Particolare tenuità del fatto: i limiti della non punibilità
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della particolare tenuità del fatto in relazione a condotte offensive tenute in luoghi pubblici. Il caso riguarda un soggetto che, dopo essere stato condannato nei gradi di merito per espressioni ingiuriose proferite dinanzi a un esercizio commerciale, ha tentato di invocare l’esclusione della punibilità prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale.
I fatti e il ricorso
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che le espressioni utilizzate non fossero realmente offensive e che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, l’episodio doveva essere inquadrato in una dimensione di scarsa rilevanza penale, tale da non giustificare una sanzione.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di doglianza erano generici e si limitavano a riproporre questioni già ampiamente analizzate e respinte dai giudici di merito. In particolare, è stata confermata la piena offensività delle parole pronunciate in pubblico, elemento che qualifica la responsabilità penale del soggetto.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nella valutazione della gravità della condotta. La Corte ha stabilito che l’applicazione della particolare tenuità del fatto non è un automatismo legato alla pena edittale, ma richiede un’analisi dell’esiguità del danno o del pericolo. Nel caso di specie, la condotta complessiva del ricorrente è stata giudicata dotata di una “ostativa gravità”. Questo significa che il comportamento tenuto pubblicamente davanti a terzi ha superato la soglia minima di tollerabilità, rendendo inapplicabile il beneficio richiesto. Inoltre, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato poiché non ha offerto elementi nuovi o critiche specifiche alle argomentazioni della Corte d’Appello.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una riflessione importante sulla strategia difensiva nei reati di opinione o condotta pubblica. Non basta che un reato sia punito con pene lievi per ottenere l’esclusione della punibilità; è necessario che il fatto, nel suo complesso, risulti privo di una reale carica offensiva. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di versare tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali. Questo provvedimento ribadisce il rigore dei giudici nel valutare i presupposti dell’Art. 131-bis c.p. in contesti di disturbo della quiete o offesa pubblica.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando il giudice ritiene che la condotta complessiva sia grave, nonostante la pena prevista per il reato sia bassa.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le offese pronunciate davanti a un bar sono considerate lievi?
Non necessariamente, poiché la pubblicità del luogo e la gravità delle espressioni possono rendere il fatto non esiguo per la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7329 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7329 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all’affermazione di responsabilità, con riguar alla offensività delle espressioni pubblicamente pronunciate dinanzi a un bar (v. pg. 3);
Ritenuto che il secondo motivo sulla omessa applicazione della ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, oltre c genericamente proposto, rispetto alla ineccepibile considerazione della ostativa gravità della complessiva condotta del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.01.2026