIONE_SOCIALE , il decreto di revoca resta ricorribile nelle forme previste dall’art. 99 d.P.R n. 115/2002 come era prima della riforma (Sez. 4, Sentenza n. 20087 del 29/04/2010, Siddu, Rv. 247545; Sez. 4, Ordinanza n. 39280 del 26/10/2011, Gueye, Rv. 251437; Sez. 4, Ordinanza n. 46862 del 03/11/2011, Fiocco, Rv. 252138; Sez. 4, Ordinanza n. 6420 del 21/12/2011, dep. 2012, Giuffrida, Rv. 251938).
Quando la revoca non è stata disposta d’RAGIONE_SOCIALE, bensì, come nel caso di specie, su richiesta dell’amministrazione finanziaria il ricorso per cassazione è certamente possibile ai sensi dell’art. 113 d.P.R. n. 115/2002, ma, secondo un corientannento giurisprudenziale cui si ritiene di dover dare continuità, questo non è l’unico rimedio esperibile e l’interessato può scegliere se proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 oppure ricorrere direttamente per cassazione, per violazione di legge, ai sensi del citato art. 11.3 (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672).
Sviluppando GLYPH argomentazioni GLYPH pienamente GLYPH condivisibili, GLYPH la GLYPH sentenza n. 11771/2016 osserva: da un lato, che l’art. 113 d.P.R. n. 115/2002 «non contiene indicazioni letterali nel senso dell’unicità del rimedio esperibile» dall’altro, che riconoscere la possibilità di scelta tra i due tipi di impugnazione ricorso diretto ex art. 113 e l’opposizione ex art. 99 – seguita, in caso di rigetto, dal ricorso per cassazione ex art. 99 comma 4 -) è conforme ai principi affermati dalle Sezioni unite (n. 36168 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228667), secondo i quali il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso a norma dell’art. 112 d.P.R. n. 115/2002, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 per il decreto che respinge o dichiar inammissibile l’istanza. La sentenza in esame sottolinea che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione è disciplinato dal quarto comma dell’art. 99 che consente di proporre questo ric:orso soltanto «per violazione di legge». Sostiene che l’art. 99 è la norma generale che disciplina le impugnazioni dei provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato e che, alla luce di una interpretazione sistematica, anche il ricorso per cassazione avverso il decreto di revoca del beneficio su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE finanziario, disciplin dall’art. 113 d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi limitato ai soli casi di violazione legge. Osserva che è coerente con questa interpretazione consentire a chi ha subìto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a seguito della richiesta di un RAGIONE_SOCIALE finanziario di scegliere se proporre direttamente ricorso i cassazione o «optare per la rivisitazione della sua istanza nel merito attraverso il ricorso in opposizione» e sottolinea che, diversamente opinando, si introdurrebbe una «ingiustificata disparità di trattamento nella predisposizione dei mezzi di impugnazione avverso provvedimenti di revoca, a seconda che essi siano sollecitati dall’RAGIONE_SOCIALE finanziario o disposti d’RAGIONE_SOCIALE dal giudice che proce (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017′ Doratiotto, Rv. 269672, pag. 4 della motivazione). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3. Così delineato il sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni dei provvedimenti di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottati ai sensi
dell’art. 112 d.P.R. n. 115/2002, si deve osservare che, in nessun caso, tali provvedimenti possono essere impugnati di fronte al Tribunale civile come invece è avvenuto nel caso di specie. Pertanto, il Tribunale di Locri è incorso in errore di diritto quando ha ritenuto la propria competenza funzionale a decidere sul ricorso in ragione del fatto che il decreto di revoca era stato emesso a seguito di richiesta avanzata dall’amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, tuttavia diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale – l’incompetenza funzionale del giudice investito del giudizio di opposizione di cui all’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 non può essere dichiarata d’RAGIONE_SOCIALE perc:hé si deve prendere atto che il ricorso contro l’ordinanza adottata all’esito di quel giudizio non è sta ritualmente proposto.
4. Ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 (ed anche ai sensi dell’art. 113 del medesimo d.P.R.), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato è di venti giorni, che decorrono dalla notifica di quel provvedimento.
Nel caso di specie, l’ordinanza che ha deciso sull’opposizione al decreto di revoca è stata notificata all’interessata il 12 marzo 2019. Per proporre ricorso contro quel provvedimento il difensore della COGNOME ha ritenuto di applicare le regole civilistiche. Pertanto, il 1° aprile 2019 (nei venti giorni dalla notifica dell’ordina il ricorso è stato notificato alla controparte processuale, Ministero della Giustizia presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale (l’Avvocatura dello Stato nella sua sede distrettuale) e il 18 aprile 2018 la copia del ricorso notificato è stat depositata nella cancelleria della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
È opinione del Collegio che le forme processuali adottate per l’impugnazione non siano corrette. Nel procedimento per l’ammissione al pat -ocinio a spese dello Stato, infatti, «trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest’ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria dell Corte di cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge, ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente)» (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571; nello stesso senso, Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265793;).
L’orientamento qui condiviso prende le mosse dai principi espressi dalle Sezioni unite, con le sentenze n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228118 e n. 25 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214693 e sottolinea che il procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è caratterizzato da elementi di specialità che consentono di qualificarlo «come un procedmento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Dal che discende il principio di diritto secondo cui tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale ivi comprese quella relativa alle impugnazioni di cui agli artt. 568 e segg. cod. proc. pen» (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571, pag. 4 della motivazione).
5. Si è già detto che, ai sensi dell’art. 99, comma 1, il ricorso in opposizione contro i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato (ivi compresi i decreti di revoca previsti dall’art. 112) deve essere proposto al presidente del tribunale o della corte di appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. L’art. 99 stabilisce, al terzo comma, che per questo ricorso si osservano le regole del rito speciale «previsto per gli onorari d avvocato».
Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, a tali controversie si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione cui all’art. 702 bis cod. proc. civ. Ciò ha indotto a dubitare che i principi propri del processo penale possano ancora applicarsi al giudizio di opposizione avente ad oggetto provvedimenti adottati nell’ambito di un procedimento penale. Secondo un primo orientamento, il richiamo testuale al procedimento “speciale” previsto per gli onorari di avvocato non sarebbe superabile e, pertanto, anche se il provvedimento impugnato è stato adottato in sede penale, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio dovrebbe applicarsi la disciplina del rito civile sommario di cognizione, con particolare riguardo alle modalità di presentazione del ricorso (Sez. 4, n. 10009 del 03/12/2021, Prevete, Rv. 282858). Altre decisioni hanno ritenuto, invece, che il rinvio alle forme processuali di cui agli artt. 702 bis e segg. contenuto nel terzo comma dell’art. 99 non abbia carattere recettizio e pertanto il sub-procedimento relativo all’ammissione al patrocinio e all’impugnazione del provvedimento di rigetto (e – per quanto qui interessa – anche quello relativo al decreto di revoca dell’ammissione) sia tuttora regolato dalle disposizioni generali previste
dall’ordinamento per il procedimento principale col quale si trova in rapporto di incidentalità (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283424; Sez. 4. n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 48793 del 9/10/2019, COGNOME, Rv 277420; Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, COGNOME, Rv.274908; Sez. 4 n. 15197 del 1/02/2017 COGNOME, non mass). Muovendo da queste premesse si è ritenuto che, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, COGNOME, Rv. 277420; Sez. 4 n. 15197 del 1/02/2017 COGNOME, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME, non mass.). È stata messa in luce, inoltre, la peculiarità della disciplina in esame con riferimento al termine previsto per proporre l’opposizione che, ai sensi dell’art. 99, comma 1, d.P.R. n.115/2002 è di venti giorni e decorre dalla comunicazione del provvedimento impugnato. A questo proposito si è sottolineato che «il richiamo operato dal succ:essivo comma 3 al processo speciale per gli onorari di avvocato non opera certamente con riferimento a detto termine, così come con riferimento ad altri aspetti per i quali devono valere le regole del processo penale principale cui il procedimento in esame, collaterale e secondario, accede» (Sez. 4, n. 29384 del 26/05/2022, COGNOME, non massimata, pag. 6 della motivazione).
