Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37248 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lanciano il DATA_NASCITA altra parte: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 12.6.2024 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso COGNOME avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso in data 6.2.2023 dal Tribunale penale di Catania.
Il ricorrente deduce che erroneamente il provvedimento impugnato ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando l’incompetenza del Giudice penale per essere competente il Giudice civile, nonché la tardività del ricorso, in realtà tempestivamente presentato nei termini di legge.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato.
Come condivisibilmente osservato dal ricorrente e dal Procuratore generale, l a dichiarazione di inammissibilità è fondata sull’erronea individuazione del giudice competente a provvedere che, diversamente da quanto asserito dal Tribunale, è il Giudice penale, in base al principio per il quale «Nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, il rinvio operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale» (Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077 – 01).
Con specifico riferimento al tema RAGIONE_SOCIALEa competenza interna, come evidenziato dal difensore, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 d.P.R. cit., la competenza spetta al Tribunale o alla Corte d’appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, diversamente dalle controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale; questo perché, nel caso in esame, rileva il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio RAGIONE_SOCIALEa difesa nel processo penale (Sez. 4, n. 10908 del 05/11/2024, COGNOME, non mass.).
Errata è pure la deduzione RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, che trascura la data di notifica (13.2.2023) del provvedimento di rigetto, emergente sia dagli atti che dalla stessa premessa del provvedimento impugnato, rispetto alla quale risulta tempestiva l’opposizione (presentata il 4.3.2023).
6 . Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME