Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 18/03/1986
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta M. NOME COGNOME la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsa e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese;
lette, altresì, le conclusioni a firma dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Ascoli Piceno per NOMECOGNOME il quale ha insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata, a sua volta, dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione di RAGIONE_SOCIALE al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nell’ambito del procedimento n. SIUS 2024/3666, sul presupposto della mancata allegazione, nelle forme richieste, dei redditi prodotti all’estero, ritenendo non riferibile il mezzo di impugnazione attivato alle declaratorie di inammissibilità per incompletezza dell’istanza e/o della documentazione a corredo della stessa e rilevando che la declaratoria di inammissibilità non impediva, comunque, all’interessato di riproporre la domanda adeguatamente formulata e corredata, non avendo in ogni caso costui ripresentato un’istanza integrata.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del COGNOME formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale di Sorveglianza ritenuto inammissibile l’opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio, peraltro sull’assunto della sua nuova proponibilità in qualsiasi momento, in tal modo considerando l’istanza integrabile, sebbene il presupposto in base al quale ne era stata ritenuta la incompletezza non dipendesse dall’istante, il quale aveva formulato istanza al consolato competente prima di richiedere l’ammissione al beneficio, non ricevendo risposta e allegando di conseguenza la relativa autocertificazione. Sotto tale profilo, peraltro, la difesa ha contestato il ritenuto onere della parte di rinnovare la richiesta al consolato, richiamando i principi posti dal giudice delle leggi sulla inviolabilità del diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME. NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Il difensore del COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.
2. La dedotta violazione di legge è sussistente.
Premesso, quanto ai riferimenti normativi, che l’art. 79 co. 2, d.P.R. 115/2002 stabilisce che l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all’estero, che «il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato». Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano «…sono tenuti, a pena d’inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».
L’art. 94 dello stesso d.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all’art. 79 co. 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea (comma 2, con riferimento all’art. 79 co. 2), a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell’interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti a uno stato dell’Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell’istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.
3. Ciò premesso, venendo al caso all’esame, va intanto corretta l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, a mente della quale il mezzo d’impugnazione previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/02 non sarebbe esperibile in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio del quale si discute. Già da tempo, invero, questa Corte di legittimità ha riconosciuto la possibilità di contestare non solo il provvedimento reiettivo dell’istanza, ma anche quello che abbia dichiarato inammissibile la stessa (Sez. U, n. 30181 cdel 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228118 – 01) e anche in seguito, questa stessa Sezione ha riconosciuto l’esperibilità dell’opposizione avverso il decreto di inammissibilità o GLYPH rigetto GLYPH dell’istanza GLYPH per GLYPH l’ammissione GLYPH al GLYPH beneficio dell’imputato (Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283018 – 01).
Del tutto irrilevante, poi, è l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, per la quale la declaratoria di inammissibilità non precluderebbe la presentazione di una nuova istanza, stante l’interesse della parte a ottenere il beneficio già al momento della prima domanda, ciò potendo riflettersi direttamente sulla effettività del diritto di difesa al quale è strumentale il beneficio
di che trattasi (quanto al principio di effettività della difesa, cfr. da ultimo Corte cost. n. 10 del 2022, in cui si è precisato che l’art. 24, terzo comma, Cost. prevedendo che «ono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo «l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile (con richiamo alle sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012, n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002 e sentenza n. 157 del 2021).
4. Quanto, poi, all’ulteriore argomento posto a base della declaratoria di inammissibilità impugnata, la motivazione deve ritenersi apparente, atteso che il giudice si è limitato ad affermare telegraficamente che l’istanza non era corredata dei documenti richiesti, il che costituisce nulla più che il tema devoluto alla sua attenzione mediante l’impugnazione. Avrebbe dovuto, di contro, il decidente spiegare se la richiesta al consolato era stata presentata e per quali motivi la stessa non costituiva elemento sufficiente per giustificare la presentazione dell’autocertificazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 94, comma 2 e 79, comma 2, d.P.R. n. 115/02).
Tale vizio si traduce in un vera e propria violazione di legge, unico vizio deducibile con il ricorso al giudice di legittimità, giusto il disposto di cui all’art. 99, co. 4, d.P.R. n. 115/02, da rinvenirsi non solo nei casi di mancanza grafica della motivazione, ma anche di sua apperenza (Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548 – 02; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539 – 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
Quanto all’onere della prova in capo all’interessato, peraltro, va ribadito che il presupposto della “impossibilità” di produrre la certificazione consolare di cui all’art. 79, co. 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell’ammissione al beneficio dell’imputato straniero non appartenente all’Unione Europea in base all’autocertificazione prevista dall’art. 94, comma 2, d.P.R. citato, deve intendersi riferito a ogni evenienza che ne impedisca l’allegazione a corredo dell’istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta GLYPH di GLYPH ammissione GLYPH al patrocinio, GLYPH non GLYPH abbia GLYPH avuto GLYPH risposta dell’autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l’urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia (Sez. 4, n. 8304 del 26/11/2024, dep. 2025, Isa, Rv. 287548 – 01; n. 4166 del 19/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282607 – 01).
Si è, inoltre, già precisato che l’imputato straniero non appartenente all’Unione europea che sia stato ammesso al beneficio in base alla autocertificazione, non è tenuto a una ulteriore produzione documentale (Sez. 4, n. 53557 del 08/11/2017, COGNOME, Rv. 271365 – 01, in cui, in motivazione, si è pure precisato
che, in tal caso, l’eventuale tardiva presentazione della certificazione consolare non potrà inficiare la validità e l’efficacia delle autocertificazioni tempestivamente
prodotte, la stessa non essendo più necessaria perché legittimamente sostituita dalla dichiarazione sostituiva, richiamando Sez. 4 n. 21999 del 26/02/2009, i
motivazione).
5. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per nuovo
esame.
P.Q.M.