Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13540 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in SENEGAL il 03/04/1982
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del TRIBUNALE di Salerno
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 1 agosto 2024, con cu veniva respinta l’opposizione avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spe della Stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, sul presupposto che, alla stregu delle informazioni assunte dalla Guardia di Finanza, il reddito complessivo del nucleo familia a differenza da quanto esposto nella certificazioneiera superiore alla soglia legale prevista l’accesso al beneficio.
1.1 Con il primo e articolato motivo, censura l’ordinanza per violazione di legge e vizi motivazione. Dopo aver premesso che nello “stato di famiglia” erano indicati anche alt quattro connazionali”, evidenzia che già nella istanza di ammissione aveva sottolineato che rapporto di convivenza con altri immigrati era limitate alla condivisione di un appartame con altri soggetti che, come lui, non potevano permettersi singolarmente una abitazion esclusiva, limitandosi a condividere il pagamento di una quota del canone di locazione e spese condominiali, senza alcun vincolo di comunione dei rispettivi redditi.
Il ricorrente evidenzia che nel provvedimento impugnato era stata valorizzat erroneamente la risultanza del certificato di “stato di famiglia” per ritenere comprova circostanza della convivenza presso il medesimo indirizzo di tutte le persone indicate qu componenti del nucleo familiare, sulla base dell’accertamento consistito nella mer acquisizione del suddetto documento, dal quale emergerebbe che cinque soggetti, maschi adulti, provenienti dal Senegal, comporrebbero un nucleo familiare, nonostante l’assenza di indicazione di specifici vincoli familiari, affettivi o di consanguineità tra i predetti immi
Per altro, è notorio che all’interno del fenomeno sociale dell’emigrazione di citta extracomunitari in condizioni economiche disagiate, è frequente il ricorso ad un allog precario, in condivisione con altri lavoratori immigrati; così come è notorio che la domanda iscrizione, con cui il cittadino straniero richiede di essere inserito nel registro dell’an preordinata ad ottenere la residenza, le certificazioni utili per la permanenza in Itali l’accesso ai servizi territoriale ed al lavoro, essendo a tali fini indispensabili disponibilità di un alloggio nel comune di iscrizione.
Ne consegue che in tale contesto, i nuovi arrivati debbono quasi sempre fare affidamento su connazionali già residenti ed aventi la disponibilità di una abitazione, presso i aggregarsi.
Tutto ciò premesso, il certificato di stato di famiglia, valorizzato nell’ordinanza determinazione della soglia di reddito, non dimostra affatto l’esistenza di un nucleo famil convivente, formato da ascendenti e discendenti, da membri di unioni civili o da coppie
fatto, non essendo stato accertato quale dei cinque uomini potesse avere rapporti di relazion familiare affettiva con il richiedente.
Nell’istanza, per vero,era stato dichiarato che uno dei connazionali inseriti nello sta famiglia era effettivamente zio del richiedente, specificando che tale rapporto di parentela aveva comportato l’assunzione di reciproci obblighi di mantenimento.
Con un ulteriore argomento, evidenzia che l’istanza di ammissione al gratuito patrocini aveva effettivamente sollecitato la verifica in fatto della situazione realmente esistente indagine è stata completamente elusa, in ciò ravvisandosi violazione di legge e vizio motivazione.
Ha richiamato in proposito il principio espresso da Cassazione n. 36559/21, peraltro citat in ordinanza, secondo cui l’oggetto di indagine debba essere il dato della concreta convivenza da verificare alla stregua della realtà materiale, ragion per cui la prova della stessa non scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenien fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto.
Nel caso di specie, non risulta dimostrato che i cinque soggetti adulti, assoc esclusivamente sulla base dell’improbabile certificato di stato di famiglia, fossero indistintamente legati da qualsivoglia forma di vincolo familiare.
Tra l’altro il rigetto, fondato sulla predetta presunzione e sul mancato assolvime dell’onere della prova addossato alla parte richiedente, risulterebbe contrario a princi diritto secondo cui, al più, può pretendersi un onere di allegazione, a cui il richieden puntualmente adempiuto.
L’accertamento in fatto avrebbe permesso di verificare che l’abitazione indicata nello sta di famiglia non ha mai visto la continua compresenza di tutti e cinque i lavoratori immigrat questione, uno dei quali vive stabilmente a Faenza, mentre gli altri si spostano sul terri italiano stagionalmente, a seconda delle attività da svolgere.
Il ricorrente contesta l’inversione dell’onere della prova contenuto della stessa ordina nella quale si è affermato “che da alcun elemento documentale di fatto risulta, alla d dell’istanza, la temporaneità della convivenza di vari componenti la famiglia anagrafica, guisa da non far scaturire alcuna solidarietà o condivisione di reddito e risorse”.
Il provvedimento prima assume apoditticamente l’esistenza di una convivenza familiare, desumendola unicamente dalla certificazione anagrafica, per poi dolersi della mancata prova della temporaneità di tale convivenza non fornita dal proponente. In ciò, prosegue il ricorre si ravvisa una illogica inversione dell’onere della prova ‘ ‘ a carico della parte che formula l’istanza.
/-9 , 7 r, ttL Si GLYPH t3iLpertanto che i giudici hanno mancato di compiere gli opportuni accertamenti di fatto ai sensi dell’articolo 96, comma 2, d.p.r. 115/02, per valutare l’effettivo tenore di condizioni personali e patrimoniali, l’effettività della convivenza familiare e le economiche e i redditi di cui tener conto. Inoltre, gli stessi giudici non hanno neppure ind all’opponente, in via di richiesta di integrazione, la necessità di eventuali approfondim
salvo poi rimproverare all’istante, nel provvedimento di rigetto, di non aver fornito prove dimostrare la separazione effettiva delle risorse in capo ai soggetti indicati nello stesso st famiglia
1.2 Con il secondo motivo, censura l’ordinanza per violazione di legge in relazione regolamento delle spese, osservando che, diversamente da quanto previsto nel rito civile, i regolamento delle stesse non può essere operato dal giudice alla stregua dei criteri indic agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, ispirati al principio di soccombenza.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Va premesso che il ricorso per Cassazione, in subiecta materia, è consentito soltanto per violazione di legge (ex artt. 99 e 113 d.p.r. 115/2002).
Le Sezioni Unite hanno chiarito, con formulazione di portata generale, che nel concetto di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all’inosservanza di precise norm processuali.
Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizi legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) 606 cod. proc. pen. ( Sez . U., n 2 del 28-1-2004, COGNOME).
Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va escl la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, comma cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizional Sez.U.,n. 25080 del 28-5-2003, COGNOME, Rv. 224611).
Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisi minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talment scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, no infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pe dai difetti logici della motivazione (Cass. , Sez. 1, 10- 11-1993, COGNOME, Rv. 196361).
Nel caso di specie la motivazione non è mancante o apparente
Ai fini di una corretta interpretazione della norma applicata, è necessario evidenziare che il termine usato dalla legge è quello di “familiare” o di “componente della famiglia”.
Il termine, nella materia di cui trattasi, ha una sua specifica pregnanza, avend legislatore f voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare, al f riconoscere il beneficio in esame a colui che non può far fronte al costo economico della dife in un procedimento penale.
Non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solidarietà, equa distribuzione e partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fa gravare i contribuenti del costo della difesa di un cittadino che può fruire dell’ap economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale g consenta di accedere al beneficio.
Deve, dunque, ritenersi costituzionalmente orientata l’interpretazione che riferisc termine “familiare”, non solo a coloro che sono legati all’istante da vincoli di consanguinei comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono e contribuiscono al ménage familiare.
Quella che il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione -e quindi anche di revoca- al patrocinio a spese dello Stato è la situazione di fatto della convivenza.
Il primo elemento da prendere in considerazione, dunque, sono le risultanze anagrafiche (il c.d. “stato di famiglia”). Tuttavia, quanto alla prova di tale convivenza, poiché essa r una situazione di fatto e non di diritto, questa Corte di legittimità ha chiarito che n scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienz fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (così la già citata Sez. 4 19349/2005).
Il concetto di convivenza serve a tenere fuori dalla portata della norma i casi di m coabitazione del tutto temporanea e transitoria, quale, ad esempio, quella di chi os temporaneamente, per un breve periodo, un amico o un parente.
Orbene, nel caso che ci occupa, sono stati evidenziati plurimi elementi da cui desumere che la convivenza non fosse transitoria e occasionale.
Oltre alla risultanza anagrafica della comune iscrizione nel medesimo stato di famiglia, stato evidenziato che tre dei cinque soggetti avevano lo stesso cognome e uno di essi era stato indicato dallo stesso richiedente come suo zio. E’ poi pacifico, per averlo confermato lo ste ricorrente, che i conviventi partecipassero al pagamento di una quota del canone di locazione e alle spese condominiali, a riprova dell’apporto economico dei vari componenti del nucleo familiare alle spese legate alla convivenza.
A fronte delle predette risultanze fattuali, sulla base della quale era stato revoc beneficio (stante che il reddito complessivo era pari quasi al doppo della soglia ammissibilità), il Tribunale ha logicamente osservato che era certamente onere dell’opponente riuscire a superarle, provando la mera apparenza della convivenza.
Le logiche argomentazioni, ricavabili dalla lettura della decisione impugnata esaminat <11 sotto la lente dei motivi di ricorso, escludono che la motivazione del provv im,ento, po ritenersi del tutto apparente o mancante, e pertanto il motivo di certug ri GLYPH 11:) . u ò essere accolto, non ravvisandosi alcun vizio di violazione di legge per cui è consentito il ricorso.
Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, atteso che l’opposizione è stata rigettata e dunque non è ravvisabile alcuna ragione che possa giustificare il ric avverso il favorevole provvedimento di compensazione delle spese.
Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 novembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente