Particolare tenuità del fatto: Non si applica con plurime violazioni sulla sicurezza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7038/2025, ha affrontato un caso cruciale in materia di sicurezza sul lavoro, stabilendo un principio netto: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando un datore di lavoro commette molteplici violazioni, anche se adempie parzialmente alle prescrizioni. Questa decisione ribadisce il rigore con cui la giurisprudenza tratta gli obblighi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un imprenditore da parte del Tribunale di Firenze per una serie di inadempienze alle normative antinfortunistiche previste dal D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, al datore di lavoro venivano contestate tre distinte violazioni:
1. Mancato mantenimento in efficienza di un estintore.
2. Omessa valutazione dei rischi e mancata elaborazione del relativo documento (DVR), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente.
3. Mancata nomina dello stesso RSPP.
Di fronte a queste accuse, l’imprenditore aveva provveduto a sanare la prima irregolarità, ma non aveva adempiuto alle prescrizioni relative alle altre due, né aveva pagato la sanzione amministrativa prevista per la prima contravvenzione.
Il Ricorso in Cassazione e la particolare tenuità del fatto
L’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale non avesse motivato a sufficienza il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Questo istituto permette di escludere la punibilità per reati di lieve entità, quando l’offesa è minima e il comportamento del colpevole non è abituale. Secondo la difesa, le violazioni contestate rientravano in questa casistica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, giudicandolo infondato. Le motivazioni della decisione sono chiare e si basano su tre pilastri fondamentali:
1. Pluralità delle Violazioni: Il primo elemento decisivo è la presenza di plurime violazioni. La Corte ha sottolineato che la commissione di più reati, anche se della stessa indole, è un fattore che di per sé osta alla configurabilità della lieve tenuità. Il comportamento dell’imputato non poteva essere considerato un episodio isolato e di minima offensività.
2. Adempimento Parziale: Il comportamento successivo al reato è un altro criterio di valutazione. In questo caso, l’imprenditore aveva sanato solo la prima delle tre contravvenzioni, omettendo di adempiere alle altre due, ben più significative (la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP). Questo adempimento parziale, unito al mancato pagamento della sanzione, è stato interpretato come un indicatore della persistenza della condotta illecita e non come un segnale di ravvedimento.
3. Misura della Pena: La Cassazione ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse implicitamente escluso la tenuità del fatto attraverso la quantificazione della pena. Le sanzioni irrogate (2.000 euro per il primo capo e 3.500 euro per gli altri due) si discostavano dai minimi edittali, segnalando una valutazione di non trascurabile gravità dei fatti contestati.
Conclusioni: Implicazioni per i Datori di Lavoro
La sentenza in esame lancia un messaggio inequivocabile ai datori di lavoro: la normativa sulla sicurezza non ammette scorciatoie o adempimenti parziali. La Corte di Cassazione chiarisce che il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto è inaccessibile in presenza di una condotta caratterizzata da molteplici omissioni. Per evitare conseguenze penali, non è sufficiente ‘tappare una falla’, ma è necessario un impegno costante e completo nel rispettare tutti gli obblighi di legge. La valutazione dei rischi e la nomina delle figure chiave della prevenzione aziendale sono considerate inadempienze gravi, la cui omissione non può essere considerata di lieve entità.
È possibile ottenere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto se si commettono più violazioni in materia di sicurezza sul lavoro?
No, la sentenza chiarisce che la pluralità di violazioni, anche della stessa indole, è un elemento che impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità, poiché indica una condotta non episodica e di maggiore gravità.
Adempiere solo ad una parte delle prescrizioni impartite è sufficiente per dimostrare la lieve entità del reato?
No, il fatto che l’imputato abbia regolarizzato solo una delle tre violazioni, omettendo di adempiere alle altre e di pagare la relativa sanzione, è stato valutato negativamente e ha contribuito a escludere la particolare tenuità del fatto.
La misura della pena inflitta dal giudice può indicare la sua valutazione sulla tenuità del fatto?
Sì, secondo la Cassazione, l’aver irrogato pene che si discostano significativamente dai minimi previsti dalla legge costituisce un’indicazione implicita che il giudice di merito ha già valutato il fatto come non meritevole del beneficio della non punibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato in Cina il 06/08/1989, avverso la sentenza in data 20/06/2024 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATI – 0
1.Con sentenza in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Firenze ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per violazione delle norme antinfortunistiche, perché, in qualità di datore di lavoro, non aveva accertato che l’estintore fosse mantenuto in efficienza (art. 63, 64, 68 d.lgs. n. 81 del 2008); non aveva effettuato la valutazione dei rischi né elaborato il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (art. 29, comma 1, 55, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008); non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (art. 17 e 55, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008).
Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in merito al diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRMO
3. Il ricorso è infondato.
Il fatto non è di lieve tenuità perché il ricorrente ha commesso plurime violazioni del d.lgs. n. 81 del 2008 e ha provveduto a eliminare la prim contravvenzione, omettendo tuttavia di pagare la sanzione amministrativa, e non ha provveduto all’adempimento delle prescrizioni relative alle altre due violazioni Il Giudice ha implicitamente escluso l’invocata causa di proscioglimento come si desume dalle pene irrogate che si discostano dai minimi edittali – euro 2.000 pe il capo a), euro 3.500 per il capo b) ed euro 3.500 per il capo c)
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente