Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8184 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8184 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME AMIN ABDELBADIE ABDELREHIM COGNOME nato il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ROMA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona RAGIONE_SOCIALE sostituta NOME COGNOME, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALEe note scritte del 05/09/2025, allegate per l’udienza cartolare del 16/09/2025, ritenendo che, con la stessa, la parte avesse inteso impugnare unicamente il provvedimento con il quale il Presidente RAGIONE_SOCIALE Sezione penale aveva trasmesso l’atto di opposizione al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione del predetto al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per i non abbienti in relazione a un processo penale a suo carico. Il giudicante, in particolare, ha ritenuto che l’atto impugnato avesse natura non decisoria, ma meramente organizzativa e interna all’ufficio, pertanto insindacabile e che la richiesta subordinata contenuta nelle note di udienza, con le quali l’istante aveva chiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione nel merito, fosse tardiva, tenuto conto del carattere sommario del rito (quello cioè semplificato di cognizione in base al combinato disposto di cui agli artt. 99 d.P.R. n. 115/2002 e 14 d. lgs. n. 150/2011) e RAGIONE_SOCIALE funzione RAGIONE_SOCIALEe note ex art. 127 ter cod. proc. civ., altresì rilevando che la legittimazione passiva nella specie è RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria e non del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, anche a voler eesaminare l’istanza come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, la stessa era comunque estremamente generica e, quindi, inammissibile anche sotto tale profilo.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso avverso la decisione, formulando quattro motivi e una richiesta preliminare di rimessione degli atti al Primo Presidente per l’assegnazione a una Sezione penale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (istanza sulla quale è intervenuto provvedimento del 01 dicembre 2025, con il quale il Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ha disposto che il procedimento in esame, erroneamente iscritto al registro generale civile e assegnato alla Seconda Sezione civile, fosse trasmesso alla cancelleria centrale penale per la trasmissione a questa sezione Quarta penale, tabellarmente competente, trattandosi di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002).
2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale per difetto radicale di motivazione in ordine alle questioni dedotte con l’atto di opposizione ex art. 99 cit.: il giudicante avrebbe esaminato unicamente l’istanza depositata il 01/07/2025, il cui oggetto era la trattazione RAGIONE_SOCIALEe opposizioni avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALEe richieste di ammissione al patrocinio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nel procedimento penale, laddove, nell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità, il giudice avrebbe riportato solo le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘istanza del 01/08/2025, ma non anche quelle RAGIONE_SOCIALE‘atto di opposizione con le quali si era
invocata la revoca del decreto di rigetto e l’ammissione RAGIONE_SOCIALE‘istante le beneficio di che trattasi. Lo scopo RAGIONE_SOCIALE‘istanza del 01/08/2025, continua il deducente, sarebbe stato unicamente quello di scongiurare la trasmissione al giudice civile, il giudicante avendo, nella specie, omesso di compulsare il fascicolo cartaceo, limitando l’esame a quello telematico, erroneamente digitalizzato dalla cancelleria, con conseguente violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato. Di conseguenza, nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, non si rinverrebbe, secondo il deducente, alcun cenno agli argomenti sviluppati nell’istanza ex art. 99 cit., con conseguente omessa valutazione di stessi.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto l’abnormità funzionale del provvedimento di assegnazione del procedimento al giudice civile, ciò avendo determinato l’impossibilità di prosecuzione nelle forme di legge, dovendo trovare applicazione, nella specie, le regole del processo penale. L’organo giudiziario funzionalmente competente, nella specie, non ha decisio sull’opposizione, instradando la trattazione RAGIONE_SOCIALE‘affare su un percorso erroneo con pregiudizio per l’interessato, i cui atti sarebbero stati valutati alla stregua RAGIONE_SOCIALEe regole processualcivilistiche, pregiudizio non altrimenti eleiminabile se non con l’annullamento del provvedimento adottato.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge, sia con riferimento al difetto radicale di motivazione, che avuto riguardo alle norme di cui agli artt. 79, e 94, comma 2, d.P.R. n. 1125/2002, per non avere il giudice considerato che l’autocertificazione dei redditi esteri è da sola sufficiente ad assolvere l’obbligo di cui all’indicato combinato disposto. Nella specie, come precisato nel ircorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, l’imputato aveva corredato l’istanza di ammissione al beneficio depositata il 10/07/2025 con la richiesta di cerificazione rivolta il 27/06/2025 all’autorità consolare competente, rimasta tuttavia priva di riscontro, cosicché aveva provveduto con autocertificazione sostitutiva, con la quale aveva dichiarato che il reddito all’estero era pari a zero, allegando la richiesta rivolta all’autorità consolare e rimasta senza riscontro. Sul punto,, secondo il deducente, la discrezionalità riconosciuta al giudice riguarderebbe solo la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di ottenere la certificazione consolare in un tempo utile a presentare l’istanza, non potendo farsi carico all’interessato dei tempi RAGIONE_SOCIALE risposta consolare.
2.4. Con il quarto motivo, infine, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancanza radicale di motivazione, non avendo il decidente considerato le ragioni addotte dalla difesa a contestazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta incertezza sulle generalità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, nonostante l’allegazione di passaporto egiziano valido e di un certificato di attribuzione del codice fiscale.
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE si è costituita per il RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso, con il quale ha, in via principale, chiesto la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso, in subordine, a declaratoria di difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale, in persona RAGIONE_SOCIALE sostituta NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre, essendo fondato il secondo, assorbente motivo.
In via preliminare, deve precisarsi che, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio, l’erronea individuazione del legittimato passivo (nella specie, il RAGIONE_SOCIALE in luogo del RAGIONE_SOCIALE) non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest’ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione (Sez. 4, n. 44913 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285326 – 01; Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, COGNOME, in motivazione).
Ciò posto, muovendo dalla premessa che la competenza fissata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è di tipo funzionale, essendo pacifico il principio che essa spetta al presidente del tribunale o RAGIONE_SOCIALE corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto opposto (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270851 01; n. 24410 del 24/06/2025, COGNOME, cit., in motivazione), va precisato che questa stessa Sezione ha già riconosciuto l’abnormità del provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta avverso il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio RAGIONE_SOCIALE controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l’impossibilità
di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908 – 01).
Infatti, il rinvio operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, COGNOME, Rv. 288077 – 01; n. 9459 del 06711/2024, Noia, Rv. 287549 – 01; n. 28385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424 – 01).
Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato con rinvio al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio, giudice al quale va demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così è deciso, 04/02/2026.
La Consigliera est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME