Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42771 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42771 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME QUARTU SANT’ELENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato; La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità i questione, evidenziando le modalità della condotta con riferimento a rilevante superamento dell’attuale soglia di punibilità. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 – 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, 08/09/2023