Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7729 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7729 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 99 DPR 115/2002 dalla Corte d’appello di Milano in data 18 settembre 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione presentato dal difensore avverso l’istanz che aveva dichiarato a sua volta inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello tato nell’interesse dell’assistito nel procedimento di esecuzione ed ha invece ammesso l’indagato al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 4.03.2025 in considerazione del fatto che, con l’istanza di opposizione, il difensore del ricorrente ave provveduto a integrare le lacune della precedente istanza, dando conto della natura temporanea ed assistenziale dei recapiti in atti e dell’effettiva inesistenza di reddito fami complessivamente valutabile.
2. Il difensore AVV_NOTAIO i con unico motivo ha dedotto violazione di legge chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata GLYPH nella parte in cui ha dichiarato la 9/ GLYPH /i) AtLi inammissibilità del ricorso sull’errato presupposto che il rimedio 9t’art. 99 DPR 115/2002 non sarebbe esperibile avverso i provvedimenti di inammissibilità,, connessi a carenze formali dell’istanza, ma solo di rigetto. Ha ribadito il proprio interesse al ricorso in qua declaratoria di inammissibilità determina l’impossibilità di ottenere la liquidazione compenso per la fase svolta dinanzi alla orte di appello.
3.11 Procuratore Generale in sede GLYPH ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che i con provvedimento in data 10.2.25 ( il ricorrente si era visto dichiarare dalla Corte di appello di Milano inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perchè sarebbero state omesse le indicazioni essenziali e dovute ai sensi degli arte -76 e 79 DPR 115/2002 quanto alla residenza anagrafica e di fatto del richiedente e ciò non avrebbe consentiuto le necessarie valutazioni anche in punto ttli di reddito complessivo familiarEkmtro tale provvedimento aveva avanzato opposizione innanzi alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 99 DPR 115/02.
1.1.Con il provvedimento impugnato, la Corte ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta, sul presupposto errato che l’art. 99 consenta l’opposizione solo rispetto a provvedimenti di rigetto nel merito e non contro le dichiarazioni di inammissibilità. Tuttav ha considerato che l’opposizione dovesse essere qualificata come una nuova domanda di ammissione e, ritenendola completa di tutti gli elementi a seguito delle integrazion documentali effettuate dal difensore e ritualmente presentata, l’ha accolta, ammettendo il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato dal 4.03.2025.
1.2.Sussiste certamente l’interesse del ricorrente a proporre l’odierno ricorso considerato che la pronuncia di inammissibilità della opposizione ha escluso la possibilità di ottenere compenso per la fase svoltasi innanzi alla Corte di appello (art. 106 DPR115/02).
Va ribadito che la giurisprudenza di legittimità ritiene proponibile (e dunque GLYPH ammissibile) l’opposizione anche a fronte della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non solo a fronte del rigetto (“In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a propor opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione beneficio dell’imputato”, Cass. Sez. IV, n. 13230 del 2022). Va sottolineato però, ai sens dell’art. 109 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Decorrenza degli effetti), che«Gli effetti decorron dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal pr atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e qu presentata entro i venti giorni successivi». Ai sensi, poi, dell’art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, 115 (Contenuto dell’istanza), «Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’or degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. » Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità dell produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180 – 01).
L’art.99 DPR 115/2002 statuisce che avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto d rigetto. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudi procede in composizione monocratica. La disciplina di riferimento è offerta dagli art. 14 e 15 L. 150/2011 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato in precedenza disciplinate dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e quell oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia, procedimenti improntati all sommarietà, alla difesa anche personale della parte e, relativamente al giudizio oppositivo sulle spese di giustizia anche alle regole del procedimento camerale di assenza di formalità e al compimento degli atti di istruzione sulla base di regole non codificate (nel modo in cui giudice ritiene più opportuno). Invero l’intero procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (Sez.IV, 9.2.2018, Berisa, Rv.272180). Sulla base di tali considerazioni deve escludersi
che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplin proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l’acquisizione anche in un momento successivo ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva (Cfr. sez.IV, 28.10.2008 n.43312). Invero t stante l’effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di inammissibilità della istanz di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era primario compito del giudice della opposizione procedere all’esame dell’istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (Sez.IV 8.8.2008 n.33125), ben potendone acquisire il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, anche in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge.
2.Va disposto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto assunto in violazione della normativa sostanziale e processuale sull’ammissione al patrocinio a spese dello stato con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provveddimento impuganto e rinvia per nuovo giudizio al Presidente della
Corte di appello di Milano.
Così deciso il 20.01.2026