Patrocinio a Spese dello Stato: Errore sul Ministero? La Cassazione Chiarisce
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, e il patrocinio a spese dello Stato è lo strumento che ne garantisce l’effettività per chi non ha risorse economiche. Tuttavia, il percorso per ottenerlo può essere disseminato di ostacoli procedurali. Un errore comune è l’errata identificazione dell’amministrazione pubblica da citare in giudizio. Con la sentenza n. 44913/2023, la Corte di Cassazione penale ha affermato un principio di fondamentale importanza: sbagliare a indicare il Ministero competente non è un errore fatale, ma una semplice irregolarità che può essere sanata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione del Presidente del Tribunale di Vasto, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino. Quest’ultimo si opponeva a un provvedimento del G.I.P. che gli aveva negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ragione dell’inammissibilità, secondo il Tribunale, era di natura puramente formale: il ricorrente aveva notificato il proprio atto al Ministero della Giustizia anziché al Ministero delle Finanze, che in questi casi è il corretto legittimato passivo.
L’Errore Procedurale e il Ricorso in Cassazione
Di fronte a questa decisione, il cittadino, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. La tesi difensiva era semplice ma incisiva: il giudice di merito, invece di bloccare il procedimento con una declaratoria di inammissibilità, avrebbe dovuto applicare un principio di collaborazione processuale. In pratica, avrebbe dovuto invitare la parte a correggere l’errore, rinnovando la notifica all’amministrazione corretta, come previsto dalla normativa sulla rappresentanza in giudizio dello Stato (legge n. 260/1958).
le motivazioni della Corte di Cassazione: la Sanabilità dell’Errore
La Suprema Corte ha accolto pienamente la tesi del ricorrente, giudicando il ricorso fondato. Richiamando un precedente principio già affermato in sede civile (Cass. civ. n. 12322/2019), i giudici hanno ribadito che l’errata identificazione del legittimato passivo, in materia di patrocinio a spese dello Stato, non è un vizio insanabile che porta alla chiusura del processo. Al contrario, si tratta di una mera irregolarità, sanabile.
Secondo la Corte, questo errore non impedisce l’instaurazione del rapporto processuale. Può essere corretto in diversi modi:
1. Mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice.
2. Con la costituzione in giudizio dell’Amministrazione che, pur essendo stata erroneamente citata, non solleva eccezioni al riguardo.
3. Attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione sulla questione.
La logica sottostante è quella di non sacrificare il diritto sostanziale (in questo caso, il diritto a una difesa pagata dallo Stato) sull’altare di un formalismo eccessivo. L’errore non compromette il diritto di difesa dell’Amministrazione né l’integrità del contraddittorio, e pertanto deve essere data al cittadino la possibilità di porvi rimedio.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, rafforza la tutela del diritto di accesso alla giustizia per i non abbienti, evitando che venga vanificato da errori procedurali di lieve entità. In secondo luogo, promuove un’interpretazione delle norme processuali orientata alla sostanza piuttosto che alla forma, in linea con i principi del giusto processo.
Per avvocati e cittadini, questo significa che un errore nell’individuazione del Ministero in un ricorso per il gratuito patrocinio non determinerà automaticamente l’insuccesso dell’azione. Il giudice ha il dovere di segnalare l’errore e consentirne la correzione. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la prosecuzione del giudizio. Un chiaro segnale a favore della giustizia sostanziale.
Cosa succede se si indica il Ministero sbagliato in un ricorso per il patrocinio a spese dello Stato?
Secondo la Corte di Cassazione, non si verifica l’inammissibilità del ricorso. Si tratta di una mera irregolarità che può essere sanata, con il giudice che deve invitare il ricorrente a notificare l’atto all’organo corretto.
Un errore nell’identificazione del legittimato passivo è sempre sanabile?
Nel contesto specifico del patrocinio a spese dello Stato, questa sentenza conferma che l’errata identificazione del Ministero è un’irregolarità sanabile, in linea con l’art. 4 della legge n. 260 del 1958, che favorisce la correzione degli atti per garantire la corretta costituzione del rapporto processuale.
Qual è stato l’esito finale di questo caso specifico?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente dello stesso Tribunale affinché il procedimento potesse proseguire correttamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44913 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44913 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di VASTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Presidente del Tribunale di Vasto il 26 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La ragione RAGIONE_SOCIALE decisione del Presidente del Tribunale (pp. 1-2 dell’ordinanza) sta nella rilevata erronea individuazione del soggetto legittimato passivo nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anziché in quello delle Finanze.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ. e art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 25 marzo 1958, recante “Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato”) in ragione del mancato – doveroso – invito da parte del Giudice alla parte ricorrente a rinnovare la notifica all’autorità amministrativa legittimata passivamente, per l’ipotesi di erronea individuazione del soggetto resistente.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.M. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 20 luglio 2023 ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendosi condividere l’opinione del Procuratore Generale, che ha richiamato il principio di diritto, a quale occorre dare continuità, già fissato da Sez. 2 cív., n. 12322 del 09/05/2019, M vs F, Rv. 653811, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il RAGIONE_SOCIALE dell’Interno anziché il RAGIONE_SOCIALE non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE I. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, o con la costituzione i giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione».
2.Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, da disporsi senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
Presidente del Tribunale di Vasto. Così deciso il 12/10/2023.