Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4182 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/05/1996
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dall’Avv. NOME COGNOME NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME avverso il decreto di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 22/06/2023 dalla medesima Corte, con il quale era stata rispettivamente rigettata e dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel proc. n.29225/21 R.G.N.R. 7401/21 R.G.A., nel quale lo stesso è imputato con nomina dell’Avv. NOME COGNOME quale difensore. La pronuncia di inammissibilità è motivata dal difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l’opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell’istanza.
L’avv. NOME COGNOME quale sostituto processuale ex art.102, comma 1, cod. proc. pen. dell’Avv. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorso sarebbe proponibile solo dall’interessato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondatamente proposto.
Va, in primo luogo, rilevata l’incompetenza funzionale del collegio a delibare l’opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, trattandosi di competenza riservata ad ufficio monocratico ai sensi dell’art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 (Sez. U, n. 6816 del 30/01/2007, COGNOME, Rv. 235345 – 01).
Inoltre, l’art. 99 d.P.R. n.115/2002, stabilisce, sempre al terzo comma, che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai decreti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato. Attualmente la disciplina di riferimento è offerta dall’art. 14 d. Igs. 1 settembre
2011, n.150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando all’art. 702 bis e segg. cod. proc. civ., ovverosia al procedimento sommario di cognizione introdotto con l’art. 51 legge 18 giugno 2009, n.69 con l’obiettivo di definire la lite con rapidità, in ragione della più meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272180).
4. L’originario procedimento richiamato dall’art. 99 del d.P.R. cit. era in precedenza disciplinato dall’art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794, che introduceva un giudizio improntato alla sommarietà e alla difesa anche personale dell’interessato; in relazione a tale giudizio le Sezioni Unite penali (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228118) avevano precisato che gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentivano di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» desumendone la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina d processo penale di cui agli art. 548 e ss. cod. proc. pen. La pronuncia delle Sezioni Unite, richiamando i principi desumibili dagli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni, aveva ritenuto che al difensore fosse riconosciuta, anche in relazione al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la titolarità di una impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato, esercitabile pertanto in sede d opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. La pronuncia delle Sezioni Unite si inscriveva in un sistema in cui la procedura era disciplinata da due norme: l’art. 28 legge n.794/42, che prevedeva genericamente che, ove l’interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all’art. 633 segg. cod. proc. pen. (evidentemente riferibile al solo procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato), avrebbe ‘dovuto proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo; l’art. 29 del medesimo testo normativo, che dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l’art. 92 cod. proc. civ., e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. E, proprio in
considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il più alto consesso di legittimità aveva ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo subprocedimento potesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità.
Successivamente all’entrata in vigore del d. Igs. n.150/2 GLYPH risultano emesse da questa Sezione due sentenze (Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, COGNOME Rv. 277420; Sez.4, n.15197 del 1/02/2017, Diop, n.m.) in cui si è affermato che, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99 TU spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002, si possa ritenere bastevole la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art. 122 cod.proc.pen., richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza COGNOME la quale ha assicurato al difensore un potere autonomo di impugnazione nel procedimento di cui si tratta. In un’altra pronuncia (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 274908), si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell’accessorietà della prima controversia al processo penale.
A seguito del mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase innpugnatoria, occorre dunque ribadire quanto già enunciato in Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME Rv. 283018 01 e in ulteriori pronunce (Sez. 4, n.36155 del 12/09/2024, 3ah, non mass.), ossia che il principio espresso dalla sentenza COGNOME è tuttora valido. Nella attuale vigenza dell’art. 14 d. Igs. 1 settembre 2011, n.150, che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., continuano ad applicarsi a tale fase, ove inerente a istanza che si inserisce nel procedimento penale, le regole procedurali dettate dal codice di rito penale. Deve, dunque, riconoscersi al difensore quell’autonomo potere innpugnatorio che trae origine, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99 cod. proc. pen.).
Il Collegio ritiene di confermare tale orientamento interpretativo, osservando anche che il richiamo presente nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che, per il procedimento di cui si tratta, si debba tenere conto della natura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria». Ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, con i principi desumibili dal combinato disposto degli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono «una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo» (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME, in motivazione).
Dato il rilievo pregiudiziale dell’incompetenza funzionale della Corte di appello, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15 gennaio 2025
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