Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 460 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROCCALUMERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME a mezzo del difensore.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato, dovendo ritenersi insoddisfacente la motivazione offerta dai giudici di merito sulle prove raccolte a carico dell’imputato in ordin alla sussistenza del fatto contestato e alla individuazione del suo autore.
Vizio di motivazione, travisamento della prova in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto risultano immuni da vizi logici e rispettose dei principi stabiliti in sede di legittimità; ch valutazioni espresse sul punto (gravità del fatto e del danno cagionato alla persona coinvolta nel sinistro stradale) non possono dirsi affette da incoerenza e incongruenza, non essendo peraltro suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Presidente
Il Consigliere estensore