Particolare tenuità del fatto e violazione dei domiciliari
La particolare tenuità del fatto rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, concepito per evitare il processo e la pena in presenza di condotte che, pur essendo reati, non presentano un reale allarme sociale. Tuttavia, la giurisprudenza è rigorosa nel definire i confini di questa esimente, specialmente quando la condotta del reo manifesta una chiara sfida alle istituzioni.
Il caso della violazione delle misure cautelari
La vicenda analizzata riguarda un uomo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare che ha deciso di allontanarsi arbitrariamente dal proprio domicilio. Non si è trattato di una semplice distrazione, ma di un’azione deliberata: il soggetto ha infatti provveduto a manomettere e danneggiare il braccialetto elettronico, lo strumento tecnico deputato al controllo della sua presenza.
Nonostante la difesa abbia tentato di sostenere che l’imputato si fosse presentato spontaneamente ai carabinieri subito dopo l’allontanamento, le risultanze processuali hanno smentito tale ricostruzione. È emerso che il reo si è presentato alle autorità solo dopo un considerevole lasso di tempo e per motivi giudicati del tutto futili.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e il rigetto della richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. La Corte ha sottolineato come il danneggiamento del dispositivo di sorveglianza e la natura dell’evasione siano elementi che rendono la condotta tutt’altro che tenue.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla valutazione complessiva della condotta. I giudici hanno chiarito che la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il comportamento del reo dimostra una specifica volontà di eludere i sistemi di controllo dello Stato. Il danneggiamento del braccialetto elettronico non è un elemento marginale, ma un atto che incrementa significativamente l’offensività del reato. Inoltre, il fatto che l’allontanamento sia avvenuto per futili motivi e che la presentazione alle forze dell’ordine non sia stata immediata impedisce di considerare l’episodio come un fatto di lieve entità. La condotta è stata dunque ritenuta pienamente meritevole di sanzione penale, poiché ha compromesso l’efficacia della misura cautelare in corso.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia ribadisce che il beneficio della non punibilità per tenuità non è applicabile a chi viola consapevolmente le prescrizioni giudiziarie. Chi compromette l’integrità dei dispositivi di sorveglianza elettronica manifesta una pericolosità che stride con il concetto di scarsa offensività. Questa sentenza funge da monito: il rispetto delle misure restrittive è un obbligo assoluto e ogni tentativo di manomissione o allontanamento ingiustificato preclude l’accesso a benefici premiali, portando inevitabilmente a conseguenze sanzionatorie più severe.
Si può ottenere la particolare tenuità del fatto se si rompe il braccialetto elettronico?
No, il danneggiamento del dispositivo di controllo elettronico è considerato un atto che aggrava l’offensività della condotta, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità.
Cosa accade se un detenuto ai domiciliari evade per motivi banali?
L’allontanamento ingiustificato per futili motivi impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, poiché dimostra una scarsa adesione alle prescrizioni dell’autorità.
Presentarsi ai Carabinieri dopo un’evasione aiuta a evitare la condanna?
Non necessariamente, specialmente se la presentazione avviene dopo un lasso di tempo significativo e non è immediata rispetto alla violazione commessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49182 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49182 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione violazione di legge in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza, avendo la Corte di appello dato conto del ragioni che facevano ritenere di non scarsa offensività la condotta posta in essere dal ricorre smentendo che si fosse recato immediatamente dai carabinieri dove si presentava solo successivamente ed a distanza di una apprezzabile lasso di tempo, complessivamente valutando la condotta a mente della quale, per futili motivi, aveva deciso di allontanarsi dal lu detenzione danneggiando il braccialetto elettronico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.