Patrocinio a Spese dello Stato: la Cassazione Corregge il Tiro sulle Spese Legali
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, garantendo a tutti l’accesso alla giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto procedurale cruciale: a chi devono essere liquidate le spese legali quando la parte vincitrice è ammessa a tale beneficio? La risposta, come vedremo, è tanto semplice quanto rigorosa: allo Stato.
I Fatti del Caso: Una Svista nel Dispositivo della Sentenza
La vicenda trae origine da una sentenza della stessa Corte di Cassazione che, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, lo condannava alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile. Fin qui, nulla di strano. L’errore, però, si nascondeva nel dettaglio del dispositivo: la sentenza ordinava il pagamento di circa 3.686,00 euro direttamente in favore della parte civile.
Il problema? La parte civile, come documentato durante il processo, era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Questo dettaglio, omesso per una svista materiale nel provvedimento, cambia radicalmente il destinatario del pagamento.
Di conseguenza, la parte civile ha presentato un’istanza per la correzione dell’errore materiale, chiedendo che la condanna al pagamento venisse disposta non a suo favore, ma a favore dello Stato.
La Procedura Corretta per il Patrocinio a Spese dello Stato
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, riconoscendo la presenza di un mero errore materiale. La Corte ha chiarito che l’omissione della corretta statuizione sulle spese, quando è presente un’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituisce un’operazione “meramente tecnico-esecutiva”.
Il collegio ha quindi disposto la correzione della precedente sentenza. La nuova formulazione stabilisce che l’imputato è condannato a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile, ma che tale somma, da liquidarsi con un decreto separato dalla Corte d’Appello competente, deve essere pagata direttamente allo Stato, in base a quanto previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
Le Motivazioni della Correzione
La motivazione dietro questa decisione è logica e coerente con la natura stessa del patrocinio a spese dello Stato. Quando un cittadino viene ammesso a questo beneficio, è lo Stato ad anticipare le spese per la sua difesa. Di conseguenza, se la parte ammessa al patrocinio risulta vincitrice e ottiene una condanna della controparte alla rifusione delle spese, il diritto a riscuotere tali somme spetta allo Stato, che deve così recuperare quanto anticipato.
Ordinare il pagamento direttamente alla parte civile creerebbe un ingiustificato arricchimento per quest’ultima, che riceverebbe una somma per coprire costi che, di fatto, non ha sostenuto. La correzione disposta dalla Cassazione non è dunque un cambio di opinione nel merito, ma un ripristino della corretta procedura legale, assicurando che le norme sul patrocinio statale siano applicate correttamente.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione Procedurale
Questa ordinanza, pur risolvendo un caso specifico, ribadisce un principio di portata generale: la precisione nella redazione dei provvedimenti giudiziari è essenziale per il corretto funzionamento della giustizia. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è progettato per garantire il diritto di difesa, non per creare occasioni di profitto. La decisione della Cassazione assicura che questo principio venga rispettato, riallineando la forma della sentenza alla sostanza del diritto e garantendo che le finanze pubbliche, anticipate per assicurare la giustizia, vengano correttamente rimborsate dalla parte soccombente.
Cosa accade se una sentenza ordina per errore il pagamento delle spese legali direttamente alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato?
La sentenza contiene un errore materiale che può e deve essere corretto. La parte interessata può presentare un’istanza di correzione affinché il pagamento venga disposto, come per legge, in favore dello Stato.
Perché le spese legali, in caso di patrocinio a spese dello Stato, vengono pagate allo Stato?
Perché è lo Stato ad aver anticipato i costi per l’assistenza legale della parte non abbiente. La condanna alla rifusione delle spese serve quindi a rimborsare l’Erario per le somme già versate, e non ad arricchire la parte che ha beneficiato del gratuito patrocinio.
Come viene gestita la correzione di un errore di questo tipo dalla Corte di Cassazione?
La Corte tratta il procedimento in modo semplificato, detto “de plano”, senza necessità di un’udienza pubblica. Valutati gli atti, se l’errore è evidente, emette un’ordinanza che dispone la correzione del provvedimento originale, con conseguente annotazione sulla sentenza stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20503 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA – parte civile per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 4362/2024 pronunciata all’esito dell’udienza 27 ottobre 2023 nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME procedimento trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa all’udienza del 27/10/2023, la Corte di cassazione, Seconda sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condannava, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spes sostenute nel giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, odierno ricorrente, liquidando complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge.
Con il ricorso si evidenzia che la parte civile nel corso dell’udienza aveva deposi memoria conclusionale e nota spese evidenziando (circostanza documentata) di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si chiede pertanto la correzione della sentenza con l’ordine di pagamento a favore dello Stato delle somme ingiunte.
La Corte non può che prendere atto di un tanto e, verificatane la correttezza per mezzo dell’esame degli atti, disporre la correzione nei termini indicati nel dispositivo, con conseg annotazione del provvedimento in calce all’originale. Infatti, l’omissione della conda dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei termini ri costituisce un’obbligatoria conseguenza di carattere accessorio della sentenza, e che l
correzione è necessitata «in quanto ai fini dell’integrazione è necessaria un’operazio meramente tecnico esecutiva» (Sez. 5, n. 14896 del 2010, COGNOME, mm.; cfr., anche, Sez. U, n. 7945 del 31 gennaio 2008, COGNOME, Rv. 238426).
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza n.4362 pronunciata da questa Corte in data 27/10/ 2023 nel senso che laddove è scritto nel dispositivo “condanna inoltre l’imputato alla rifusione d spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge” deve invece leggersi, in sostituzion “condanna l’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio della parte civ COGNOME NOME, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidat dalla Corte di appello di Catania con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/200 disponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 110/3 medesimo decreto”. Manda la cancelleria per le annotazioni.
Il President
Così deciso, in Roma il 4 Aprile 2024 Il Con gliere rela ore