Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51611 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe è stata rigettata l’opposizione proposta, ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di ammissione di NOME COGNOME al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse t dell’instate fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti rilevanti per l motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il Ricorrente premette che, eseguito nei suoi confronti il 19 febbraio 2022 un ordine di esecuzione pene, il 13 giugno 2022 avrebbe presentato al Tribunale di Sorveglianza di Lecce, tramite la direzione della rasa circondariale di Lecce, istanza di affidamento in prova al servizio sociale con allegata, oltre alla documentazione posta a fondamento della richiesta, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rivolta al citato Tribunale.
Il relativo procedimento di sorveglianza, prosegue il ricorso, sarebbe stato iscritto il 21 giugno 2022 con il n. NUMERO_DOCUMENTO mentre la domanda di a rhiss one al patrocinio in oggetto sarebbe stata registrata il 17 dicembre 2022, con il n. NUMERO_DOCUMENTO, e associata al citato procedimento di sorveglianza (n. NUMERO_DOCUMENTO) anche se, come emergerebbe da attestazione della direzione della tasa circondariale (n. 18077 del 20 ottobre 2022), sarebbe stata trasmessa in data 18 giugno 2022, tramite posta elettronica, l’istanza di affidamento in prova con tutti gli allegati, compresa la detta istanza di ammissione (cui sarebbe seguita anche la consegna brevi manu alla cancelleria di una copia cartacea in ragione del numero rilevante di documenti allegati).
L’istanza di ammissione al beneficio del ptrocinio a spese dello Stato in esame sarebbe stata dichiarata inammissibile ex art. 79, comma 1, lett. a, d.P.R. n. 117 del 2002, in ragione della mancata indicazione del procedimento cui si sarebbe riferita, con provvedimento del 23 febbraio 2023 ; confermato in sede di opposizione ex art. 99 del medesimo decreto. Il rigetto dell’opposizione sarebbe stato motivato, ancora una volta, in ragione dell’omessa indicazione del procedimento cui si sarebbe riferita l’istanza di ammissione nonostante proposta, a dire del giudice di merito, il 20 giugno 2022, quindi successivamente alla richiesta di concessione della misura alternativa alla detenzione (invece trasmessa con nota n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.2. Sicché, conclude il ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe non solo travisato la documentazione agli atti (che allega al ricorso per ragioni di autosufficienza), con conseguente esclusione della contestualità della
presentazione alla direzione della íasa circondariale dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ma anche violato la legge. Il giudice di merito avrebbe difatti (a) ritenuto necessaria l’indicazione del procedimento (principale) nel caso di istanza di ammissione presentata contestualmente all’istanza di affidamento in prova e (b) non avrebbe individuato la data dell’istanza di ammissione al beneficio con riferimento alla sua sottoposizione alla direzione della RAGIONE_SOCIALE.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ammissibile nei limiti in cui deduce violazioni di legge ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, è fondato nei termini di seguito specificati.
L’art. 79 del d.P.R. 115 del 2002, nel disciplinare il contenuto della richiesta, prevede, tra gli altri requisiti, che: «L’istanza è redatta in cart semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente …».
Come chiarito da Sez. 4, n. 11452 del 06/10/2016, dep. 2017, Conti Rv. 270796, con principio che si intende confermare, la pretesa della specifica indicazione del processo a cui fa riferimento l’istanza, è voluta dalla disposizione normativa solo nel caso in cui il processo sia «già pendente». Sicché, quando la richiesta è allegata a un’istanza di ammissione a misure alter i àtive alla detenzione, quindi a un processo che non è pendente, l’ammissione al gratuito patrocinio va imputata alla procedura che viene iniziata con la domanda proposta al Tribunale di sorveglianza.
Orbene, nella specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta allegata all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale trasmessa, dalla direzione della kasa circondariale, al Tribunale di sorveglianza di Lecce, ancorché iscritta in data successiva rispetto all’iscrizione della richiesta di ammissione a misura alternativa alla detenzione, con conseguente violazione, da parte del provvedimento impugnato, dell’art. 79, lett. a) / d.P.R. n. 115 del 2002 da interpretarsi nei termini innanzi evidenziati.
Il giudice di merito, come correttamente dedotto dal ricorrente, ha invero consumato un’altra violazione di legge.
Al fine di valutare la pendenza del procedimento di sorveglianza rispetto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, valutazione prodromica all’accertamento del requisito previsto a pena d’inammissibilità,dall’art. 79, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice di merito ha difatti errato nel fare riferimento non alla presentazione dell’istanza alla €asa circondariale (nella specie, mediante allegazione all’istanza di ammissione alla misura alternativa) bensì al momento della trasmissione della stessa al Tribunale di Sorveglianza ovvero all’iscrizione da esso effettuata. In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 93, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 e 123 cod. proc. pen. (richiamato dal primo) occorre invece far riferimento alla data di presentazione dell’istanza alla direzione dell’istituto di detenzione e non alla data di trasmissione all’autorità giudiziaria ovvero a quella di iscrizione da parte della stessa.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di lecce, per nuova delibazione in applicazione dei principi di cui ai precedenti paragrafi nn. 3 e 5.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazione, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deci o il 7 novembre 2023