Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5036 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5036 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CARLANTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l ‘ inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 gennaio 2025, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per avere falsamente dichiarato, nell’ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l’8 aprile 2019 , che il reddito percepito dal suo nucleo familiare era inferiore al limite di legge.
Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in quanto erroneamente i giudici di merito avevano considerato, quale parametro di riferimento, il reddito prodotto nel 2017. Il reddito da considerare, invece, era quello percepito nell’anno 2018, che rientrava nei limiti stabiliti dalla legge per fruire del beneficio.
Il P rocuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
E ‘ ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l’individuazione del reddito rilevante al fine dell’ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell’istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente, pur se il termine non è ancora decorso, abbia presentato la dichiarazione, dovendosi, in tal caso, fare riferimento ad essa (Sez. 4 – , n. 39182 del 09/05/2024, Rv. 287073 -01; Sez. 4 – , n. 43738 del 06/11/2024, Rv. 287208 -01).
E ‘ indiscutibile che al momento della richiesta di ammissione al patrocinio formulata dal NOME ( 8 aprile 2019) non erano ancora scaduti termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita all ‘anno 2018, né il ricorrente ha dimostrato di averla presentata. In base al principio esposto, il reddito di riferimento era quindi quello maturato nell ‘anno 2017, come correttamente statuito dalla Corte territoriale. Detto reddito, pacificamente, era pari ad euro 17.106,00 e superava pertanto il valore -soglia previsto dalla legge.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME