Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Calragirone, con provvedimento emesso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 99 DPR n.115/2002 nell’interesse NOME COGNOME avverso il decreto del GIP del Tribunale di Caltagirone con il quale era stata respinta la domanda di ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Riteneva il Tribunale che il COGNOMECOGNOME terzo proprietario di un mezzo sequestrato ne contesto di una indagine per traffico illecito di rifiuti, richiedente l’ammissione al patro fine di impugnare il decreto di sequestro ai sensi dell’art. 322 bis cod proc pen, non rives alcuna delle qualifiche soggettive previste dall’art.74 DPR n.115/2002, non suscettibile applicazione analogica.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il COGNOME, a mezzo del difensore, elevando due motivi.
2.1. Con il primo, deduce violazione e falsa applicazioni degli art. 99 e 74 DPR 115 del 2002. Il Tribunale aveva errato nel non procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 74 cit, posto che, per le controve civili, amministrative, tributaria e contabili non era prevista alcuna restrizione sogge ostando solo la non manifesta infondatezza del ricorso che, nella specie, doveva escludersi, dal momento che in sede di riesame era stata accolta l’istanza di dissequestro del mezzo appartenente al COGNOME. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 interpretato nel senso restrittivo che portava alla esclusione del terzo contro interess destinatario di un provvedimento di sequestro del bene emesso in sede penale.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1 Deve precisarsi che, nella specie, oggetto della impugnazione è un provvedimento con il quale è stato definito un procedimento di opposizione instaurato avverso il decreto d giudice penale di rigetto di una domanda di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. Orbene, a norma dell’art. 99, d.P.R. n. 115/2002, avverso tal provvedimento è ammesso ricorso entro venti giorni dalla notizia del p ro vv ed i m en to davant
al presidente del Tribunale o al presidente della Corte d’appello ai quali appartien magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Nel caso in esame, l’opposizione avente a oggetto l’ammissione al beneficio è stata trattata da parte del Presidente con il rito c sommario secondo l’art. 170, d.P.R. n. 115/2002, norma tuttavia richiamata dall’art. 84 d.P.R. n. 115/2002 solo riguardo al decreto di pagamento degli onorari del difensore.Questa Corte ha infatti definitivamente chiarito, con riferimento al riparto della competenza giudice civile e quello penale in materia di impugnazioni inerenti a provvedimenti in mater di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che la competenza a decider apparteneva al giudice penale in tutti i casi in cui l’istanza di ammissione o liquidaz inerisse a un procedimento penale, ritenendo invece la competenza del giudice civile per le opposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 84 e 170, d.P.R. n. 115/2002, restando giudice penale la cognizione di quelle proposte a norma dell’art. 99 stesso d.P.R. sez. 4, 29385 del 26/5/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01).
2. Tanto premesso, va rilevato che il provvedimento oggetto del presente ricorso, adottato con il rito civile ai sensi dell’art. 702 bis cod. civ, è stato tempestivamente impugnato da alle Sezioni Penali di questa Corte, nelle forme dell’art. 606 cod. proc. pen, per vizi violazione di legge. GLYPH L’adozione di un diverso rito nella fase di opposizione non ha determinato né decadenze processuali, né violazione del diritto di difesa, né – secondo l schema del provvedimento cd abnorme – la insuperabile stasi del procedimento. Può dunque conservazione GLYPH degli GLYPH atti Rv. 284403 GLYPH 01;
applicarsi GLYPH il GLYPH generale GLYPH principio GLYPH della GLYPH (Sez. 2, Ordinanza n. 8645 del 09/11/2022, GLYPH Shirrer, GLYPH Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Lamenta il ricorrente la erronea esclusione, da novero degli aventi diritto al beneficio, terzi coinvolti in un procedimento penale. A mente dell’ad 74 DPR 115/ 2002, sono infatti ammessi al patrocinio a spese dello stato solo l’indagato, l’imputato, il condannato, persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civi civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Si tratta di una categoria di potenziali benefic di carattere tassativo, per cui non è certamente sostenibile la tesi del ricorrente secondo sarebbe ammissibile una interpretazione estensiva della citata disposizione.
Anche la prospettata questione di costituzionalità risulta manifestamente infondata. Va rilevato, in primo luogo, che il legislatore ha esteso nel tempo le categorie dei benefic inserendo nella elencazione normativa l’indagato e il condannato e prevedendo inoltre, sempre nel processo penale, la possibilità che alcune categorie di persone offese dai reati possano fruire del beneficio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito (art. comma 4 ter, quater e quinquies DPR n.115/ 2002). Nel compiere determinate scelte nel tempo ( le modifiche citate, come noto, sono intervenute con la L. 29 marzo 2001, n.134,
con L.23 aprile 2009, n.38, con la L.7 aprile 2017, n.47, e con la L. 11 gennaio 2018, n.4) legislatore, pur ampliando la categoria dei beneficiari addirittura prescindendo dai li reddituali, non ha mai inteso uscire dal perimetro di c:hi è parte in un procedimento penale o come persona offesa, può costituirsi parte civile e può, comunque, esercitare precise facoltà di impulso all’interno del procedimento, come previsto dall’art. 90 cod .proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 14 dicembre 2023.