Patrocinio a Spese dello Stato: La Cassazione Chiarisce il Rimborso delle Spese Legali
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come gratuito patrocinio, è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento che garantisce a tutti l’accesso alla giustizia, indipendentemente dalle proprie capacità economiche. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su un aspetto procedurale cruciale: la destinazione delle spese legali quando la parte vincitrice è ammessa a tale beneficio. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione presentato da alcuni imputati, dichiarato inammissibile. In seguito a tale decisione, la Corte aveva condannato gli stessi imputati a rimborsare le spese legali sostenute dalle parti civili costituite nel processo. Tuttavia, nella stesura del dispositivo, era stato commesso un errore materiale: non si era tenuto conto del fatto che le parti civili fossero state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il difensore delle parti civili ha quindi richiesto la correzione di tale errore, evidenziando che, in questi casi, le somme liquidate non devono essere versate direttamente ai suoi assistiti, bensì allo Stato, che si è fatto carico delle spese legali.
La Decisione della Corte e il Patrocinio a Spese dello Stato
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, riconoscendo la presenza di un errore materiale nel dispositivo della precedente sentenza. I giudici hanno quindi disposto la correzione, modificando la parte relativa alla condanna alle spese.
La nuova formulazione chiarisce che gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, ma precisa che queste ultime sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, il pagamento non deve essere effettuato in favore delle parti private, ma direttamente allo Stato. La quantificazione esatta di tali spese, inoltre, viene demandata alla Corte d’Appello competente, che provvederà con un separato decreto di pagamento.
Le Motivazioni della Correzione
La motivazione alla base della correzione è intrinseca alla natura stessa del patrocinio a spese dello Stato. Quando un cittadino viene ammesso a questo beneficio, è l’Erario ad anticipare le spese per la sua difesa legale. Ne consegue che, in caso di vittoria con condanna della controparte alla rifusione delle spese, il diritto a riscuotere tali somme spetta allo Stato, che in questo modo recupera quanto anticipato. La sentenza originaria, disponendo il pagamento a favore delle parti civili, avrebbe creato un ingiustificato arricchimento per queste ultime, che non avevano sostenuto alcun costo.
La correzione, quindi, non modifica la sostanza della decisione (la condanna alle spese a carico degli imputati soccombenti), ma ne rettifica correttamente il beneficiario finale, allineando il dispositivo alla normativa vigente, in particolare agli articoli 82 e 83 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa decisione, sebbene si configuri come una semplice correzione di errore materiale, ribadisce un principio fondamentale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Essa serve come promemoria per tutti gli operatori del diritto sull’importanza di verificare sempre lo status delle parti processuali. La condanna alle spese in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio deve sempre essere disposta con pagamento diretto allo Stato. Questa pronuncia assicura la corretta applicazione delle norme, evita indebiti arricchimenti e garantisce che il meccanismo del patrocinio a spese dello Stato funzioni in modo efficiente, permettendo all’Erario di recuperare le somme anticipate quando possibile.
Chi deve pagare le spese legali se la parte civile vincitrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato?
Le spese legali devono essere pagate dalla parte soccombente (in questo caso, gli imputati) direttamente in favore dello Stato, e non alla parte civile. Lo Stato, infatti, ha anticipato i costi della difesa.
Cosa succede se una sentenza omette di considerare che una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato?
Si verifica un errore materiale che può essere corretto. La parte interessata può chiedere la correzione del provvedimento affinché il dispositivo specifichi che il pagamento delle spese liquidate deve essere eseguito a favore dello Stato.
Come viene determinata la somma da liquidare per le spese legali in caso di patrocinio a spese dello Stato?
La sentenza specifica che l’importo sarà liquidato dalla Corte d’Appello competente con un separato decreto di pagamento, in conformità con gli articoli 82 e 83 del D.P.R. 115/2002.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME COGNOME nato a CROTONE il 08/05/1959 dalla parte civile NOME COGNOME nato a STRONGOLI il 03/12/1952
nel procedimento a carico di:
NOME NOME nato a Cariati il 18/06/1984 COGNOME NOME nato in Germania il 11/06/1971 NOME nato a Ciro’ Marina il 20/08/1971 NOME nato a Vibo Valentia il 05/08/1978
avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di Cassazione.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, tempestivamente depositata, concludeva per la correzione dell’errore materiale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo relativo al proc. n. 9409/2025 con il quale venivano dichiarati inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME dato che nel disporre la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili istanti non era stato considerato che le stesse erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il Collegio, preso atto dell’errore segnalato d ispone la correzione del dispositivo relativa al ricorso n. 64092025 del 14 maggio 2025 nei seguenti termini: dopo le parole «nel presente giudizio» deve essere scritto «dalle parti civili NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 ed 83 d.P.R. n. 115 del 2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P. Q. M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza relativa al ricorso NRG 6409/25 deliberata il 14 maggio 2025 riportato sul ruolo d’udienza, nel senso che le parole da «condanna, inoltre, gli imputati» fino a «in favore dello Stato» siano sostituite dalle seguenti «condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d’appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli articoli 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, il giorno 11 luglio 2025.