Particolare tenuità del fatto: la Cassazione fa chiarezza sull’abuso del rapporto di lavoro
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, volta a escludere la punibilità per reati che, pur essendo formalmente illeciti, risultano concretamente inoffensivi. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con l’ordinanza n. 14580 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce i confini di questo beneficio, chiarendo come le modalità della condotta, in particolare l’abuso di un rapporto di fiducia, possano precluderne il riconoscimento.
I Fatti del Caso: L’abuso del rapporto di lavoro
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputata, condannata nei primi due gradi di giudizio, chiedeva alla Suprema Corte l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la motivazione dei giudici di merito nel negare tale beneficio era viziata.
La Corte territoriale, tuttavia, aveva fondato la propria decisione su due elementi cruciali: l’entità del danno provocato alla persona offesa e, soprattutto, le modalità con cui il reato era stato commesso. Nello specifico, l’illecito era stato perpetrato approfittando di un rapporto di lavoro, circostanza che aggrava la condotta e denota una maggiore riprovevolezza.
La Decisione sul ricorso per particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello fosse pienamente corretta sia dal punto di vista logico che giuridico. I giudici di secondo grado, infatti, avevano applicato correttamente i criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale per valutare la gravità del reato.
I Criteri dell’Art. 133 c.p.
L’articolo 133 c.p. fornisce al giudice una serie di indicatori per la valutazione della gravità del reato ai fini della commisurazione della pena. Tra questi, rientrano non solo l’entità del danno o del pericolo, ma anche la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione. Proprio quest’ultimo aspetto, le ‘modalità dell’azione’, è stato decisivo nel caso di specie.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato respinto
La Suprema Corte ha sottolineato che la decisione di non concedere il beneficio della particolare tenuità del fatto era stata motivata in modo impeccabile. La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato due aspetti: l’entità del danno, che evidentemente non era stata ritenuta trascurabile, e le modalità della condotta. Aver agito approfittando di un rapporto di lavoro, che presuppone un legame di fiducia tra le parti, è una circostanza che colora negativamente il fatto, impedendo di considerarlo di ‘particolare tenuità’. Il comportamento dell’imputata ha dimostrato una maggiore pericolosità sociale e una lesione non solo del patrimonio della vittima, ma anche del rapporto fiduciario che la legava a quest’ultima. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Quando la particolare tenuità del fatto non si applica
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi a un mero calcolo aritmetico del danno patrimoniale. È un giudizio complesso che deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto. L’abuso di una posizione di fiducia, come quella derivante da un rapporto di lavoro, è un fattore che incide pesantemente sulla valutazione della gravità del reato. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato, secondo cui le modalità della condotta, specialmente se subdole o lesive di un legame fiduciario, costituiscono un ostacolo insormontabile all’applicazione di questo importante istituto di clemenza.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, la causa di non punibilità non si applica quando, nonostante la potenziale tenuità del danno, le modalità della condotta sono particolarmente riprovevoli, come nel caso in cui il reato venga commesso approfittando di un rapporto di lavoro e di fiducia.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte ha basato la sua decisione su due elementi principali, in conformità all’art. 133 c.p.: l’entità del danno cagionato alla persona offesa e le modalità del fatto, specificamente l’aver agito approfittando di un rapporto lavorativo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non entri nel merito del ricorso. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata dal giudice in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata ad Albisola Superiore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell’offesa cagionata con corrett argomenti logici e giuridici, in conformità ai criteri di cui all’art. 133, primo comma cod. pen. (si veda, in particolare, la pag. 3, dove la Corte territoriale ha valorizzat l’entità del danno cagionato alla persona offesa e le modalità del fatto, in quanto posto in essere approfittando di un rapporto di lavoro);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.