Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40208 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCURATO NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 13 marzo 2025, non avendo l’interessato allegato la documentazione richiesta, dichiarava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presentata da NOME COGNOME nel procedimento penale n. 5609/22 R.G.T.
A seguito di opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il Tribunale di Palermo con sentenza del 18/06/2025, ammetteva NOME COGNOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con effetti decorrenti dal 22.03.2025 ossia non dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza bensì dalla data di proposizione del ricorso con il quale erano stati allegati i documenti oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del dibattimento, e liquidava al difensore i compensi professionali del giudizio di opposizione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 76, 82 e 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché la sentenza impugnata, pur riconoscendo il diritto all’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, faceva decorrere irragionevolmente gli effetti del beneficio dalla data di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione (22.03.2025) e non dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza (20.10.2024), contravvenendo al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, anche se avvenuta a seguito di opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, retroagisce alla data RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria (Sez. 2, n. 6888/2025 del 14 marzo 2025; Sez. 4, n. 13912/2019; Sez. 4, n. 42058/2012).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e segnatamente contraddittorietà e carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella Parte in cui, da un lato, limitava l’efficacia del beneficio alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione (ex nunc) e, dall’altro, liquidava gli onorari per l’attività difensiva svolta anteriormente nella fase di opposizione (pagg. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Richiama il ricorrente giurisprudenza di legittimità secondo cui gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato decorrono retroattivamente dalla data RAGIONE_SOCIALEa prima richiesta, anche se accolta solo in sede di opposizione e
che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva svolta in sede di opposizione implica il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa retroattività del beneficio sul punto (Sez. 4, n.13912/2019).
La difesa ha poi presentato in Cancelleria, ai sensi e nei termini di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., tre motivi nuovi di ricorso.
Con il primo motivo, il difensore lamenta nuovamente violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l’illegittima valutazione RAGIONE_SOCIALEa composizione del nucleo familiare monocomponente ai fini RAGIONE_SOCIALEa limitazione degli effetti temporali del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Con il secondo motivo, il difensore lamenta violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e segnatamente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per omessa applicazione del principio del contraddittorio nella valutazione degli effetti temporali RAGIONE_SOCIALE‘ammissione.
Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l’illegittima creazione di una presunzione non prevista dalla legge per la limitazione degli effetti retroattivi.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Va premesso che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Decorrenza degli effetti), «Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi».
Ai sensi, poi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Contenuto RAGIONE_SOCIALE‘istanza), «Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio RAGIONE_SOCIALE‘ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. »
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza RAGIONE_SOCIALEa previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe produzioni documentali RAGIONE_SOCIALE‘interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che, in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha natura ordinatoria il termine eventualmente indicato dal giudice entro cui l’interessato deve provvedere al deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘istanza, in quanto il procedimento di ammissione ha natura flessibile e preordinata ad assicurare l’obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti (Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, Sannino, Rv. 283215 – 01).
La Corte ha, poi, chiarito che trattasi di principi di diritto più volte affermat da questa Corte di legittimità in forza dei quali il procedimento di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali RAGIONE_SOCIALE‘interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza (Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, Sannino, Rv. 283215 – 01).
La Corte di cassazione ha, peraltro, precisato che «il tempo impiegato dalla parte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsi in suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti RAGIONE_SOCIALE‘eventuale provvedimento di ammissione; effetti che, in base al combinato disposto degli artt. 79, comma 3, e 109 d.P.R. n. 115/2002, possono essere fatti decorrere, invece che dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, da quella RAGIONE_SOCIALEa produzione dei documenti richiesti».
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è conforme ai richiamati principi giurisprudenziali, esaustiva e coerente nel limitare la decorrenza degli effetti RAGIONE_SOCIALEa ammissione di NOME COGNOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla data del 22.03.2025 ossia dalla data di proposizione del ricorso con il quale erano stati allegati i documenti oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del dibattimento.
I tre motivi nuovi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili in quanto tardivi.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i motivi nuovi proposti a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780 – 01; Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Di, Rv. 286729 – 01).
E, nel caso in esame, i motivi aggiunti, spesi sulla illegittima valutazione RAGIONE_SOCIALEa composizione del nucleo familiare, sulla omessa applicazione del principio del contraddittorio nella valutazione degli effetti temporali RAGIONE_SOCIALE‘ammissione e sulla illegittima creazione di una presunzione non prevista dalla legge per la limitazione degli effetti retroattivi, non erano affatto contemplato nell’atto di appello e non potevano considerarsi uno sviluppo di alcuno degli originari motivi di appello, che riguardavano solo la decorrenza degli effetti RAGIONE_SOCIALEa ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato; di talché sono tardivi e quindi inammissibili.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue, altresì, la condanna del ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel presente giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistenti che liquida in complessivi euro 1.200,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel presente giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE resistenti che liquida in complessivi euro 1.200,00.
Così deciso il 07/11/2025.