Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1828 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME MARTINSICURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con istanza dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, è stata richiesta a questa Corte la correzione della sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME dalla Sezione Quinta penale recante n. 5812 del 2018, all’udienza pubblica del 11/12/2017, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 novembre 2015, provvedendosi a inserire nel dispositivo la statuizione quanto all’anticipo delle spese a carico dello Stato, essendo la parte civile ammessa al patrocinio gratuito con decreto di ammissione del Tribunale di Fermo del 8 agosto 2006, allegato alla istanza. Con la predetta sentenza n. 5812/2018 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava COGNOME al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Con successivo provvedimento di correzione con ordinanza del 23 maggio 2018, n. 36204, il dispositivo della menzionata sentenza veniva corretto nel senso che veniva aggiunto quanto segue: «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel dalla parte civile in sede di legittimità, spese liquidate in euro 1.800,00, oltre accessori di legge».
Tanto premesso, deve evidenziarsi come con le conclusioni depositate in sede di giudizio di legittimità la parte civile rappresentava di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
A tal riguardo deve evidenziarsi come le Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De COGNOME, Rv. 277760 – 01, abbiano previsto che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.
Pertanto, avendo provveduto questa Corte alla correzione dell’errore in data 20 agosto 2018, procedendo invece alla quantificazione delle spese processuali dovute dall’imputato alla parte civile, come nel caso all’attenzione delle Sez. U De COGNOME si è incorsi in un errore materiale, in quanto la parte civile era stata ammessa al patrocinio erariale.
Le Sezioni Unite hanno osservato come si tratti di un errore materiale, in quanto inficia una statuizione accessoria, privandola di un contenuto obbligatorio.
A tal proposito vale rammentare quanto statuito dalle Sezioni Unite, per le quali, in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, là dove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426): «il dato peculiare è che quello che si ‘ricostruisce’ non è la volontà ‘soggettiva’ del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà ‘oggettiva’, da considerarsi (necessariamente) immanente nell’atto per dettato ordina mentale».
Proseguono Sez. U. COGNOME COGNOME nel ritenere che l’art. 130 cod. proc. pen. richieda esclusivamente che dall’errore non derivi la nullità dell’atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, cosicché è ammissibile la procedura di correzione purché l’integrazione dell’atto sia realizzabile mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale.
E’ quanto si verifica nel caso in esame, cosicché il dispositivo va quindi emendato eliminando la statuizione di liquidazione delle spese («condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, spese liquidate in euro 1.800
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oltre accessori di legge»), introdotta nel dispositivo della sentenza con ordinanza di correzione disposta da questa Corte il 23 maggio 2018. Tale statuizione va sostituita con quella che segue, in forza dei principi espressi da Sez. U. COGNOME: «condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato».
La cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Dispone la correzione della sentenza della Corte di cassazione n. 5812/2018 del 11 dicembre 2017 nei confronti di NOME COGNOME, mediante sostituzione all’espressione “condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, spese liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge”, introdotta nel dispositivo della sentenza con ordinanza di correzione disposta da questa Corte il 23 maggio 2018, di quella “condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato”.
Così deciso in Roma, il 17/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente