Patrocinio a Spese dello Stato: Non è un’Assicurazione Contro le Spese Processuali
Il Patrocinio a spese dello Stato è un istituto di civiltà giuridica che garantisce il diritto alla difesa a chi non può permetterselo. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che questo beneficio non è una garanzia totale contro ogni conseguenza economica di un processo. Il caso in esame riguarda un imputato che, pur essendo ammesso al gratuito patrocinio, si è visto condannare al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, contestava la sua condanna attraverso tre motivi di ricorso. Tuttavia, il suo tentativo di ottenere una revisione della decisione si è scontrato con un esito negativo: la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sul Patrocinio a Spese dello Stato
La Corte ha esaminato i motivi del ricorso, rigettandoli tutti. I primi due motivi sono stati giudicati generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. In sostanza, l’imputato non ha presentato nuovi e validi argomenti giuridici, ma si è limitato a ripetere censure già ritenute infondate.
Il punto cruciale, però, risiede nel terzo motivo. Il ricorrente sosteneva che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non dovesse essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza. La Cassazione ha respinto con fermezza questa tesi, qualificandola come ‘manifestamente infondata’ e cogliendo l’occasione per ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha fornito una spiegazione chiara e dettagliata del perché il gratuito patrocinio non esoneri dalle conseguenze economiche di un ricorso temerario o infondato. Il ragionamento si basa su tre pilastri fondamentali:
1. Natura del Patrocinio a Spese dello Stato: I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’ammissione al beneficio comporta unicamente un’anticipazione delle spese da parte dello Stato. Non si tratta di una cancellazione del debito. La regola generale secondo cui la parte soccombente (chi perde) deve pagare le spese processuali rimane pienamente operativa.
2. Recupero delle Spese da Parte dello Stato: Le spese processuali anticipate dallo Stato sono soggette a recupero nei confronti dell’imputato condannato, come previsto dall’art. 200 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. Pertanto, la condanna al pagamento delle spese è un atto dovuto che permette allo Stato di avviare le procedure per rientrare dei costi sostenuti.
3. Condanna alla Cassa delle Ammende: L’inammissibilità del ricorso comporta un’ulteriore conseguenza: la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La Corte, citando un proprio precedente (sentenza n. 24114 del 2016), ha ribadito che il patrocinio a spese dello Stato non protegge da questa specifica sanzione pecuniaria, che ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Infine, richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), la Cassazione ha sottolineato che la condanna alle spese e alla sanzione è giustificata quando il ricorrente ha agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, come nel caso di specie, dove i motivi erano generici e infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: il patrocinio a spese dello Stato è uno strumento essenziale per garantire l’accesso alla giustizia, ma non deve essere utilizzato in modo irresponsabile. Chi decide di impugnare una sentenza deve farlo con argomenti seri e fondati. In caso contrario, anche se ammesso al gratuito patrocinio, rischia di essere condannato non solo a rimborsare le spese processuali allo Stato, ma anche a versare una somma aggiuntiva alla Cassa delle Ammende. La decisione riafferma un principio di equilibrio: tutela del diritto di difesa, ma anche responsabilizzazione delle parti per evitare un abuso degli strumenti processuali.
Chi beneficia del patrocinio a spese dello Stato deve comunque pagare le spese processuali se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
Sì. L’ordinanza chiarisce che il patrocinio a spese dello Stato consiste in un’anticipazione delle spese da parte dell’erario, ma non elimina l’obbligo dell’imputato soccombente di pagare le spese processuali, che lo Stato potrà successivamente recuperare.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato protegge dalla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
No. In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, l’imputato può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, indipendentemente dal fatto che sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per quali motivi il ricorso è stato giudicato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano generici e riproponevano questioni già respinte, mentre il terzo motivo, relativo proprio alla non condanna alle spese in virtù del patrocinio, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44793 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44793 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in e pig rafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corre argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato / dovendosi, al riguardo, ribadire che l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stat comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l’anticipazione delle spese da parte del Stato, ma non incide sull’operatività della regola per cui l’imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali – le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. – né sulla sua eventuale condanna, in caso d inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, dep. 2017, Kaja, Rv. 270511);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere est
Il Presidente