Patrocinio a Spese dello Stato: La Cassazione Corregge l’Errore sulla Liquidazione delle Spese
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardante la liquidazione delle spese legali quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Con un’ordinanza di correzione di errore materiale, i giudici supremi hanno ribadito un principio cruciale: le somme liquidate non vanno alla parte privata, ma direttamente allo Stato. Questa decisione, sebbene di natura procedurale, ha importanti implicazioni pratiche per la corretta gestione delle spese processuali.
Il Caso: Un Errore Materiale nella Sentenza
La vicenda trae origine da una sentenza della stessa Corte di Cassazione che, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, lo aveva condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile costituita. Tuttavia, nella stesura del dispositivo, i giudici avevano commesso un errore materiale: non avevano considerato che la parte civile era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Di conseguenza, la condanna al pagamento era stata erroneamente disposta a favore del privato cittadino, anziché dell’Erario, che si era fatto carico dei costi della sua difesa. Rilevata la svista, la Corte è intervenuta d’ufficio per emendare il proprio provvedimento.
La Procedura di Correzione e il principio del patrocinio a spese dello Stato
La Corte ha applicato la procedura semplificata di correzione dell’errore materiale, prevista dagli articoli 130 e 625-bis del codice di procedura penale. Questo iter, noto come rito de plano, consente di modificare rapidamente i provvedimenti giudiziari affetti da palesi errori che non intaccano il contenuto decisionale della sentenza.
Il cuore della decisione si basa sul meccanismo del patrocinio a spese dello Stato. Quando una parte processuale ottiene questo beneficio, è lo Stato ad anticipare le spese per la sua difesa. Di conseguenza, se la controparte viene condannata alla rifusione di tali spese, il pagamento deve essere effettuato in favore dello Stato stesso, che in questo modo recupera le somme anticipate.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5464/2020). Secondo tale principio, quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che condanna l’imputato alla rifusione delle spese deve disporre che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Inoltre, la liquidazione dell’importo non spetta alla Corte di Cassazione, ma deve essere rimessa al giudice di merito, il quale provvederà con un apposito decreto di pagamento. L’errore della precedente sentenza consisteva proprio nell’aver ignorato queste regole, disponendo un pagamento diretto alla parte e provvedendo a una liquidazione che non le competeva.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma con chiarezza la corretta procedura da seguire in materia di liquidazione delle spese legali in presenza del patrocinio a spese dello Stato. Le implicazioni pratiche sono rilevanti: l’imputato soccombente sa di dover versare le somme dovute all’Erario e non al privato. Allo stesso tempo, si garantisce che lo Stato possa recuperare le risorse pubbliche impiegate per assicurare il diritto di difesa ai non abbienti. La correzione, disposta con procedura snella, assicura la coerenza del sistema e il rispetto delle norme che regolano l’assistenza legale gratuita.
A chi vanno pagate le spese legali se la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato?
Le spese devono essere pagate in favore dello Stato e non direttamente alla parte civile, in quanto è lo Stato ad aver anticipato i costi della difesa.
Cosa succede se una sentenza ordina per errore il pagamento delle spese alla parte civile anziché allo Stato?
La sentenza può essere corretta attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale, che non richiede un nuovo giudizio ma permette di emendare la svista in modo rapido.
Chi liquida l’importo delle spese legali in caso di patrocinio a spese dello Stato?
La liquidazione dell’importo esatto delle spese viene rimessa al giudice di merito (in questo caso, la Corte di Appello), che emetterà un separato decreto di pagamento ai sensi della normativa vigente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 21023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
nel procedimento per la correzione d’errore materiale relativo al dispositivo della sentenza del 24/06/2022 della Corte di cassazi che ha pronunciato sul ricorso n. 1617/2022, proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto
che con la sentenza in epigrafe questa sezione della Corte di cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 novembre 2021, contestualmente condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difes favore della costituita parte civile NOME COGNOME e provvedendo alla l liquidazione;
che, per mero errore materiale, non si è considerato che la parte civile era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicché, correttamente, il pagamen andava disposto in favore dello Stato medesimo e la liquidazione andava rimessa al giudice di merito (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, R 277760-01);
Considerato
che, per emendare il provvedimento, può seguirsi la procedura di correzione errore materiale prevista dagli artt. 130 e 625-bis, comma 3, cod. proc. p assoggettata a rito de plano;
P.Q.M.
Visto l’art. 130 c.p.p., ordina la correzione dell’errore materiale del dis della sentenza di questa sezione n. 32931/2022 in data 24.06.2022, sostituen le parole da «inoltre» a «accessori di legge», con le seguenti «l’imputato rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud dalla parte civile COGNOME NOME ammessa al patrocinio a spese dello Stat nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con sepa decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/02, disponend pagamento in favore dello Stato». Manda la cancelleria per la annotazion sull’originale.
Così deciso il 06/03/2024