Pur in presenza di diverse opzioni ermeneutiche relative ai limiti di operatività del rinvio al processo speciale per gli onorari di avvocato e al carattere (recettizio o meno) di tale rinvio, nessun contrasto si è manifestato nel ritenere che i limiti derivanti dalla previsione dell’art. 99, comma 3, siano riferiti soltanto al giudiz di opposizione di cui al comma 1 e non anche al ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide quel giudizio. Ed invero, anche se attribuisce carattere recettizio al rinvio operato dall’art. 99 comma 3, la sentenza n. 10009/2021, Prevete, riconosce (pag. 8 della motivazione) che, almeno per quanto riguarda il ricorso di legittimità, tale rinvio non può operare e il ricorso contro l’ordinanz pronunciata ai sensi dell’art. 99, comma 1, se ha ad oggetto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, deve essere proposto di fronte alla Corte di cassazione penale e, quindi, nelle forme previste dagli artt. 581 e ss. cod. proc. pen.
Pur nel mutato quadro normativo, infatti, mantengono validità i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214693, secondo i quali «la cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale militare in materia di rigetto dell’istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali, spetta al giudice penale collegiale (tribunale o corte d’appello) – individuato in base al criterio
appartenenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il quale decide, secondo la speciale procedura prevista dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942, con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da trattare e decidere in base alle regole procedurali proprie del rito penale. (Fattispecie relativa a conflitto di giurisdizione sollevato da tribunale militare nei confronti tribunale civile che aveva deciso sul ricorso proposto da difensore avverso provvedimento del g.i.p. militare di liquidazione dei compensi professionali in suo favore»). Resta valida, infatti, la necessità di distinguere il rito che assi l’opposizione proposta avverso i decreti che decidono sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale (accogliendo l’istanza, dichiarandola inammissibile o revocando l’ammissione), dal rito che assiste l’opposizione proposta avverso i decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato (o i decreti di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati); e resta valido il principio per cui il fondamento di tale differenza risiede nella constatazione che le controversie del primo tipo sono funzionali a garantire l’esercizio dei diritti difesa nel giudizio penale di cognizione (sull’argomento v. Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, COGNOME, Rv.274908). Si è sottolineato in proposito che, mentre nelle controversie sui compensi, «primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica, patrimoniale della causa» nelle controversie che riguardano la possibilità di fruire del diritto alla difesa gratuita (e qu l’ammissione al beneficio o la revoca della stessa) il profilo patrimoniale (pur presente) è secondario e acquista rilievo decisivo la costatazione che «il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di di nel processo penale» (Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, COGNOME, Rv. 250134 pag. 5 della motivazione). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Questa impostazione, del resto – come molte RAGIONE_SOCIALE sentenze citate opportunamente ricordano – è condivisa anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, che sono di competenza RAGIONE_SOCIALE sezioni civili indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366; Sez. 6-2, Ordinanza interlocutoria n. 10136 del 16/04/2021).
6. Muovendosi all’interno RAGIONE_SOCIALE coordinate ermeneutiche sopra enunciate si deve concludere: che in caso di revoca del decreto di ammissione al patrocinio dello Stato disposta su richiesta degli uffici finanziari, l’interessato, oltre a propo ricorso immediato per cassazione ex art. 11.3 d.P.R. n. 115/2002, può proporre opposizione, ai sensi dell’art. 99 del medesimo decreto, al presidente dell’RAGIONE_SOCIALE giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; che l’ordinanza con la quale è deciso il ricorso in opposizione può essere impugnata in cassazione ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002; che tale ricorso deve essere proposto di fronte alle sezioni penali della Corte di cassazione e, quindi, nelle forme previste dai codice di procedura penale.
Nel caso in esame, pertanto, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen., il ricorso avrebbe dovuto essere presentato presso la cancelleria del Tribunale di Locri entro venti giorni dalla notifica dell’ordinanza (avvenuta il 12 marzo 2018), mentre è stato depositato in RAGIONE_SOCIALEzione il 18 aprile 2018 previa notifica all’avvocatura dello Stato eseguita in data 10 aprile 2018. L’errore procedurale non è sanato dal fatto che una copia notificata del ricorso sia stata depositata nella cancelleria del Tribunale di Locri unitamente alla richiesta di trasmettere il fascicolo all cancelleria della Corte di cassazione. Ed invero, si tratta del deposito di una richiesta di trasmissione atti e non del deposito del ricorso e, in ogni caso, di un deposito avvenuto 11 16 aprile 2019, quando il termine previsto dall’art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002 era ormai decorso.
Ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni che disciplinano i tempi e i modi dell’impugnazione ne comporta l’inammissibilità. Poiché il ricorso non è stato validamente istaurato, l’incompetenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può essere rilevata e la richiesta formulata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte non può essere accolta.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente