Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5008 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/07/1975
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME mediante il proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 21 maggio 2024, con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha respinto il ricorso, proposto ex art. 99 del d.p.r. n. 115/2002, avverso il decre il quale il giudice procedente dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione al patrocin spese dello Stato perché non corredata dalla certificazione dell’autorità consolare, rich dall’art. 79, comma 2, del predetto D. P. R. per i cittadini extracomunitari.
Il Tribunale, premesso che per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è previst per i redditi prodotti all’estero, la presentazione, a pena d’inammissibilità, di certificazi competente autorità consolare che attesti la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’is di ammissione al beneficio -art.79, comma 2, del richiamato d.p.r.-, ha rilevato che certificazione non risultava allegata dal richiedente all’atto della proposizione della doma che non era stata dimostrata l’impossibilità di produrla, atteso che il richiedente non attivato “utilmente e tempestivamente”. Infatti, risultava documentata una richi all’autorità consolare, inoltrata mediante e-mail non certificata il 18 marzo 2023, e perciò giorni prima del deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, avvenuto marzo 2023.
Con l’unico motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata per violazione di legg in relazione agli articoli 79 e 94 del DPR 115/2002, GLYPH lamentando che nessuna di tali disposizioni prevede l’inammissibilità dell’istanza GLYPH come conseguenza della mancata produzione della predetta certificazione.
E’ altresì dedotto che la richiesta al consolato nigeriano per ottenere la necess certificazione veniva avanzata in coincidenza della nomina del difensore di fiducia, interve pochi giorni prima dell’unica udienza a cui lo stesso difensore avrebbe partecipato, e ch giudice decideva l’istanza a distanza di tre mesi, senza peraltro richiedere alcuna integrazio
Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento venga annullato senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
1.1 Si rammenta che il disposto di cui all’art. 79, comma GLYPH d.P.R. 115/2002 stabilisce che “Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridic quanto in essa indicato”.
L’art. 94, comma 2 7 d.P.R. cit. dispone che “In caso di impossibilità a produrre documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati
appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazi sostitutiva di certificazione”.
E’, dunque, consentito al cittadino extracomunitario presentare un’autocertificazio attestante l’importo dei redditi percepiti nell’anno di competenza, qualora sia impossi produrre, insieme con l’istanza, la certificazione consolare richiesta.
p ccorre ‘ allora comprendere4 quale significato il legislatore abbia inteso assegnare ~tiv – p “impossibile”, di cui all’art. 94, per giustificare la sostituzione della document proveniente dalla Stato estero con l’autocertificazione, sia con riferimento all’effe dell’adempimento da parte dell’autorità dello Stato estero, ma anche in relazione al tem dell’adempimento da parte del medesimo.
Per dare soluzione al quesito è necessario partire dallo spirito che informa la normativa patrocinio a spese dello Stato, improntata «alla volontà di dare rapida risposta ad un’ist rivolta ad ottenere la realizzazione di un diritto fondamentale della persona, qual è quello difesa nel processo, connotato da un rapporto fiduciario con il patrocinante.
Lo schema legislativo come delineato dagli artt.. 79, 95, 96, 98 e 112 d.P.R. 115/2002 infatti, configura un procedimento che implica una decisione sostanzialmente fondata sull dichiarazioni dell’istante, tanto è vero che l’istruttoria procedinnentale è limitata all demandata alla Guardia di finanza (art.96), disposta dal giudice prima di provveder sull’istanza solo allorquando vi siano fondati motivi per ritenere che il reddito dichiarato la soglia prevista dall’art. 76.
Successivamente all’ammissione al beneficio, invece, è prevista una fase di accertamento ad opera degli Uffici finanziari (art. 98) che può condurre alla revoca del benefico (art. 11 eventualmente la sanzione penale (art.95), per le falsità o le omissioni contenute ne dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il legislatore, che sceglie di rimettere al richiedente la dichiarazione circa la consi del reddito conseguito nell’annualità di riferimento, indipendentemente dalla disponibili documentazione attestante l’importo, introduce, tuttavia, una distinzione fra il cit dell’Unione europea e quello extra comunitario.
Per il primo, infatti, è prevista unicamente l’autocertificazione del reddito, per il s invece, è richiesta la produzione di una certificazione dell’autorità consolare competen attestante la veridicità della comunicazione sui redditi prodotti all’estero. La diversi disciplina si giustifica in ragione della possibilità di verifica delle condizioni redditua dell’Ufficio finanziario che, ai sensi dell’art. 98, deve, successivamente all’ammissio beneficio, provvedere all’accertamento, attraverso l’anagrafe tributaria -e, ove necessar attraverso l’indagine della Guardia di Finanza- dell’esattezza del reddito dichia dall’interessato.
E’ chiaro che un simile controllo posteriore all’ammissione non è facilmente realizzabile i redditi prodotti all’estero dal cittadino non comunitario, sicché è previsto che egli si
dimostrarne documentaInnente la consistenza, a mezzo della produzione della certificazione consolare unitamente alla proposizione dell’istanza.
Siffatto modello procedimentale, che richiede allo straniero non comunitario di farsi ca della previa attestazione di veridicità della dichiarazione dei redditi prodotti al nondimeno, non esclude l’ammissione al beneficio nel caso di ‘impossibilità’ di presentare det documentazione, stabilendo che essa possa essere sostituita da una ‘dichiarazione sostitutiv di certificazione (art. 94, comma 2).
Ora, deve ritenersi che per “impossibilità” debba intendersi ogni eventualità che impedis di corredare l’istanza con la certificazione consolare, sia perché la domanda formula all’autorità statuale prima dell’istanza di ammissione al patrocinio non abbia trovato risp sia perché il tempo necessario per ottenerla si profili comunque incompatibile con l’urgenza assicurare tempestivamente la difesa di fiducia nel procedimento in cui l’interessat coinvolto.
Una simile lettura, infatti, è coerente al principio di cui all’art. 6 CEDU per l’accusato non solo ha diritto ad avere un difensore di sua fiducia e, se non ha i mezzi retribuirlo, di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato ma quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa , condizione quest’ultima intrinsecamente connessa con la tempestiva ammissione del non abbiente al patrocinio a spese dello Stato.
Dunque, l’impossibilità -intesa nel senso appena precisato- di provvedere alla produzion della certificazione consolare a corredo dell’istanza di ammissione, parifica gli adempim imposti per la formulazione della domanda al cittadino extra comunitario a quelli imposti cittadino comunitario, rimettendo per entrambi alla fase successiva all’ammissione la verif della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla con reddituale, fatto salvo, nella fase decisoria, il ricorso all’esercizio dei poteri istruttor Fiudice (art. 96) in ordine all’approfondimento sulla compatibilità del tenore di v richiedente con i redditi dal medesimo dichiarati.
1.2 Nel caso di specie, la richiesta di certificazione consolare è stata trasmessa solt cinque giorni prima del deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio; e in e come logicamente ritenuto nel provvedimento impugnato, risulta intempestiva, atteso che l’Autorità investita della richiesta non avrebbe comunque potuto esitarla in tempo utile, st l’intervallo di tempo pari a soli cinque giorni, evidentemente inidoneo a qualsivoglia ver sulla consistenza reddituale.
Né, d’altro canto, sono stati prospettati elementi utili a dimostrare che il ricorre abbia potuto anticiparne la trasmissione, essendo stato dedotto solo il collegamento con data di nomina del difensore di fiducia a ridosso dell’udienza, che di per sé non spi l’impossibilità di premunirsi della certificazione, o quantomeno di attivarsi per tempo al poterla ottenere.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
NOME ridi rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle —–spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 novembre 2024 Il consigliere estensore Il NOME