Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39728 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39728 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRASOV (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con provvedimento del 1° marzo 2023 il Tribunale di Teramo ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE di NOME. La revoca è stata disposta sulla base di una nota della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla quale emergeva che il nucleo familiare del quale NOME fa parte aveva percepito, nell’anno 2020 un reddito pari ad C 15.097,68 e, quindi, erano stati superati i limiti previsti per l’ammissione al beneficio dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Nel decreto di revoca si fa riferimento anche ai redditi percepiti nell’anno 2021 indicandoli in C 21.868,61.
Per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME ha proposto ricorso contro il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 113 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è stato proposto il 3 aprile 2023 a fronte di un provvedimento depositato il 14 marzo 2023 ed è pertanto tempestivo.
Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 76 d.P.R n. 115/02 esponendo:
che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE è datata 12 maggio 2021;
che, a quella data, NOME COGNOME (padre del ricorrente ed unico percettore di reddito del nucleo familiare) aveva già ricevuto il CUD attestante i redditi relativi all’anno 2020 e questi redditi sono stati indicati nell’autocertificazi allegata all’istanza, sicché, ai fini della revoca, non rileva l’anno di imposta 201 (al quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva fatto riferimento nella richiesta);
che la nota dell’RAGIONE_SOCIALE richiamata dal provvedimento di revoca fa riferimento ai redditi 2019 e ai redditi 2020, ma non ai redditi 2021 sicché l’indicazione contenuta nel provvedimento impugnato dell’importo di questi redditi (C 21.868,61) è frutto di errore materiale trattandosi di un dato non «rinvenibile in alcun atto processuale»;
che, nell’indicare in C 15.097,68 i redditi percepiti da NOME COGNOME nell’anno 2020, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha tenuto conto del reddito complessivo non epurato dagli “oneri deducibili” che avrebbe invece dovuto detrarre ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (in base al quale I reddito imponibile è costituito dalla somma dei redditi posseduti «al netto degli oneri deducibili» indicati nell’articolo 10 del medesimo decreto).
La difesa sostiene che, al netto degli oneri deducibili, il reddito imponibile del nucleo familiare di cui il ricorrente faceva parte nell’anno di imposta 2020 era costituito solo dalla pensione del padre convivente, NOME COGNOME, ed era pari ad C 9.800,00. Sostiene inoltre che, nell’anno di imposta 2021, NOME COGNOME
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NOME ha percepito un reddito di C 499,00 al quale deve sommarsi il reddito imponibile percepito dal padre NOME COGNOME (pari ad C 9.80D,00), sicché, anche nel 2021, il reddito imponibile del nucleo familiare non era superiore ai limiti previsti dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (all’epoca pari ad C 11.746,68, elevato di C 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare).
Con memoria scritta del 19 luglio 2023 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che, ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE, rileva ogni componente di reddito, imponibile o no. Ha richiamato in tal senso il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale «nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE non deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALE detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR» Sez. 4, n. 22299 del 15/04/2008, Ianni, Rv. 239893 e Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 250700).
4. Il ricorso è infondato.
5. Quando indica le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE, l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 non fa riferimento soltanto al «reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione ma anche ai «redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».
Investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE per i non abbienti), “nella parte in cui limita ai familiari conviventi e non familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella diversità di residenza anagrafica, la determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio pubblico”, con la sentenza n. 382 del 1985, la Corte costituzionale ha affermato che nessuna disparità di trattamento era ravvisabi!e atteso che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE nella nozione di reddito, «devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga», e nulla esclude la possibilità di computare «come redditi direttamente imputabili all’interessato richiedente, contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati».
Con la successiva sentenza 144 del 1992, la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che «non v’è nella legge n.217 del 1990, un’ineludibile
corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell’integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali» e ha concluso che nessun profilo di illegittimità costituzionale può essere ravvisato per il fatto che, ai f dell’ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE, sia attribuita rilevanza anche a redditi che non sono stati assoggettati ad imposta «vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione».
6. Con le pronunce citate, la Corte costituzionale ha fornito un autorevole avallo all’indirizzo interpretativo, prevalente nella giurisprudenza di legittimit secondo il quale «nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE non deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALE detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR (Sez. 4, n. 22299 del 15/04/2008, [annì, Rv. 239893; Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, COGNOME‘ Rv. 250700; Sez. 4, n. 19751 del 21/01/2015, Morganti, Rv. 263480). Un indirizzo interpretativo che trova fondamento nella ratio solidaristica della normativa in esame, con la quale lo RAGIONE_SOCIALE assume il compito di garantire la difesa tecnica a soggetti che, in ragione dei redditi effettivamente percepiti, non siano in grado di sostenere le spese necessarie a tal fine. In questa prospettiva assume chiaro significato il principio secondo il quale, «ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE condiz oni necessarie per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica» (Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv. 270201).
Recentemente, in un caso quasi identico a quello oggetto del presente ricorso, si è sostenuto, con argomentazioni pienamente condivisibili, che l’art. 76 DPR n.115/2002 «non può essere letto, in base ad una interpretazione di carattere logico-sistematico, secondo le categorie del diritto tributario, ma va inquadrato nel differente sistema RAGIONE_SOCIALE regole sottese all’intervento dello RAGIONE_SOCIALE a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti a fronte della quale l’accertamento della condizione di “non abbiente” deve attingere, giocoforza, a categorie per cui rilevi l’accertamento degli introiti effettivi del richiedente, da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio», sicché l’espressione usata dal legislatore (“reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito”) non deve essere inquadrata «nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letta alla luce della differen ratio che governa l’intervento dello RAGIONE_SOCIALE nell’assicurare il patrocinio ai non
abbienti» (Sez. 4, n. 28810 del 10/05/2023, COGNOME NOME, Rv. 284808, pag. 4 della motivazione).
Da quanto esposto emerge l’infondatezza dei motivi di ricorso che riguardano i redditi relativi all’anno di imposta 2020. La circostanza che, nel 2020, il reddito percepito dal nucleo familiare del quale NOME faceva parte fosse superiore al limite previsto dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è da se sola sufficiente a giustificare la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE emesso dal Tribunale di Teramo il 20 settembre 2021. Pertanto, non è necessario procedere all’esame del motivo di ricorso relativo ai redditi percepiti nell’anno 2019 (dei quali – peraltro – il provvedimento impugnato non fa menzione) né all’esame del motivo che riguarda i redditi percepiti nel 2021.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente