Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5551 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5551 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA11 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 31.03.2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bari a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; II) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 95 d.P.R. 115/92 sotto il profilo dell’errata individuazione dell’elemento soggettivo del reato; III) motivazione illogica ed apparente non avendo i giudici di merito considerato la documentazione ISEE, utilizzata per la determinazione del reddito complessivo, nella quale sono riportati tutti i nominativi del nucleo familiare.
I motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.
Il secondo ed il terzo motivo di doglianza, nei quali si lamenta la inesistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato ascritto all’imputato, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni corrette dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica.
La Corte di merito, con argomentare immune da censure rilevabili in sede di legittimità, ha chiarito come fosse stato accertato, a seguito di verifiche demandate alla G. di F., la falsità di quanto dichiarato dal ricorrente in ordine al reddito imponibile del suo nucleo familiare, la cui sommatoria, di gran lunga superiore alla soglia prevista per l’ammissione, non consentiva l’accesso al beneficio.
Sotto il profilo soggettivo del reato, si legge in motivazione, deve escludersi che il ricorrente non fosse al corrente dell’attività lavorativa prestata dal fratello convivente, sicchè, hanno sostenuto i giudici, deve ritenersi inverosimile, sulla base di logici criteri di inferenza, che egli non sapesse dei redditi da questi percepiti. Né rileva il fatto che nella documentazione ISEE fosse correttamente indicata la composizione del nucleo familiare, non essendo questo – alla stregua delle logiche argomentazioni svolte in sentenza – un elemento dal quale desumersi che il richiedente fosse incorso in un semplice errore o in una disattenzione.
A fronte di tale corredo argomentativo, la difesa reitera doglianze già formulate nelle sedi di merito, non connotate da adeguata pertinenza censoria e, dunque, prive del necessario requisito della specificità
Del pari inammissibile è il primo motivo di ricorso. Si evince dal complesso argomentativo prodotto in sentenza come la Corte territoriale abbia
A GLYPH ritenuto che il fatto fosse connotato da una certa gravità, non solo perché il richiedente aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese delle Stato, ma anche in ragione del rilevante superamento della soglia massima di reddito prevista dalla legge per l’accesso al beneficio, come si dice nella parte iniziale della sentenza, dove si mette in rilievo che, a fronte di una dichiarazione di euro 9.322,40, il nucleo familiare del ricorrente aveva conseguito redditi per euro 16.250,07.
Trattasi di motivazione immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026