Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2782 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2782 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 27/03/1967
avverso l’ordinanza del 10/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 10 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del 6 giugno 2023 con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che l’ammontare dei redditi superasse il limite consentito dalla legge per accedere al beneficio.
1.1.A fondamento del ricorso il COGNOME adduceva errori di calcolo eseguiti dalla Guardia di Finanza e l’erronea interpretazione del concetto di convivenza al fine di valutare l’ammontare dei redditi familiari.
1.2.11 Tribunale, senza entrare nel merito della vicenda, ritenendo il rimedio di cui all’art. 99 d.P.R. n. 155/2002 ammissibile solo avverso le decisioni di rigetto delle istanze di ammissione al beneficio e non anche in relazione alle declaratorie di inammissibilità delle stesse, dichiarava inammissibile l’opposizione, argomentando che sarebbe sempre fatta salva la possibilità di riproporre l’istanza di ammissione adeguatamente formulata e documentata.
2.- Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. c) e d), cod. proc. pen. Si contesta in particolare l’interpretazione data dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila all’art. 99 d.P.R. 155/2002 secondo cui il ricorso in opposizione sarebbe consentito solo in caso di rigetto dell’istanza. Rileva, innanzitutto, la difesa che il Tribunale ha errato con riferimento al provvedimento adottato in forma di sentenza piuttosto che di ordinanza come previsto dall’art. 99 d.P.R citato. Assume la difesa che l’art. 97 del d.P.R. 155/2002 equipara il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio (“nega”) alla inammissibilità e che l’art. 99 T.U. chiarisce che, contro il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso entro venti giorni dalla notizia ai sensi dell’art. 97 davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. La norma sopra richiamata non opera alcuna differenziazione tra il rigetto e l’inammissibilità dell’istanza di ammissione con la conseguenza che l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio può essere impugnata ai sensi dell’art. 99 T.U. Ciò a maggior ragione ove si consideri che l’istanza di ammissione al patrocinio non poteva essere riproposta essendosi ormai concluso il procedimento.
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Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene dichiarata inammissibile, può essere impugnato, ex art. 99 d.P.R. n.115/2002, con ricorso al Presidente del Tribunale al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, al pari del provvedimento di rigetto”.
Se, invero, dal punto di vista letterale non sembra sussistere coincidenza fra i provvedimenti che possono essere adottati dal magistrato al quale viene proposta l’istanza e quelli che possono formare oggetto di ricorso (l’art. 97 stabilisce che il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l’ammissione al patrocinio mentre l’art. 99 sancisce che avverso il provvedimento con cui il magistrato rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso) “L’apparente discrasia deve, ad avviso del collegio, risolversi nel senso che anche il provvedimento di inammissibilità può formare oggetto di ricorso ex art. 99 d.P.R.115/2002. Rilevano in tal senso, in primo luogo, il fatto che il provvedimento di inammissibilità, al pari di quello di rigetto e accoglimento, deve essere motivato e comunicato al soggetto istante e soprattutto un argomento di ordine sistematico collegato alla necessità di non creare un irragionevole vuoto di tutela nelle ipotesi in cui il decreto di inammissibilità sia illegittimo.
Se è vero, infatti, che l’istanza dichiarata inammissibile può sempre essere riproposta al giudice competente (in quanto la dichiarazione di inammissibilità non risolve una questione relativa alla esistenza del diritto alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si limita ad indicare un adempimento necessario che non era stato adempiuto), è altrettanto vero che in tali casi l’ammissione al patrocinio decorrerebbe dalla data di presentazione della nuova istanza, con la conseguenza che l’eventuale attività difensiva già espletata non sarebbe liquidabile; attraverso l’impugnazione del provvedimento di inammissibilità, nel caso di accoglimento, invece gli effetti della ammissione decorrono dalla prima istanza con la conseguenza che tutta l’attività difensiva posta in essere nel frattempo potrà essere oggetto di liquidazione” (Sez. 4, n. 29384 del 26/05/2022).
Quanto sopra detto vale a maggior ragione nel caso in esame, ove si consideri che il procedimento era stato già definito, dunque, non era dato
all’imputato di potere riproporre quell’istanza che era stata dichiarata inammissibile sulla scorta di presupposti che erano stati oggetto di specifica contestazione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato con il quale, senza entrare nel merito della vicenda, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione per il fatto stesso della ritenuta inammissibilità dell’istanza senza tener conto, peraltro, che il procedimento di opposizione non è regolato dalle preclusioni e dalle decadenza propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale (invero, già prodotta) in ossequio alla disciplina propria del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente, consente l’acquisizione anche in un momento successivo (si veda l’art. 94 terzo comma d.P.R. 115/2002) ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione tardiva (cfr. sez.IV, 28.10.2008 n.43312).
Invero stante l’effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto/inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era primario compito del giudice della opposizione procedere all’esame dell’istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (sez. IV 8.8.2008 n.33125), ben potendone acquisire il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, anche in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge.
In ragione di quanto precede, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Presidente del Tribunale di sorveglianza competente per territorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza de L’Aquila per l’ulteriore corso. Deciso in data 27 novembre 2024