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Patrocinio a spese dello Stato: escluso il terzo?

La Corte di Cassazione ha stabilito che il proprietario di un bene sequestrato in un procedimento penale, se non è indagato o imputato, non ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per le procedure penali. La sentenza chiarisce che l’elenco dei beneficiari previsto dalla legge è tassativo. Il terzo può, tuttavia, richiedere il beneficio in un separato giudizio civile per il risarcimento dei danni.

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Pubblicato il 2 novembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Patrocinio a Spese dello Stato: il Terzo Proprietario di un Bene Sequestrato è Escluso?

Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, garantendo il diritto alla difesa a chi non dispone di mezzi economici sufficienti. Ma cosa accade quando a essere coinvolto, seppur indirettamente, in un procedimento penale è un soggetto terzo, non indagato né imputato, che subisce il sequestro di un proprio bene? Può questa persona accedere al gratuito patrocinio per far valere i propri diritti? Con la sentenza n. 7418 del 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento decisivo, tracciando un confine netto tra le tutele previste in ambito penale e quelle esperibili in sede civile.

I Fatti del Caso: un Veicolo Sequestrato e la Richiesta di Patrocinio

La vicenda trae origine dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal proprietario di un veicolo, sequestrato nell’ambito di un’indagine penale per traffico illecito di rifiuti. L’uomo, estraneo alle accuse, intendeva impugnare il provvedimento di sequestro per ottenere la restituzione del mezzo.

Sia il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che, in seguito, il Tribunale in sede di opposizione, avevano respinto la sua domanda. La motivazione di fondo era che il richiedente, in qualità di ‘terzo proprietario’, non rientrava in nessuna delle categorie soggettive a cui la legge riserva il beneficio in ambito penale. Di fronte a questo diniego, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e sollevando dubbi sulla costituzionalità di un’interpretazione così restrittiva.

L’ambito del patrocinio a spese dello Stato e la questione giuridica

Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 74 del D.P.R. n. 115/2002. Questa norma elenca specificamente chi può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale: l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa che intende costituirsi parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Il ricorrente sosteneva che tale elencazione non dovesse essere interpretata in modo rigido, ma in un’ottica costituzionalmente orientata, per garantire il diritto di difesa a chiunque subisse gli effetti di un provvedimento giudiziario penale. La sua tesi era che escluderlo dal beneficio fosse irragionevole e lesivo del suo diritto di agire in giudizio.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. La decisione si basa su argomentazioni chiare e lineari.

In primo luogo, i giudici hanno ribadito che l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio nel processo penale, contenuto nell’art. 74, è di carattere tassativo. Ciò significa che non è possibile estenderlo per via interpretativa a figure non espressamente previste dal legislatore. Il terzo proprietario di un bene sequestrato, non essendo né indagato né parte necessaria del processo penale, non rientra in tale elenco.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La scelta del legislatore di circoscrivere il beneficio a determinate figure non è irragionevole. La posizione dell’imputato, infatti, gode di una tutela rafforzata ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, che non è automaticamente estensibile a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento.

Infine, e questo è il punto cruciale, la Corte ha sottolineato che il terzo non è lasciato privo di tutela. La sua posizione giuridica può trovare adeguata protezione in un’altra sede: quella civile. Il proprietario del bene illegittimamente sequestrato può infatti avviare un’azione civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, compresi i costi sostenuti per il procedimento di riesame. In questo contesto, egli potrà legittimamente richiedere e ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le regole previste per i giudizi civili (art. 74, comma 2, D.P.R. 115/2002).

Le Conclusioni

La sentenza consolida un principio importante: il patrocinio a spese dello Stato opera secondo regole e perimetri diversi a seconda del contesto processuale. In ambito penale, il beneficio è strettamente riservato alle parti del processo, come definite dalla legge, a causa della specificità e della centralità della posizione dell’imputato. Per i terzi che subiscono conseguenze patrimoniali da atti del procedimento penale, la via maestra per la tutela, anche con il sostegno dello Stato, è quella del giudizio civile di risarcimento del danno. Questa decisione, dunque, non nega la tutela ma la indirizza correttamente nel suo alveo processuale naturale, garantendo coerenza e certezza del diritto.

Il proprietario di un bene sequestrato in un procedimento penale, se non è né indagato né imputato, può accedere al patrocinio a spese dello Stato per opporsi al sequestro?
No. Secondo la sentenza, il terzo proprietario non rientra nell’elenco tassativo dei soggetti ammessi al patrocinio in ambito penale, come previsto dall’art. 74 del DPR 115/2002.

La norma che esclude il terzo proprietario dal patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è incostituzionale?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione di costituzionalità manifestamente infondata. La scelta del legislatore di limitare i beneficiari è considerata ragionevole, data la particolare posizione dell’imputato nel processo penale.

Quali tutele ha il terzo proprietario se non può accedere al patrocinio penale?
Il terzo proprietario può agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo sequestro. In tale procedimento civile, può richiedere e ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del DPR n. 115/2002.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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