Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42187 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42187 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
NOME nato a SPILIMBERGO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME (DECEDUTA) nato a SPILIMBERGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste con sentenza del 30 giugno 2020, in riforma della sentenza di assoluzione del 18 maggio 2016 dal Tribunale di Pordenone, a seguito di appello del Pubblico Ministero, ha condannato i fratelli NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la madre NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 125 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 commesso in Pordenone il 2.12.2013, alla pena ritenuta di giustizia.
Il reato contestato è relativo alla falsa attestazione, nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata dagli imputati su indicati nell’ambito di cause avverso cartelle di pagamento dinnanzi alla Commissione Tributaria di Pordenone, della sussistenza delle condizioni di reddito, con riferimento all’anno 2012: in particolare ciasc::uno degli imputati aveva dichiarato di aver percepito nell’anno di imposta 2012 redditi pari a zero, quando invece era risultato che avevano tutti percepito redditi e che, di fatto, erano conviventi nell’abitazione di INDIRIZZO.
Avverso la sentenza il difensore degli imputati ha proposto ricorso con un unico atto formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il difensore osserva che la prima udienza davanti alla Corte di Appello di Trieste si era svolta il 2 maggio 2019, cui erano seguiti rinvii rispettivamente alle udienze del 19 novembre 2019, 5 marzo 2020, 21 maggio 2020 e 30 giugno 2020, per ripetuti difetti di notifica dei menzionati atti di appello All’udienza del 21 maggio 2020, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati indicati come liberi già assenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME come “non comparsi” e i difensori come non presenti. Tale udienza, tuttavia, si era aperta alle ore 11,10 e era stata chiusa alle ore 11,30, nonostante fosse stata originariamente fissata alle ore 9.00 e poi differita con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Trieste del 2 maggio 2020 alle ore 12.30′ così come indicato anche nel ruolo pubblicato sul sito internet della Corte. In tal modo non era stata consentita la partecipazione degli imputati e dei loro difensori e si era così prodotta una nullità assoluta dell’ordinanza del 21 maggio 2020 e della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva che la sentenza di condanna si era fondata sull’assunto che gli imputati avessero convissuto nell’abitazione sita in Spilimbergo (PN), INDIRIZZO, e che, dunque, i loro redditi andassero sommati, ma non si era confrontata con la sentenza di primo grado (in cui si era invece dato atto che tale circostanza non era stata
provata), con il contenuto della relazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in cui si era dato atto che gli imputati risiedevano in abitazioni diverse) e con la deposizione resa a dibattimento dal Mito della RAGIONE_SOCIALE COGNOME (che aveva chiarito che analogo procedimento aperto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ad analogo reato riferito alla stessa annualità si era concluso con sentenza di assoluzione).
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 1 settembre 2023, il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria con cui ha comunicato l’intervenuto decesso, in data 21 agosto 2023, di NOME COGNOME e ha insistito nei motivi di ricorso per gli altri ricorrenti e rile il decorso del termine di prescrizione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riferimento a NOME COGNOME, deceduta nelle more della celebrazione dell’udienza, deve essere dichiarata l’estinzione del reato ex art. 150 cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
I ricorsi degli altri ricorrenti devono essere dichiarati inammissibili.
Il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa GLYPH in relazione alla celebrazione dell’udienza in orario anteriore a quello fissato, è manifestamente infondato.
Invero dalla disamina degli atti relativi al processo in primo grado, a cui la Corte di Cassazione può accedere, essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” in relazione al quale la Corte è giudice anche del fatto (Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri Rv. 220092), emerge quanto segue:
GLYPH nel corso della prima udienza davanti alla Corte di Appello di Trieste, svolta il 2 maggio 2019, constatata la regolarità della notifica, era stata dichiarata l’assenza degli imputati; erano seguiti rinvii, rispettivamente alle udienze del 19 novembre 2019, 5 marzo 2020, 21 maggio 2020 e 30 giugno 2020, per ripetuti difetti di notifica degli atti di appello del Pubblico Ministero e del Procurator Generale;
-all’udienza del 21 maggio 2020, GLYPH NOME e NOME COGNOME erano stati indicati come liberi già assenti, NOME e NOME come “non comparsi” e i difensori come non presenti. Tale udienza, tuttavia, si era aperta alle ore 11,10 e si era chiusa alle ore 11,30, nonostante fosse stata originariamente fissata alle ore 9.00 e poi differita con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Trieste del 2 maggio 2020 alle ore 12.30: in tale occasione il Procuratore Generale aveva rinunciato al proprio appello e il processo era stato ancora rinviato per consentire a NOME COGNOME e NOME COGNOME di presentare appello incidentale;
all’udienza del 30 giugno 2020, comparso NOME NOME e revocata la dichiarazioni di assenza di quest’ultimo, le parti avevano proceduto alla discussione in esito alla discussione era stata pronunciata sentenza.
E’ principio pacifico quello secondo cui l’anticipazione dell’udienza rispetto all’orario prefissato determina una nullità assoluta, in quanto impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, COGNOME, Rv 271343; Sez. 5, Sentenza n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262676; N. 39843 del 2008 Rv. 241738 – 01, N. 46228 del 2008 Rv. 242053 – 01). Tuttavia nel caso in esame non si è prodotta, in concreto, alcuna lesione delle prerogative degli imputati e dell’esercizio del diritto di difesa, posto che alla udienza del 21 maggio 2020 non si è svolta attività, ma si è preso atto della rinuncia all’impugnazione dal parte del Procuratore Generale (ovvero di una situazione favorevole per la posizione degli imputati rispetto alla quale non avrebbero potuto avere alcuna interlocuzione) e all’udienza successiva del 30 giugno 2020, in esito alla discussione delle parti, è stata pronunciata sentenza. Il difensore, d’altronde, si è limitato ad affermare la nullità conseguente all’anticipazione dell’orario dell’udienza, ma non ha indicato quale pregiudizio concreto per la posizione degli imputati ne sia derivato.
Il secondo motivo, con cui è stata eccepita mancanza della cosidetta motivazione rafforzata, è manifestamente infondato. Deve rammentarsi, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, che “in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustific:are la riforma del provvedimento impugnato” (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, COGNOME, Rv. 231679). Tale affermazione è stata reiteratamente espressa dalla giurisprudenza
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successiva (Sez. n. 6, n. 10130 del 20/01/2015 Rv 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638) e ha portato così al consolidato orientamento per cui il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione del giudice di primo grado, pervenendo a una sentenza di condanna, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario, per non incorrere nel vizio di motivazione, che riesamini, sia pure in sintesi, il complessivo materiale probatorio vagliato dal primo giudice, dando conto delle ragioni dell’incompletezza e dell’incoerenza tali da giustificare la riforma della sentenza impugnata. In altri termini, in tal caso il giudcie deve dare compiuta indicazione delle ragioni in forza delle quali una determinata prova assume una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché adottare un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in mo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, a prescindere dalla rinnovazione dell’istruttoria, prevista dall’art:.603, comma 3-bis, cod.proc.pen (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P. Rv. 278056).
La Corte di Appello nella sentenza impugnata (pagg. 5 e 6) ha dato atto che gli imputati avevano dichiarato falsamente nella istanza di ammissione di aver percepito nell’anno di riferimento redditi pari a zero, quando in realtà NOME COGNOME aveva presentato dichiarazione con redditi fondiari (terreni e fabbricati) pur se con perdite di impresa e NOME COGNOME aveva dichiarato redditi assimilati a lavoro dipendente, da partecipazione in società e proprietà di terreni e fabbricati; ha rilevato che gli imputati avevano ereditato dal defunto NOME COGNOME cinque terreni e altri dodici immobili, sia pure non ancora passati in successione, fra cui l’abitazione di INDIRIZZO in cui in sede di presentazione dell’istanza solo NOME COGNOME e NOME NOME avevano dichiarato di risiedere; ha spiegato, a fronte del passaggio della sentenza di primo grado in cui si era affermato non essere stato provato che NOME COGNOME convivesse con i fratelli e la madre, che le indagini avevano consentito di accertare che nell’abitazione di INDIRIZZO di fatto risiedevano anche NOME COGNOME e NOME COGNOME e che anzi solo a quest’ultima erano intestate le utenze di luce e gas attive in quell’immobile, mentre NOME COGNOME nell’abitazione di INDIRIZZO ove formalmente risiedeva non aveva alcuna fornitura in essere: pur in presenza di piani distinti dello stesso stabile, la presenza di un unico contratto di fornitura valeva a dimostrare che gli imputati costituivano un unico nucleo famigliare convivente.
I giudici si sono confrontati anche con la deposizione resa da NOME COGNOME in altro procedimento (il cui verbale era stato acquisito in appello, su richiesta
dell’imputato NOME COGNOME) e hanno osservato che il teste aveva dato atto di aver preso visione di un documento mostratogli dalla difesa da cui risulterebbe una diversa residenza dell’imputato; non essendo stato prodotto nel presente processo tale documento – ha rilevato la Corte- non era possibile tenere in considerazione tale testimonianza e in ogni caso di era trattata di una mera valutazione da parte del teste.
La Corte di Appello, dunque, ha fondato la pronuncia di condanna sul rilievo incontestabile per cui gli imputati erano in realtà percettori di redditi e titolar beni non dichiarati e, attraverso l’esame del materiale probatorio, in divergenza dalla sentenza di primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente e dunque non censurabile, le ragioni per le quali era stata accertata anche la convivenza dei ricorrenti nell’abitazione di INDIRIZZO.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000,00 ciascuno, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME perché il reato è estinto per morte dell’imputata. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i medesimi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Salvato GLYPH