Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA, GLYPH liti avverso la sentenza in data 25/05/2023 della Corte di appello di Reggio C’ abria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 maggio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza in data 24 novembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Locri, ha ridotto la pena nei confronti di NOME COGNOME, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute le generiche equivalenti alla recidiva.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di un solo motivo per violazione di legge, perché era stato condannato solo perché passeggero dell’auto di NOME COGNOME, che deteneva, a sua insaputa, 92,4 grammi di marijuana. La
responsabilità gli era stata attribuita esclusivamente sulla base della dichiarazi degli operanti che l’avevano descritto nervoso.
Il fascicolo originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale è stato rimesso alla Terza Sezione Penale non essendo manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La motivazione della Corte di appello che ha confermato la responsabilità dell’imputato, che era seduto al lato passeggero, sulla base dell’atteggiament nervoso al momento del fermo e sulla base del precedente specifico di recente commissione.
Ritiene il Collegio che la motivazione sia congetturale perché ha valorizzato una circostanza, l’atteggiamento nervoso, di ambigua lettura, perché inerente allo stato soggettivo dell’imputato e alla non prevedibilità delle reazioni individu rispetto a situazioni particolari, nonché il precedente, che non può esse interpretato in modo causalmente sinergico rispetto al reato oggetto del present procedimento. Sta di fatto che ì Giudici di merito hanno accertato che l’auto er condotta da NOME COGNOME che ne era anche il comproprietario e che era stato l COGNOME a prelevare da sotto il sedile del passeggero il sacchetto di plastica c marijuana per consegnarlo spontaneamente alla polizia giudiziaria. Sulla base della motivazione resa non vi sono elementi per ritenere la sicura responsabilit del ricorrente (si veda in termini, Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu Rv. 246649 – 01, che ha ritenuto il passeggero connivente non punibile avendo mantenuto un comportamento passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale). E’ necessario infatti accertare in modo rigoroso se COGNOME possa essere considerato responsabile dello stupefacente del coimputato, considerato che questi era anche il proprietario del veicolo nonché il guidatore al momento del controllo. S’impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria Così deciso, il 19 giugno 2024
Il Consigliere estensore