Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEBISKVERADZE KONSTANTINE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Velletri ha respinto l’opposizione proposta nell’interesse di NOME con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto emesso in data 17 ottobre 2022, con il quale il Giudice penale di Velletri aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato per la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 79 comma 2 e 94, comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 per l’ammissione al beneficio dell’imputato straniero non appartenente all’Unione Europea.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi di doglianza: a. violazione di legge in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 99 comma 4 del D.P.R. 115 del 2002, per omessa notificazione dell’ordinanza di rigetto al difensore con conseguente impossibilità da parte della difesa di promuovere ricorso per cassazione nel termine di 20 giorni dalla notifica; b. violazione degli artt. 79 comma 2, 94, comma 2 e 96 comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002; c. violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 115 comma 1, cod. proc. civ., in ordine alla mancata valutazione dell’impossibilità di ottenere la certificazione di impossidenza da parte dell’autorità consolare competente a cui ha fatto seguito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’interessato.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia.
Ed infatti il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice d procedura civile e pertanto ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dello Stato, nonché all’RAGIONE_SOCIALE e lo ha depositato presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione, a cui risulta pervenuto in data 3 maggio 2024.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette, atteso che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, nei procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall’art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice
che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068 – 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. Invero, l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione della inammissibilità a quelle impugnazioni non rispettose della disciplina sui tempi e sui modi di presentazione RAGIONE_SOCIALE stesse e, tra l’altro (ex art.582 cod. proc. pen.), sulla individuazione dell’ufficio di cance leria deputato a ricevere l’atto di impugnazione che, salvo quanto disposto dall’art.582 comma 2, cod. proc. pen. è quello presso l’autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 22/01/2025